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Category Archives: L’esperto risponde

Nuovo Accordo STATO-REGIONI 2016

Il 7 luglio è stato approvato il nuovo accordo stato Regioni 2016 riguardo la formazione di RSPP e ASPP che:

In attesa di una analisi più approfondita, le prime novità si rilevano in questi argomenti:

  • Titoli di studio ed esoneri:

È stata aumentata la lista delle lauree che si considerano titolo di studio esonerante per la frequentazione dei corsi (vedi Allegato A art. 1)

  • E-learning:

Introdotta la formazione a distanza per la formazione specifica basso rischio (vedi allegato IV)

  • Aggiornamento di RSPP e ASPP:

Indipendentemente dal settore l’aggiornamento sarà di 40 ore per RSPP e 20 ore per ASPP, ma fino al 50% potranno essere svolte tramite partecipazione a convegni

  • Moduli:

Introdotto il modulo B comune a cui aggiungere la formazione specialistica per 4 settori (chimico, agricoltura, cave, sanità)

Inoltre una parte rilevante è dedicata alle indicazioni metodologiche per la progettazione dei corsi.

Cosa accade all’RSPP che non si aggiorna nei tempi previsti?

La Commissione Interpelli risponde ad un quesito sull’aggiornamento dell’RSPP in relazione al riconoscimento dei crediti professionali e formativi pregressi.

Se non rispetta quanto richiesto dalla normativa perde la sua operatività? Fino a quando?

Per gli operatori delle attrezzature di lavoro come deve essere documentato il corso di formazione pregressa?

L’Accordo riconosce il valore della formazione effettuata anteriormente al 12 marzo 2013 solo a condizione che sia integrata da apposito corso di aggiornamento entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo.
Quindi in caso di mancato aggiornamento entro il 12 marzo 2015, gli operatori delle indicate attrezzature dovranno essere sospesi dalla mansione ed effettuare per intero il corso abilitante previsto dall’ Accordo.
Per i lavoratori già formati e addestrati la norma prevede il riconoscimento della formazione pregressa, una formazione eventualmente integrata da un modulo di aggiornamento e/o dalla verifica di apprendimento a seconda che la formazione sia stata effettuata o meno nelle stesse modalità previste dall’ Accordo.
Al fine del riconoscimento del corso effettuato prima dell’entrata in vigore dell’accordo, questo deve essere documentato tramite registro del corso recante:

  • elenco dei partecipanti (con firme), nominativi e firme dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, esiti della valutazione teorica e dell’esercitazione pratica. La documentazione deve esser e conservata per almeno 10 anni dalla data di conclusione del corso. Il partecipante al corso deve essere in possesso di attestato di partecipazione (punto 9.3);

In seguito la Circolare MLPS n. 21 del 10/06/2013 ha chiarito al punto 6. che la documentazione indicata nel punto 9.3 dell’Accordo ha natura esemplificativa e non tassativa.
Ciò significa che non è obbligatorio disporre della documentazione attestante la formazione pregressa, anche se ovviamente consigliabile.

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