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Monthly Archives: Maggio 2020

COVID-19: Formazione in materia di sicurezza sul lavoro

Nella sezione dedicata alle FAQ (Frequently Asked Questions) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono state inserite delle nuove domande relative alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Quesito: In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, in caso di impossibilità a effettuare l’aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è possibile proseguire lo svolgimento dell’attività lavorativa? Inoltre, al fine di poter ugualmente svolgere la formazione prevista, è possibile utilizzare modalità di formazione a distanza invece che in aula?

Risposta del Ministero: In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall’articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020 si ritiene che la mancata effettuazione dell’aggiornamento non preclude lo svolgimento dell’attività lavorativa. Fermo restando, naturalmente, l’obbligo di completare l’aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale. Inoltre, al fine di contemperare l’esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio assicurando la condivisone del materiale didattico, la possibilità di formulare domande, etc.).

FONTE: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Formazione: Proposta di integrazione ANMIL al DL aprile/maggio 2020

Da ANMIL : “Impossibile ripartire con fase 2 senza formazione” .

L’Anmil, al fine di accompagnare al meglio la difficile ripresa delle attività  economiche, ha chiesto al Governo, attraverso una proposta di integrazione al DL aprile/maggio 2020, che, già dal prossimo ‘decreto rilancio’, vengano introdotte misure di favore non soltanto per l’estensione dell’utilizzo dell’e-learning ma, ove possibile, per la ripresa della formazione nei luoghi di lavoro. Nelle aziende sicure, infatti, è possibile garantire l’erogazione dei corsi in presenza nel pieno rispetto dei protocolli anti contagio“.

La modifica proposta si rende necessaria al fine di garantire la continuità di quelle attività formative che consentono di svolgere l’attività lavorativa in modo maggiormente sicuro e tenuto altresì conto del fatto che, essendo subentrata la cosiddetta “Fase 2” non paiono più sussistere le ragioni di emergenza che fino al 4 maggio hanno impedito l’utilizzo dei locali aziendali.

Si propone, in particolare, che sia consentito al datore di lavoro, ovvero al titolare dell’impresa, di adempiere all’ obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro (comprensivo delle attività di addestramento) presso le aziende che possono essere aperte, sempre e solo a condizione che durante l’attività formativa – né più né meno di quanto previsto per la produzione – il datore di lavoro garantisca tutte le misure obbligatorie di contrasto al Coronavirus, quali descritte dal Protocollo del 24 aprile 2020 e s.m.i., oggetto di attuazione concreta in azienda.

Dunque, l’ANMIL con il supporto di Aifes (Associazione Italiana dei Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro), ha chiesto al Governo, in primo luogo, che la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere erogata interamente in modalità e-learning con riferimento a tutte le tipologie di corso nonché ad ogni tipologia di modulo formativo, con la sola eccezione delle esercitazioni e delle prove pratiche a fini valutativi, fermo restando l’obbligo delle prove finali. Chiede inoltre che, possano essere consentite le attività formative e di addestramento in presenza, purché svolte nel luogo di lavoro e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020.

Fonte ANMIL 

Leggi qui la Proposta di integrazione ANMIL al DL aprile/maggio 2020 

Ministero dell’Interno: Una nota per corsi prevenzione incendi

Nella nota del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’Interno ( Nota del 16 aprile 2020, prot. n. 5322 )  avente come oggetto “Corsi base di specializzazione in prevenzione incendi in attuazione dell’articolo 4 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i., erogati in modalità streaming diretto”, si precisa che:

“Tenuto conto del particolare contesto emergenziale e delle correlate misure di distanziamento sociale finalizzate al contenimento della diffusione epidemica da COVID-19, si ritiene che anche per le lezioni dei corsi base di prevenzione incendi possa essere adottata la modalità dello streaming diretto (videoconferenza), consentendo, quindi, ai discenti la partecipazione all’evento formativo da sedi individuali (studi o abitazioni)”.

Consulta qui la nota del Ministero Dell’Interno (Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica)

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