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Quanto costa un infortunio sul lavoro indagine Eu Osha

Il costo sia per l’azienda che la collettività di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, alla di la della questione etica e sociale, è sempre stato un tema importante ma  quanto costa un infortunio sul lavoro in media è sempre stato difficile saperlo sulla base di dati solidi.

Il tema è stato affrontato dall’Agenzia Europea per la sicurezza Eu-osha che In una nuova relazione,  fornisce in modo dettagliato i risultati della seconda parte del progetto «Costi e benefici della salute e sicurezza sul lavoro».

Nella relazione sono descritti due approcci alla stima dell’onere finanziario delle malattie professionali e degli infortuni e decessi legati all’attività lavorativa.

Le stime dei costi sono fornite per cinque Stati membri, scelti per rappresentare l’eterogeneità geografica, industriale e sociale dell’Europa. La relazione confronta i risultati ed esplora i punti di forza e di debolezza di ciascun approccio. La metodologia e i principali risultati sono illustrati nella sintesi della relazione e tramite SlideShare .

La stima dell’impatto economico delle malattie professionali ha un valore inestimabile per i responsabili politici. Consente infatti di prendere decisioni basate su dati concreti per quanto riguarda le politiche e le strategie in materia di sicurezza e salute.

Fonte :Eu Osha

Scarica la relazione completa sulla stima dei costi degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali

Per un resoconto sintetico dei risultati, cfr. la presentazione SlideShare 

Maggiori informazioni su costi e benefici della SSL

 

La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione

Oggi proponiamo un importante documento redatto dall’Istituto che riguarda le diverse problematiche associate alla manutenzione, gli adempimenti e le tecniche ingegneristiche talvolta applicate per la loro gestione.

Il documento “La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione” può essere un utile riferimento per i lavoratori della manutenzione nonché per i loro datori di lavoro e committenti, responsabili dei contratti, responsabili della gestione di appaltatori e fornitori, RSPP e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Il volume prende in considerazione tre aspetti fondamentali:

  • la manutenzione dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle attrezzature di lavoro;
  • l’esternalizzazione della manutenzione;
  • i rischi dovuti alle interferenze nell’ambiente lavorativo.

Scarica la guida

Per maggiori informazioni: www.inail.it

Nessuna prescrizione del reato se il datore non adempie alla formazione dopo l’infortunio

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 26271 pubblicata il 14 giugno 2019, afferma che non si può invocare l’estinzione del reato se il datore di lavoro, inadempiente sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro, non si attiva per regolarizzare il difetto di informativa ai dipendenti. L’omissione sulla formazione dei dipendenti in tema di sicurezza sul lavoro è un reato permanente che si estingue solo con l’adempimento e la fine del rapporto. Pertanto, il datore di lavoro che non ottempera all’obbligo formativo dopo l’infortunio del dipendente non può beneficiare del decorso del tempo: il reato non si estingue finché il datore non si mettere in regola e a nulla rileva che l’infortunato non rientrerà sul posto di lavoro.

 

Cassazione Penale, Sez. 3, 14 giugno 2019, n. 26271 – Infortunio e omessa formazione. Reato permanente

 

Fatto

  1. Il Tribunale di Torino con sentenza del 7 giugno 2018, ha condannato R.A. alla pena di € 3.000,00 di ammenda relativamente ai reati di cui agli art, 55, comma 5, lettera C, in relazione all’art. 36, comma 1 lettera A – capo C -, 55, comma 5, lettera C, in relazione al 36, comma 2 lettera A – capo D -, 55, comma 5, lettera C, in relazione al 37 comma 1, lettera B del d. lgs. n. 81/2008 – capo E reati accertati il 2 aprile 2013. Per i reati di cui ai capi A e B dell’imputazione (art. 159, comma 1 in relazione al 96, 87, comma 2 lettera C in relazione al 71, comma 1, d. lgs. 81/2008) è stata dichiarato di non doversi procedere per estinzione degli stessi per prescrizione.
    2. L’imputato ha proposto appello trasmesso a questa Corte di Cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
    2. 1. Violazione di legge, art. 159, cod. proc. pen. e art. 81 cod. pen. e vizio della motivazione per omessa dichiarazione della prescrizione anche per i reati di cui ai capi C, D ed E dell’imputazione e per l’omessa unificazione degli stessi, comunque, con la continuazione.
    Sin dall’aprile del 2013 erano adempiuti gli obblighi imposti per l’eliminazione delle violazioni di cui ai capi A e B dell’imputazione, come evidenziato nella stessa sentenza impugnata.
    Anche i restanti reati per i quali è intervenuta la condanna avrebbero dovuto essere dichiarati estinti per prescrizione poiché il lavoratore S.R. al quale dovevano essere impartite le istruzioni per la sicurezza sul lavoro non aveva mai ripreso il servizio dopo l’infortunio, con cessazione dell’attività al 10 aprile 2015.
    In via subordinata in considerazione del fatto che con una sola azione l’imputato aveva violato più disposizioni di legge si prospettava l’applicazione dell’art. 81, comma 1, cod. pen. o del comma 2.
    Ha chiesto quindi l’annullamento della decisione impugnata.

