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Daily Archives: 17 Febbraio 2026

Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: Cosa cambia dal 24 Maggio 2026?

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Accordo Stato-Regioni, entrato in vigore il 24 maggio 2025, è stato concesso alle aziende,  un periodo transitorio di 12 mesi per adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dal 24 maggio 2026 tutte le aziende dovranno essere pienamente conformi alle nuove disposizioni.

L’Accordo aggiorna in modo significativo la disciplina relativa alle figure aziendali della sicurezza, alla formazione per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro; alle modalità di erogazione dei corsi. L’obiettivo è chiaro: rendere la formazione più concreta, verificabile ed efficace, attraverso casi pratici, aggiornamenti più frequenti e una maggiore attenzione alla reale applicazione delle procedure di sicurezza.

Di seguito i principali cambiamenti dal 24 maggio 2026:

 Preposto

  • Durata del corso base da 8 a 12 ore;
  • L’aggiornamento ogni 2 anni, minimo 6 ore.
  • La formazione può essere svolta solo in presenza o in videoconferenza sincrona (vietato e-learning).

Per le scadenze:

  • Preposti formati tra maggio 2023 e maggio 2025 → aggiornamento entro 24 maggio 2027
  • Preposti formati prima del 23 maggio 2023 → aggiornamento entro 24 maggio 2026

Dirigente 

  • La durata del corso passa da 16 a 12 ore;
  • Aggiornamento ogni 5 anni di 6 ore;
  • Possibilità di e-learning per tutti i moduli;
  • Per i dirigenti che operano nei cantieri, è previsto modulo aggiuntivo cantieri della durata di 6 ore.

Datore di Lavoro

  • Corso base: durata 16 ore
  • Per il settore edile, i datori di lavoro delle imprese affidatarie, dovranno frequentare il modulo aggiuntivo “cantieri” della durata di 6 ore
  • Corso aggiornamento: durata 6 ore
  • Periodicità: ogni 5 anni

Proprio per il fatto che l’obbligo di formazione è stato introdotto con il nuovo accordo, i datori di lavoro che non hanno mai effettuato corsi, avranno tempo 24 mesi per svolgere la formazione, ovvero entro il 24/05/2027.

Datore di Lavoro/RSPP

In questo caso le novità riguardano le durate dei corsi, nello specifico:

  • Corso base: 16 ore come datore di lavoro + 8 ore di modulo comune. Per alcuni settori il corso dovrà essere completato con un modulo integrativo, come di seguito:
    • Modulo integrativo 1: A – Agricoltura, silvicoltura, zootecnia: 16 ore
    • Modulo integrativo 2: A – Pesca: 12 ore
    • Modulo integrativo 3: F – Costruzioni: 16 ore
    • Modulo integrativo 4: C – Chimico, petrolchimico: 16 ore
  • Corso aggiornamento: durata 8 ore
  • Periodicità: ogni 5 anni (dalla data di conclusione del modulo comune)

Tutti i corsi effettuati in vigenza del vecchio accordo sono riconosciuti.

Lavoratore

Non sono state introdotte variazioni né nelle durate né nelle periodicità degli aggiornamenti. La novità più rilevante riguarda invece l’eliminazione della formulazione presente nel precedente accordo che consentiva di completare la formazione dei lavoratori entro 60 giorni dall’assunzione. Tale previsione aveva dato luogo a diverse interpretazioni non corrette; in ogni caso, questa possibilità è stata rimossa e, pertanto, secondo il legislatore, la formazione deve essere svolta prima dell’effettivo inserimento del lavoratore nell’attività lavorativa.

Tutti i corsi svolti con il vecchio accordo restano validi. I lavoratori dovranno effettuare gli aggiornamenti mantenendo la periodicità già prevista, pari a cinque anni.

Addetti che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

A partire dal 24 maggio 2026 i corsi relativi agli spazi confinati devono essere progettati ed erogati secondo le disposizioni del nuovo accordo:

  • Solo formazione in presenza (data l’elevata pericolosità delle attività e la necessità di acquisire nuove competenze)
  • Corso base: 12 ore (4 teoria + 8 pratica)
  • Aggiornamento: 4 ore ogni 5 anni

Chi non è ancora formato deve completare il corso entro 12 mesi dall’entrata in vigore, quindi entro il 24 maggio 2026.

I corsi già svolti restano validi se conformi ai nuovi contenuti, altrimenti la formazione deve essere ripetuta entro il 24 maggio 2026.

Attrezzature da Lavoro

Da maggio 2026 anche la formazione relativa alle attrezzature di lavoro deve essere conforme al Nuovo Accordo 2025. Formazione in presenza, Durate e aggiornamenti restano invariati, ma vengono introdotte nuove attrezzatture non comprese nei precedenti accordi:

Carro Raccoglifrutta

  • Corso base: 8 ore
  • Corso aggiornamento: 4 ore
  • Periodicità: 5 anni

Caricatori per movimentazione materiali (CMM)

  • Corso base: 8 ore
  • Corso aggiornamento: 4 ore
  • Periodicità: 5 anni

Carroponte

  • Corso base: 10 ore per attrezzature con comando in cabina
  • Corso base: 10 ore per attrezzature con comando pensile/radiocomando
  • Corso base: 11 ore per attrezzature con comando in cabina e/o comando pensile/radiocomando
  • Corso aggiornamento: 4 ore
  • Periodicità: 5 anni

Per chi ha svolto i corsi per queste attrezzature prima di maggio 2025 , i corsi rimangono validi solo se conformi ai contenuti previsti dal nuovo accordo, altrimenti la formazione deve essere ripetuta entro il 24 maggio 2026.

Chi può organizzare i corsi di formazione dal 24 maggio 2026?

  • Soggetti formatori istituzionali;
  • Soggetti formatori accreditati presso le Regini o Province autonome;
  • Altri soggetti formatori, quali i fondi interprofessionali, Organismi Paritetici e associazioni sindacali;
  • Datore di lavoro per la formazione interna dei propri lavoratori, preposti, dirigenti, nel rispetto dei requisiti previsti.

Per ciascun corso, il numero massimo di partecipanti è di 30 discenti, eccetto i corsi in modalità e-learning; Nei corsi in videoconferenza sincrona ogni discente deve essere collegato tramite pc o tablet. Non è più consentito l’utilizzo degli smartphone.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni segna un’evoluzione significativa nel campo della formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
Le imprese saranno chiamate a uno sforzo organizzativo più rilevante, in particolare per ruoli come preposti e datori di lavoro, ma con un vantaggio tangibile: rafforzare la sicurezza effettiva negli ambienti lavorativi e contenere il rischio di infortuni.

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