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Corsi Antincendio: Classificazioni, modalità formative e aggiornamento

Secondo il D.Lgs. 81/08, le aziende devono nominare obbligatoriamente almeno un dipendente interno o collaboratore, responsabile del servizio antincendio. 

Quale formazione deve svolgere l’addetto antincendio?

Le persone nominate a ricoprire il ruolo di Addetto Antincendio, devono seguire dei corsi di formazione e di aggiornamento, la cui durata varia in base alla classificazione del rischio incendio dell’azienda. Vengono infatti individuate attività con livello 3 (ex rischio alto), livello 2 (ex rischio medio), livello 1 (ex rischio basso).

Il rischio incendio dipende dalla tipologia dell’attività svolta, dalla presenza di persone/affollamento, dal fabbricato o attività soggetta a controlli di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 (ex DM 16 febbraio 1982).

Il DM 02/09/2021 – Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è il Decreto che sostituisce il precedente D.M. 10 marzo 1998 sulla gestione e formazione antincendio sui luoghi di lavoro (sono abrogati l’art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del D.M. 10 marzo 1998), entrato in vigore il 4 ottobre 2022 (un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Come posso classificare il rischio incendio della mia azienda?

Come evidenziato in un precedente articolo, con il nuovo decreto ministeriale sono state introdotte nuove denominazioni per i percorsi formativi, suddividendoli in tre gruppi in base al livello di rischio dell’attività. Nel dettaglio rientrano nel livello 3 le seguenti attività:

  • stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
  • fabbriche e depositi di esplosivi;
  • centrali termoelettriche;
  • impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  • impianti e laboratori nucleari;
  • depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
  • attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
  • aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
  • interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
  • alberghi con oltre 200 posti letto;
  • strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
  • scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
  • uffici con oltre 1.000 persone presenti;
  • cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
  • cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
  • stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36

Rientrano nel livello 2 le seguenti attività:

  • i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I del DPR n. 151/2011, con esclusione delle attività di livello 3;
  • i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

Rientrano nel livello 1 le attività non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

Quali sono le modalità formative previste per i corsi di formazione antincendio livello 1?

I lavoratori incaricati di svolgere la funzione di Addetti Antincendio in aziende di Livello 1 (ex Rischio Basso) devono frequentare un corso di formazione della durata minima pari a 4 ore:

2 ore di modulo teorico e 2 ore di modulo pratico.

Quali sono le modalità formative previste per i corsi di formazione antincendio livello 2 ?

La durata minima del corso di formazione per Addetti Antincendio delle aziende di Livello 2 (ex Rischio Medio) è pari a 8 ore:

5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico.

Quali sono le modalità formative previste per i corsi di formazione antincendio livello 3 ?

Secondo quanto previsto dalla normativa, il corso di formazione per Addetti Antincendio per aziende di Livello 3 (ex Rischio Alto) deve avere durata minima pari a 16 ore:

12 ore di modulo teorico e 4 ore di modulo pratico.

La formazione può essere erogata on line?

Per quanto rigaurda la parte teorica, quest’ultima può essere erogata sia in presenza sia on line (videoconferenza – FAD Sincrona), con il ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, no assoultamente in e-learning.

La parte pratica, invece, deve essere svolta esclusivamente in presenza.

Qual è la durata dell’aggiornamento per gli addetti antincendio?

Secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021, per tutti gli addetti antincendio formati prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto (cioè prima del 04/10/2022), il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima formazione. Se, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, dovessero essere trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultimo corso, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato frequentando un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso (quindi entro il 04/10/2023).

La durata dei corsi di aggiornamento per Addetti Antincendio è stabilita dal Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 e varia in base al rischio dell’azienda:

  • Aggiornamento addetto antincendio in aziende di Livello 1 (ex Rischio Basso): 2 ore (formazione pratica);
  • Aggiornamento addetto antincendio in aziende di Livello 2 (ex Rischio Medio): 5 ore (2 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico);
  • Aggiornamento addetto antincendio in aziende di Livello 3 (ex Rischio Alto): 8 ore (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico).

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