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D.M. 2 Settembre 2021 : Quali sono i requisiti di qualificazione dei docenti antincendio ?

Il D.M. 2 Settembre 2021 stabilisce i requisiti teorici e pratici per i docenti dei corsi antincendio, che riportiamo di seguito :

Formazione teorica e pratica :

Oltre che una formazione scolastica almeno di scuola superiore di secondo grado, bisogna essere in possesso di uno dei seguenti requisiti :

  • esperienza documentata di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio sia teorica che pratica;
  • avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato da parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco secondo quanto previsto dall’ALLEGATO V;
  • essere iscritto nell’elenco ex 818 (D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139) e aver frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
  • rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti, direttivi, ispettori antincendio nonché dei corrispondenti ruoli speciali.

Formazione teorica:


I docenti devono aver conseguito il diploma di scuola superiore di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • esperienza documentata di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio teorica;
  • avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo B erogato da parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo quanto previsto dall’ALLEGATO V;
  • essere iscritto nell’elenco ex 818 (D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139);
  • rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti, direttivi, ispettori antincendio nonché dei corrispondenti ruoli speciali.

Alla data di entrata in vigore del decreto si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni, con almeno quattrocento ore di docenza.

Per quanto riguarda l’ aggiornamento dei formatori: i docenti devono seguire specifici corsi di aggiornamento con cadenza quinquennale secondo quanto previsto dall’ALLEGATO V.

 

I nostri docenti sono in possesso dei nuovi requisiti previsti dalla normativa e sono professionisti con comprovata esperienza in materia formazione antincendio.
Organizziamo ed eroghiamo corsi di formazione validi per tutti i livelli di rischio.

Per maggiori chiarimenti : segreteria@crescosrl.net

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Cresco
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