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Corsi di formazione: Obbligo di conservazione del fascicolo per 10 anni

Nei vari accordi Stato Regioni viene ribadito il concetto che la documentazione del corso deve essere raccolta in un fascicolo, il quale deve essere conservato per almeno 10 anni.

Presso il soggetto formatore, deve essere conservato per almeno 10 anni il “Fascicolo del corso” contenente:

  • dati anagrafici del partecipante;
  • registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativo e firma del docente o, se più di uno, dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, documentazione relativa alla verifica di apprendimento.

Gli enti di formazione sono organizzati per assolvere a questo requisito. Quando i corsi sono organizzati direttamente dalle aziende, magari utilizzando come docenti personale interno come RSPP o ASPP può capitare che la gestione amministrativa del corso non ne tenga conto. Questo requisito però è importante, soprattutto in caso di infortunio o malattia professionale, che si concretizza con la possibilità, a distanza di tempo, di poter dimostrare che la formazione che era stata fatta, era di qualità e correttamente documentata.

Noi di Cresco Srl, tramite nostra piattaforma dedicata, vi facilitiamo nell’ archiviazione dei dati e dei documenti relativi al percorso formativo compiuto dall’utente,  rendendo accessibili in qualsiasi momento gli attestati di formazione direttamente dall’anagrafica del singolo dipendente.

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