Il recente Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha introdotto importanti cambiamenti nella formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di aggiornare e semplificare la normativa precedente.
Una delle principali novità riguarda la figura del Datore di Lavoro. Indipendentemente dal ruolo ricoperto in azienda, ogni datore di lavoro deve ora completare un nuovo percorso formativo specifico. Questo corso ha una durata minima di 16 ore ed è stato pensato per rafforzare la cultura della sicurezza, fornendo strumenti e conoscenze essenziali per la gestione dei rischi aziendali.
Queste nuove disposizioni si inseriscono nel quadro dell’Art. 37 del D. Lgs. 81/08, abrogando e sostituendo gli accordi precedenti per creare un testo unico e più chiaro. Oltre al datore di lavoro, l’accordo ha modificato i percorsi formativi anche per altre figure come i preposti e i dirigenti, e ha introdotto l’obbligo di verifiche finali di apprendimento per tutti i corsi.
La nuova normativa, che rivoluziona la formazione sulla sicurezza, è stata ufficialmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025.
Per consentire alle aziende di adeguarsi, sono stati previsti periodi transitori. In particolare:
- Le imprese hanno 24 mesi di tempo, a partire dalla data di pubblicazione, per completare la formazione obbligatoria dei Datori di Lavoro.
- Per tutte le altre disposizioni dell’accordo, come la formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e l’aggiornamento sull’uso delle attrezzature, il periodo transitorio è di 12 mesi.
Il Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 valorizza la formazione dei datori di lavoro come strumento essenziale per una gestione aziendale responsabile, andando oltre il semplice obbligo normativo.
Il corso fornisce competenze pratiche e conoscenze sulla normativa in materia di sicurezza, aiutando il datore di lavoro a capire le proprie responsabilità legali e le sanzioni in caso di violazioni.
Il corso di formazione base per datori di lavoro ha una durata totale di 16 ore. Chi opera come impresa affidataria nei cantieri temporanei e mobili deve integrare questo percorso con un modulo aggiuntivo di 6 ore specifico per i cantieri.
La formazione, sia quella iniziale che l’aggiornamento quinquennale (che ha una durata minima di 6 ore), può essere svolta sia in aula , sia in videconferenza, sia in e-learning.
L’Allegato III dell’Accordo Stato-Regioni 2025 contiene le tabelle che specificano i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi, sia per i corsi base che per gli aggiornamenti.
Un datore di lavoro che intende assumere anche il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL SPP) deve completare un percorso formativo specifico, che si aggiunge al corso base già previsto.
Questo iter formativo è strutturato in più moduli:
- Modulo comune: Ha una durata di 8 ore ed è valido per tutti i settori. Include un’esercitazione pratica sulla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
- Moduli tecnici: La loro durata varia in base al settore di attività. Sono previsti corsi da 12 o 16 ore per settori come Agricoltura, Pesca, Costruzioni e Chimico.
La formazione iniziale per diventare DL SPP non può essere erogata in modalità e-learning, solo aula o videconferenza. L’e-learning è invece ammesso per l’aggiornamento quinquennale, che ha una durata minima di 8 ore.
Rispetto al Datore di lavoro, è riconosciuto come credito formativo totale l’aver frequentato corsi di formazione per:
- RSPP (moduli A-B-C)
- ASPP (moduli A-B)
- Coordinatore Sicurezza
- Datore di Lavoro RSPP
- Dirigente
Lo stesso vale per aggiornamenti: il credito formativo è riconosciuto qualora il Datore di Lavoro abbia partecipato agli aggiornamenti di RSPP, ASPP, Coordinatori Sicurezza, Datori di Lavoro RSPP e Dirigenti.

