Open

Blog

Aggiornato il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e e il contenimento del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”

Lo scorso venerdì 24 aprile è stato integrato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il controllo e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” che era stato in precedenza sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 14 marzo.

“La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.” Questo capoverso è di rilevante importanza in quanto sottolinea ancora una volta l’obbligatorietà che le imprese hanno di adeguarsi alle direttive inserite all’interno del protocollo; le autorità (SPISAL), infatti, hanno ricevuto mandato di verificare l’attuazione dello stesso nelle aziende.

Inoltre in relazione all’informazione da effettuare in azienda si specifica che: “L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.” Questa nuova sezione che è stata aggiunta e mira a fare in modo che le Aziende specifichino nel modo più preciso possibile quelle che son le indicazioni da dare ai propri lavoratori calando la comunicazione in base al ruolo stesso del lavoratore, non più solo in maniera generica. Grande spazio si da anche all’uso corretto dei DPI, il quale deve essere ben specificato in modo che ogni lavoratore sia parte attiva nel contrasto della diffusione del virus.

Emergenza Covid-19,Fase 2: online il documento tecnico INAIL con le misure di contenimento e prevenzione nei luoghi di lavoro

E’ stato pubblicato dall’INAIL il documento tecnico contenente le misure di contenimento e prevenzione per il Covid-19 da applicare nei luoghi di lavoro.  Il documento è stato suddiviso in tre sezioni, ripartite in base all’ analisi dello scenario, disposizioni da applicare e modello organizzativo.

La pubblicazione approvata dal Comitato Tecnico Scientifico, istituito presso la Protezione Civile e a cui l’Istituto partecipa con un suo rappresentante, contiene indicazioni mirate per la graduale ripresa in sicurezza delle attività produttive e la garanzia degli adeguati livelli di tutela della salute per tutta la popolazione.

Per la ripresa delle attività produttive nella Fase 2, il presidente e il direttore generale dell’Istituto Franco Bettoni  e Giuseppe Lucibello  hanno dichiarato che l’INAIL, nelle sue funzioni, ha attivato iniziative volte a garantire la tutela globale della salute e della sicurezza dei lavoratori, anche in questo momento di emergenza.

Di seguito sono riportate le tre sezioni delle misure previste dal documento:

  • Esposizione, prossimità, aggregazione: le variabili per classificare il rischio – Nella prima parte del documento viene definita la metodologia di valutazione integrata del rischio, la quale considera il rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi e l’impatto da rischio di aggregazione sociale anche verso “terzi”;
  • Misure di protezione e lotta all’insorgenza di focolai epidemici – Nella seconda parte è definita l’adozione di misure organizzative, di prevenzione, protezione e lotta all’insorgenza di focolai epidemici, considerando anche quanto previsto dal Protocollo per le misure di sicurezza stipulato tra Governo e Parti sociali il 14 marzo 2020;
  • Un nuovo modello organizzativo di prevenzione per il ritorno progressivo al lavoro – Infine, la terza parte prevede l’adozione di misure graduali e adeguate tramite un modello organizzativo di prevenzione partecipato, con l’obiettivo di consentire, anche in presenza di indicatori epidemiologici compatibili, il ritorno progressivo al lavoro con adeguati livelli di sicurezza.

All’interno del documento è presente anche la tabella che illustra in maniera dettagliata tutti i settori professionali e i relativi rischi.

La tabella dimostra quanto sia fondamentale per tutte le attività che si trovano in classe 2,3,4 avere un manuale, procedure istruzioni operative ed effettuare formazione.

Fonte INAIL

Cresco NON si ferma…la Formazione NON si ferma!

A seguito dell’ emergenza Covid-19,  sono stati ovviamente sospesi tutti i corsi in aula.

Per fare però in modo che la sicurezza non si fermi in questo particolare momento, noi di Cresco Srl ci siamo attivati per rendere disponibili i corsi di formazione anche in modalità VIDEOCONFERENZA.

Il nostro sistema di videoconferenza permette la comunicazione diretta tra docenti e discenti con la possibilità di porre domande e ricevere risposte come avverrebbe in una qualsiasi aula tradizionale.

Come da nostro standard, la formazione risponde a tutti i requisiti di legge che la disciplinano.

Affidandosi ai nostri corsi di formazione si è sempre sicuri di erogare ai  propri dipendenti una formazione completa, efficace ed efficiente, gestita da esperti del settore Salute e Sicurezza.

Confermiamo, inoltre, che tutti i nostri operatori commerciali, di back office, di assistenza tecnica oltre che amministrazione e qualità sono a disposizione per supportarvi in tutte le Vostre necessità e rispondono regolarmente ai soliti numeri telefonici ed e-mail.

Continua a formarti in completa sicurezza!

Nel Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo:

“Si evidenzia che ai sensi dei provvedimenti governativi, nell’intero territorio nazionale, analogamente alle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono sospesi i corsi professionali e le attività formative svolte da enti pubblici (anche territoriali e locali) e soggetti privati.”

A tal proposito, coerentemente con le previsioni del Protocollo di regolamentazione condiviso con le parti sociali sottoscritto in data 14 marzo 2020 , si ritiene che il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporti l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista). In tale eventualità, l’aggiornamento dovrà essere tempestivamente completato una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente.

Si precisa che tale indicazione non si applica al caso del mancato completamento della formazione iniziale o di base; in tal caso, l’operatore privo della dovuta formazione non può e non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce. In ogni caso, resta ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, modalità che si ritiene applicabile anche alla formazione obbligatoria prevista dall’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e disciplinata dagli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni. 

Pertanto, fino al termine dell’emergenza, l’eventuale formazione a distanza effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza tale da assicurare l’interazione tra docente e discenti (ciascuno in solitaria, essendo esclusa qualsiasi forma di aggregazione in tale ambito) si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza. Con queste modalità, la registrazione delle presenze in entrata e uscita avverrà mediante registro elettronico o sotto la responsabilità del docente, così come l’effettuazione del test finale di apprendimento, ove previsto. Resta inteso che la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza non si applica ai soli moduli formativi che prevedono addestramento pratico (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso)….”

Clicca qui per la consultazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Dopo la pubblicazione di tale protocollo, noi di Cresco Formazione e Consulenza, ci siamo attivati per trovare una soluzione per te!

Abbiamo pensato che proprio in questi giorni si potrebbe approfittare del tempo a disposizione per FORMARSI e per questo ci siamo organizzati in modo da proporre diversi corsi sia in modalità e-learning che in modalità videoconferenza.

Approfitta di questo momento di fermo per accrescere le tue competenze!

Contattaci per maggiori informazioni su costi e corsi!

X
Cresco
Panoramica privacy

Questo sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi dei siti Internet fornito da Google Inc. («Google»). Google Analytics utilizza i «cookie», che sono file di testo inseriti nel vostro computer, per aiutare il sito Internet ad analizzare il modo in cui gli utenti navigano nel sito. Le informazioni generate dai cookie in merito al vostro utilizzo del sito vengono trasmesse e memorizzate da Google su server ubicati negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni, per conto del provider, allo scopo di valutare il vostro utilizzo del sito, di compilare rapporti sull'attività del sito destinati agli operatori del sito Internet e di fornire al provider altri servizi relativi all'attività del sito e all'utilizzo di Internet. Google non collegherà il vostro indirizzo IP con altri dati in suo possesso. Potete rifiutare il consenso all'utilizzo dei cookie impostando gli appositi parametri del vostro browser.