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Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2

Martedì 6 aprile 2021, è stato sottoscritto, all’esito di un approfondito confronto in videoconferenza, il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro”.

Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali, in attuazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che, in relazione alle attività professionali e alle attività produttive, raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Per scaricare il protocollo condiviso aggiornato clicca sul link

Si può seguire un corso carrellisti o anticendio on line?

In periodio di pandemia Covid, in tanti ci chiedete se è possibile seguire un corso carrellisti o anticendio on line.

Ma i corsi che hanno una componente pratica di addestramento, non possono essere effettuati on line. 

Sul mercato si trovano dei soggetti che propongono corsi di questo tipo on line e alcune aziende, ignare dell’inganno, li acquistano.

Una volta finito il corso ricevono anche un attestato di formazione. Ma se si va a leggere nelle parti in piccolo c’è scritto che è un attestato relativo alla sola parte teorica ed è responsabilità del datore di lavoro organizzare la parte pratica. Di fatto sono attestati che non hanno validità e possono esporre a rischi penali chi li acquista.

Dubbi sull’obbligo di aggiornamento per docenti formatori?

Molti dei nostri clienti ci chiedono spesso informazioni sull’obbligo di aggiornamento per docenti formatori.

Vi rispondiamo brevemente in questo articolo in cui chiariamo che la norma a cui bisogna far riferimento è il DM 6/3/2013, che stabilisce che l’aggiornamento triennale del docente formatore può avvenire mediante :

  • Docenza di almeno 8 ore/anno;

o in alternativa

  • Frequenza a un corso di aggiornamento per formatori.

 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito contattaci via mail scrivendo a segreteria@crescosrl.net oppure chiamaci direttamente in sede allo 0776 18151.

Corsi Sicurezza sul lavoro in presenza o a distanza? Cosa prevede il nuovo DPCM 2 Marzo 2021

Qui di seguito vi rispondiamo ad alcune domande che in questi giorni ci sono state poste più di frequente dai nostri clienti, sulla possibilità di svolgere corsi di formazione in presenza, alla luce del nuovo DPCM 2/3/2021 e fare così un po’ di chiarezza :

Si può fare o no la formazione in presenza in ambito sicurezza sul lavoro?

Non ci sono cambiamenti in materia di formazione alla sicurezza. Con riferimento all’articolo 25, comma 7 del DPCM, si conferma la possibilità di svolgere in presenza i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza. In particolare il comma 7 indica che sono “altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al « Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL”.

Si applica il DPCM o la normativa Regionale?

La Legge 74/20 (conversione del DL 33/2020) stabilisce la supremazia dei protocolli Regionali a quelli Nazionali. Solo in assenza di questi si applicano le linee guida e protocolli applicati a livello Nazionale: “Le attivita’ economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei .., adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale”. Ricordiamo che le linee guida Regionali per la riapertura delle attività produttive fanno parte integrante dei DPCM in quanto inserite negli allegati.

Nel DPCM 2/3/2021 le troviamo all’allegato 9. La scheda “formazione professionale” si applica anche ai “percorsi formativi in ambito sicurezza e salute sul lavoro” e contiene il protocollo da applicare nei corsi di formazione in ambito sicurezza e salute sul lavoro.

In sintesi il protocollo per la formazione in presenza prevede:

  • Distanziamento tra allievi (1m) e docenti (2m);
  • Mascherine, igienizzazione locali e mani;
  • Igienizzazione attrezzature condivise;
  • Aerazione locali;
  • Misura temperatura ingresso (opzionale);
  • Registrazione partecipanti (Tracing);
  • Informativa sui comportamenti da adottare;
  • Gruppi omogenei se possibile;
  • Esercitazioni pratiche all’esterno.

E’ cambiato qualcosa del DPCM 2/3/2021 rispetto ai precedenti per quanto attiene la formazione?

Si, ma ben poco. E’ stato chiarito che la formazione in azienda è acconsentita, ma esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa (articolo 25 comma 7).

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