 

Diritto

  1. Il ricorso risulta inammissibile, in quanto generico ed in fatto, non si confronta con le motivazioni della sentenza e non prospetta vizi di legittimità avverso le motivazioni della decisione del Tribunale.
    Il lavoratore infortunato, S.R., non aveva mal ricevuto formazione specifica sui rischi per gli infortuni sul lavoro. Mentre per il P.O.S. e per la scala il datore di lavoro immediatamente ottemperava, predisponendo il P.O.S. e sostituendo la scala con un idoneo ponteggio, con la cessazione della permanenza del reati; per la formazione del lavoratore, invece, niente era stato effettuato. Il datore di lavoro aveva ottenuto delle proroghe fino al 10 aprile 2015; conseguentemente come evidenziato dalla sentenza impugnata la cessazione della permanenza del reati in oggetto è avvenuta solo alla data del marzo 2015, con la cessazione dell’attività.
    Infatti, il reato in oggetto deve ritenersi permanente (vedi per la permanenza già Cass. Sez. 3, 18 giugno 2012, n. 24085, Macovei, incidentalmente, Cass. Sez. 3A 4.10.2007 n. 4063, Franzoni, Rv. 238540; v. anche Cass. Sez. 4, 8.6.2010 n. 34771, Orazzini) in quanto gli obblighi inerenti l’informazione e la formazione del lavoratore sono da ritenersi di durata poiché il pericolo per l’Incolumità del lavoratore permane nel tempo, e continua in capo al datore di lavoro l’obbligo all’Informazione e alla corretta formazione. L’obbligo di formazione del resto non è limitato solo al momento dell’assunzione ma perdura nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro; la cessazione della permanenza conseguentemente si verifica o alla concreta formazione o all’interruzione del rapporto di lavoro (eliminazione concreta del rischio).
    I reati, quindi, non risultavano prescritti alla data della sentenza.
    4. Del tutto generico il motivo sull’applicazione dell’art. 81, cod. pen.
    Era onere del ricorrente specificare in fatto ed allegare davanti al giudice di merito gli elementi utili per la sussistenza del medesimo disegno criminoso o del concorso formale: « Ai fini del riconoscimento della continuazione in sede di cognizione, incombe sull’interessato l’onere di indicazione e allegazione degli specifici elementi dai quali possa desumersi l’identità del disegno criminoso. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di appello di disattendere la richiesta volta al riconoscimento della continuazione non avendo l’appellante né prodotto la sentenza, né articolato alcun argomento circa la sussistenza di un unico disegno criminoso, limitandosi a richiedere l’acquisizione della pronunzia al collegio)» (Sez. 2, n. 2224 del 05/12/2017 – dep. 19/01/2018, Pellicoro, Rv. 27176801).
    Il ricorrente si è limitato alla richiesta dell’applicazione dell’art. 81, cod. pen., in sede di legittimità.
    5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma deH’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.

 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna pagamento delle spese processuali e della somma di € 2 della Cassa delle ammende. Così deciso il 7/05/2019

 

Il Ministero del lavoro ha pubblicato l’interpello n. 5 dell’11 luglio 2019

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’interpello n. 5 dell’11 luglio 2019, con il quale risponde ad un quesito dell’UNISIN (Unità Sindacale FALCRI-SILCEA-SINFUB), in merito alla procedura di esodo incentivato con riscatto diretto a carico del datore di lavoro dei periodi contributivi aggiunti idonei al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, ai sensi dell’art. 1, commi 234 e 237, della legge n. 232/2016.

 

La risposta del Ministero del Lavoro

“In termini generali occorre considerare che il riscatto ai fini pensionistici è un istituto attivabile a discrezione del diretto interessato, con onere a proprio carico, per valorizzare ai fini pensionistici determinati periodi espressamente previsti dalla legge e scoperti da contribuzione.

Il riscatto, in quanto tale, ha dunque natura di vero e proprio negozio bilaterale, i cui effetti giuridici discendono dalla volontà di entrambe le parti (ente previdenziale e assicurato).

Tale operazione è attivata previa presentazione di apposita domanda del lavoratore interessato, da cui prende avvio il procedimento amministrativo rivolto all’accertamento dei requisiti di legge e che si conclude con una proposta di riscatto da parte dell’Istituto previdenziale. La successiva accettazione dell’interessato è rimessa alla preventiva valutazione da parte di quest’ultimo in ordine alla convenienza dell’operazione, anche in ragione dell’entità dell’onere quantificato….

….Dagli elementi innanzi esposti si evince che la disciplina oggetto del presente interpello ha inteso riconoscere al datore di lavoro la facoltà di attivare la relativa procedura, la cui concreta attuazione trova tuttavia nell’accordo (collettivo) di esodo lo strumento con cui individuare, sulla base di appositi criteri, i lavoratori interessati.

Sussiste invece l’obbligo per il datore di lavoro, una volta completata tale procedura, di eseguire il pagamento dei relativi oneri ai fini del riconoscimento dell’assegno straordinario in concomitanza con la risoluzione del rapporto di lavoro”.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

Interpello 5/2019

 

 

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