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Formazione in Aula: Si riparte!

In data 21 maggio con lettera protocollata n. 32/0008744 la Direzione generale dei rapporti di lavoro, in merito alla possibilità di riprendere la formazione in aula,  ha voluto specificare che “in considerazione della situazione eccezionale, le modalità di erogazione della formazione a distanza rimangono da preferire”.

“Tuttavia, si ritiene possibile erogare formazione in presenza, inclusa la parte pratica, se le condizioni logistiche ed organizzative adottate dal soggetto responsabile delle attività formative siano in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

A breve vi daremo indicazioni più precise sulle modalità di ripresa.

Fonte Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Circolare INAIL N.22 del 20 Maggio 2020: Infortunio Covid-19

È stata pubblicata dall’ INAIL la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 che fa riferimento all’articolo 42 del Dl Cura Italia,  in cui viene chiarito che l’infezione da SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall’INAIL quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione.

Inoltre nella circolare, viene esclusa la responsabilità civile e penale del datore di lavoro che rispetta le misure di sicurezza  previste da protocolli e linee guida.

Consulta la Circolare INAIL 

Inosservanza del Protocollo di Sicurezza: nota dalla Procura della Repubblica di Bergamo

La Procura della Repubblica di Bergamo, in una nota,avente come oggetto: “Indicazione operative per la verifica dell’applicazioni dei protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 ex art. 2 comma 6 DPCM 26.04.2020” affronta la questione delle sanzioni previste in caso di inosservanza del protocollo di sicurezza.

Si evidenzia che: “Tuttavia visto l’incipit dell’art. 4 del D.L. 19/2020 (“salvo che il fatto non costituisca reato”) il Governo ha previsto “la possibilità che un datore di lavoro (o altro soggetto aziendale con posizione di garanzia) commetta un fatto che “viola una misura contenuta in uno dei protocolli e che, al contempo, consista in un illecito di natura penale, ossia in un reato”.

“Vista la finalità di prevenzione generale cui è ispirata la ratio della normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro, si ritiene consigliabile reperire, nelle misure di contenimento contenute nel Protocollo condiviso e negli altri due protocolli i precetti che corrispondono alle norme del D.Lgs n. 81./2008”. Prendendo perciò in analisi le misure previste dal Protocollo condiviso, si riportano a solo scopo esemplificativo :

  • punto 1 “INFORMAZIONE” – “si propone di contestare al datore di lavoro/dirigente la violazione dell’art. 36 c. 2 let. a): per non aver provveduto affinché ciascun lavoratore ricevesse una adeguata informazione sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia”;
  • punto 4 “PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA” – “si propone di contestare al datore di lavoro/dirigente la violazione dell’art. 63 c. 1, in combinato disposto con l’art. 64 c. 1 lett. d) e l’All. IV punto 1.1.6.: per non aver mantenuto puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia”;
  • punto 5 “PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI” – “si propone di contestare al datore di lavoro/dirigente la violazione dell’art. 18 c. 1 let. f): per non aver richiesto l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro”;
  • punto 6 “DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE” – “si propone di contestare al datore di lavoro/dirigente, in caso di mancata fornitura dei DPI previsti dal Protocollo condiviso, la violazione dell’art. 18 c. I let. d): per non aver fornito ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente”.

 

Consulta la versione integrale del documento: Procura della Repubblica presso il tribunale di Bergamo: “Indicazione operative per la verifica dell’applicazioni dei protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 ex art. 2 comma 6 DPCM 26.04.2020”

 

COVID-19: Formazione in materia di sicurezza sul lavoro

Nella sezione dedicata alle FAQ (Frequently Asked Questions) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono state inserite delle nuove domande relative alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Quesito: In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, in caso di impossibilità a effettuare l’aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è possibile proseguire lo svolgimento dell’attività lavorativa? Inoltre, al fine di poter ugualmente svolgere la formazione prevista, è possibile utilizzare modalità di formazione a distanza invece che in aula?

Risposta del Ministero: In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall’articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020 si ritiene che la mancata effettuazione dell’aggiornamento non preclude lo svolgimento dell’attività lavorativa. Fermo restando, naturalmente, l’obbligo di completare l’aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale. Inoltre, al fine di contemperare l’esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio assicurando la condivisone del materiale didattico, la possibilità di formulare domande, etc.).

FONTE: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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