Con la legge di conversione del decreto-legge 146/2021 al comma 2 dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 è stato aggiunto che “entro il 30 giugno 2022 attraverso un accordo stato regioni sarebbe stata ridefinita la formazione in termini di:
a) Individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) Individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi; modalità di aggiornamento obbligatorie in materia di salute e sicurezza sul lavoro; modalità di verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.
Ad oggi però il nuovo accordo non è stato ancora emanato.
IN ATTESA DEL NUOVO ACCORDO COME CI SI COMPORTERA’?
La data del 30 Giugno 2022, che era stata fissata come termine ultimo per l’approvazione del nuovo accordo è stata superata senza avere a disposizione il nuovo regolamento, pertanto fino alla pubblicazione del nuovo accordo continueranno ad applicarsi i contenuti dei previgenti accordi per tutti i percorsi formativi e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
SENZA IL NUOVO IN ACCORDO RESTA IN VIGORE LA FORMAZIONE IN E-LEARNING E VIDEOCONFERENZA?
Anche qui rimane tutto invariato, ricordando tra l’altro che recentemente, l’art. 9-bis del Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 ha riconosciuto l’equiparazione tra formazione in aula e Videoconferenza (FAD sincrona). La formazione sulla sicurezza infatti, secondo l’art. 9-bis del Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 “può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza” e non stabilisce che “deve essere erogata o in modalità in presenza, o in modalità in aula”, determinando quindi la possibilità, ma non esclusività, di erogare la formazione in tali modalità.
Per la formazione in E-Learning, invece, resta in vigore quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/11 che prevede la possibilità di erogare la formazione in modalità elearning (FAD asincrona). Pertanto il nuovo accordo non vieta la formazione in materia di salute e sicurezza in altre modalità, quali appunto elearning (FAD asincrona), né fa decadere gli Accordi Stato Regioni del 21/12/11 che prevedono, appunto, la possibilità di erogare la formazione in modalità elearning (FAD asincrona).