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Category Archives: News

Circolare INAIL N.22 del 20 Maggio 2020: Infortunio Covid-19

È stata pubblicata dall’ INAIL la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 che fa riferimento all’articolo 42 del Dl Cura Italia,  in cui viene chiarito che l’infezione da SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall’INAIL quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione.

Inoltre nella circolare, viene esclusa la responsabilità civile e penale del datore di lavoro che rispetta le misure di sicurezza  previste da protocolli e linee guida.

Consulta la Circolare INAIL 

Inosservanza del Protocollo di Sicurezza: nota dalla Procura della Repubblica di Bergamo

La Procura della Repubblica di Bergamo, in una nota,avente come oggetto: “Indicazione operative per la verifica dell’applicazioni dei protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 ex art. 2 comma 6 DPCM 26.04.2020” affronta la questione delle sanzioni previste in caso di inosservanza del protocollo di sicurezza.

Si evidenzia che: “Tuttavia visto l’incipit dell’art. 4 del D.L. 19/2020 (“salvo che il fatto non costituisca reato”) il Governo ha previsto “la possibilità che un datore di lavoro (o altro soggetto aziendale con posizione di garanzia) commetta un fatto che “viola una misura contenuta in uno dei protocolli e che, al contempo, consista in un illecito di natura penale, ossia in un reato”.

“Vista la finalità di prevenzione generale cui è ispirata la ratio della normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro, si ritiene consigliabile reperire, nelle misure di contenimento contenute nel Protocollo condiviso e negli altri due protocolli i precetti che corrispondono alle norme del D.Lgs n. 81./2008”. Prendendo perciò in analisi le misure previste dal Protocollo condiviso, si riportano a solo scopo esemplificativo :

  • punto 1 “INFORMAZIONE” – “si propone di contestare al datore di lavoro/dirigente la violazione dell’art. 36 c. 2 let. a): per non aver provveduto affinché ciascun lavoratore ricevesse una adeguata informazione sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia”;
  • punto 4 “PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA” – “si propone di contestare al datore di lavoro/dirigente la violazione dell’art. 63 c. 1, in combinato disposto con l’art. 64 c. 1 lett. d) e l’All. IV punto 1.1.6.: per non aver mantenuto puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia”;
  • punto 5 “PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI” – “si propone di contestare al datore di lavoro/dirigente la violazione dell’art. 18 c. 1 let. f): per non aver richiesto l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro”;
  • punto 6 “DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE” – “si propone di contestare al datore di lavoro/dirigente, in caso di mancata fornitura dei DPI previsti dal Protocollo condiviso, la violazione dell’art. 18 c. I let. d): per non aver fornito ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente”.

 

Consulta la versione integrale del documento: Procura della Repubblica presso il tribunale di Bergamo: “Indicazione operative per la verifica dell’applicazioni dei protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 ex art. 2 comma 6 DPCM 26.04.2020”

 

COVID-19: Formazione in materia di sicurezza sul lavoro

Nella sezione dedicata alle FAQ (Frequently Asked Questions) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono state inserite delle nuove domande relative alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Quesito: In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, in caso di impossibilità a effettuare l’aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è possibile proseguire lo svolgimento dell’attività lavorativa? Inoltre, al fine di poter ugualmente svolgere la formazione prevista, è possibile utilizzare modalità di formazione a distanza invece che in aula?

Risposta del Ministero: In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall’articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020 si ritiene che la mancata effettuazione dell’aggiornamento non preclude lo svolgimento dell’attività lavorativa. Fermo restando, naturalmente, l’obbligo di completare l’aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale. Inoltre, al fine di contemperare l’esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio assicurando la condivisone del materiale didattico, la possibilità di formulare domande, etc.).

FONTE: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Formazione: Proposta di integrazione ANMIL al DL aprile/maggio 2020

Da ANMIL : “Impossibile ripartire con fase 2 senza formazione” .

L’Anmil, al fine di accompagnare al meglio la difficile ripresa delle attività  economiche, ha chiesto al Governo, attraverso una proposta di integrazione al DL aprile/maggio 2020, che, già dal prossimo ‘decreto rilancio’, vengano introdotte misure di favore non soltanto per l’estensione dell’utilizzo dell’e-learning ma, ove possibile, per la ripresa della formazione nei luoghi di lavoro. Nelle aziende sicure, infatti, è possibile garantire l’erogazione dei corsi in presenza nel pieno rispetto dei protocolli anti contagio“.

La modifica proposta si rende necessaria al fine di garantire la continuità di quelle attività formative che consentono di svolgere l’attività lavorativa in modo maggiormente sicuro e tenuto altresì conto del fatto che, essendo subentrata la cosiddetta “Fase 2” non paiono più sussistere le ragioni di emergenza che fino al 4 maggio hanno impedito l’utilizzo dei locali aziendali.

Si propone, in particolare, che sia consentito al datore di lavoro, ovvero al titolare dell’impresa, di adempiere all’ obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro (comprensivo delle attività di addestramento) presso le aziende che possono essere aperte, sempre e solo a condizione che durante l’attività formativa – né più né meno di quanto previsto per la produzione – il datore di lavoro garantisca tutte le misure obbligatorie di contrasto al Coronavirus, quali descritte dal Protocollo del 24 aprile 2020 e s.m.i., oggetto di attuazione concreta in azienda.

Dunque, l’ANMIL con il supporto di Aifes (Associazione Italiana dei Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro), ha chiesto al Governo, in primo luogo, che la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere erogata interamente in modalità e-learning con riferimento a tutte le tipologie di corso nonché ad ogni tipologia di modulo formativo, con la sola eccezione delle esercitazioni e delle prove pratiche a fini valutativi, fermo restando l’obbligo delle prove finali. Chiede inoltre che, possano essere consentite le attività formative e di addestramento in presenza, purché svolte nel luogo di lavoro e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020.

Fonte ANMIL 

Leggi qui la Proposta di integrazione ANMIL al DL aprile/maggio 2020 

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