Open

Author Archives: Cresco S.r.l.

COVID-19: Formazione in materia di sicurezza sul lavoro

Nella sezione dedicata alle FAQ (Frequently Asked Questions) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono state inserite delle nuove domande relative alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Quesito: In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, in caso di impossibilità a effettuare l’aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è possibile proseguire lo svolgimento dell’attività lavorativa? Inoltre, al fine di poter ugualmente svolgere la formazione prevista, è possibile utilizzare modalità di formazione a distanza invece che in aula?

Risposta del Ministero: In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall’articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020 si ritiene che la mancata effettuazione dell’aggiornamento non preclude lo svolgimento dell’attività lavorativa. Fermo restando, naturalmente, l’obbligo di completare l’aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale. Inoltre, al fine di contemperare l’esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio assicurando la condivisone del materiale didattico, la possibilità di formulare domande, etc.).

FONTE: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Formazione: Proposta di integrazione ANMIL al DL aprile/maggio 2020

Da ANMIL : “Impossibile ripartire con fase 2 senza formazione” .

L’Anmil, al fine di accompagnare al meglio la difficile ripresa delle attività  economiche, ha chiesto al Governo, attraverso una proposta di integrazione al DL aprile/maggio 2020, che, già dal prossimo ‘decreto rilancio’, vengano introdotte misure di favore non soltanto per l’estensione dell’utilizzo dell’e-learning ma, ove possibile, per la ripresa della formazione nei luoghi di lavoro. Nelle aziende sicure, infatti, è possibile garantire l’erogazione dei corsi in presenza nel pieno rispetto dei protocolli anti contagio“.

La modifica proposta si rende necessaria al fine di garantire la continuità di quelle attività formative che consentono di svolgere l’attività lavorativa in modo maggiormente sicuro e tenuto altresì conto del fatto che, essendo subentrata la cosiddetta “Fase 2” non paiono più sussistere le ragioni di emergenza che fino al 4 maggio hanno impedito l’utilizzo dei locali aziendali.

Si propone, in particolare, che sia consentito al datore di lavoro, ovvero al titolare dell’impresa, di adempiere all’ obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro (comprensivo delle attività di addestramento) presso le aziende che possono essere aperte, sempre e solo a condizione che durante l’attività formativa – né più né meno di quanto previsto per la produzione – il datore di lavoro garantisca tutte le misure obbligatorie di contrasto al Coronavirus, quali descritte dal Protocollo del 24 aprile 2020 e s.m.i., oggetto di attuazione concreta in azienda.

Dunque, l’ANMIL con il supporto di Aifes (Associazione Italiana dei Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro), ha chiesto al Governo, in primo luogo, che la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere erogata interamente in modalità e-learning con riferimento a tutte le tipologie di corso nonché ad ogni tipologia di modulo formativo, con la sola eccezione delle esercitazioni e delle prove pratiche a fini valutativi, fermo restando l’obbligo delle prove finali. Chiede inoltre che, possano essere consentite le attività formative e di addestramento in presenza, purché svolte nel luogo di lavoro e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020.

Fonte ANMIL 

Leggi qui la Proposta di integrazione ANMIL al DL aprile/maggio 2020 

Ministero dell’Interno: Una nota per corsi prevenzione incendi

Nella nota del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’Interno ( Nota del 16 aprile 2020, prot. n. 5322 )  avente come oggetto “Corsi base di specializzazione in prevenzione incendi in attuazione dell’articolo 4 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i., erogati in modalità streaming diretto”, si precisa che:

“Tenuto conto del particolare contesto emergenziale e delle correlate misure di distanziamento sociale finalizzate al contenimento della diffusione epidemica da COVID-19, si ritiene che anche per le lezioni dei corsi base di prevenzione incendi possa essere adottata la modalità dello streaming diretto (videoconferenza), consentendo, quindi, ai discenti la partecipazione all’evento formativo da sedi individuali (studi o abitazioni)”.

Consulta qui la nota del Ministero Dell’Interno (Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica)

Formazione a distanza : Circolare Regione Lazio

Anche la Regione Lazio, dopo Veneto, Friuli e Piemonte, si esprime sulla videoconferenza, indicando che: “L’Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 (Allegato I) e la Circolare Ministero dell’Interno del 22 giugno 2016 hanno definito lo videoconferenza sincrona quale strumento di erogazione della formazione equiparabile alla formazione di tipo “residenziale”, modalità formativa che poteva essere utilizzata per la formazione in SSL anche prima dell’emergenza in atto”.

Come previsto anche nei pareri delle altre regioni, la Regione Lazio non prevede la possibilità di erogazione in modalità videoconferenza dei moduli “pratici” della formazione, come ad esempio la formazione carrellista o primo soccorso, ma aggiunge che “la formazione pratica all’uso dei DPI ora più che mai essenziale, nelle strutture sanitarie e sociosanitarie ove è proposta da ISS, potrà essere realizzata ricorrendo all’on-line, fino al termine del l’emergenza” COVID-19.

Consulta qui la Circolare

X
Cresco
Panoramica privacy

Questo sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi dei siti Internet fornito da Google Inc. («Google»). Google Analytics utilizza i «cookie», che sono file di testo inseriti nel vostro computer, per aiutare il sito Internet ad analizzare il modo in cui gli utenti navigano nel sito. Le informazioni generate dai cookie in merito al vostro utilizzo del sito vengono trasmesse e memorizzate da Google su server ubicati negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni, per conto del provider, allo scopo di valutare il vostro utilizzo del sito, di compilare rapporti sull'attività del sito destinati agli operatori del sito Internet e di fornire al provider altri servizi relativi all'attività del sito e all'utilizzo di Internet. Google non collegherà il vostro indirizzo IP con altri dati in suo possesso. Potete rifiutare il consenso all'utilizzo dei cookie impostando gli appositi parametri del vostro browser.