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Author Archives: Cresco S.r.l.

Smart Working : dal CNI le linee guida per la gestione dei rischi

Non sono ancora chiare, quali saranno le conseguenze in materia di rischi per la salute e sicurezza per coloro che lavorano in Smart Working.

Ad oggi, la normativa vigente è la Legge del 22 maggio 2017 n. 81, e prevede che sia totalmente a carico del Datore di Lavoro l’obbligo di garantire ai lavoratori i requisiti di sicurezza previsti presso le sedi di lavoro aziendali.

Per tale motivo, il CNI ha definito le linee guida da seguire :

  • un autocontrollo con check list compilata dal lavoratore in smart working;
  • una specifica declinazione del percorso informativo e formativo del lavoratore che opera in smart working.

Oltre agli aspetti legati alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, lo smart working riguarda anche un’altra problematica, legata alla sicurezza informatica (cybersecurity).
L’azienda, infatti, deve rendere accessibili al lavoratore le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento delle proprie mansioni, rimanendo al contempo onerata della protezione degli stessi, quindi deve adottare misure idonee a prevenirne la perdita e/o la diffusione, tanto nel rispetto dei principi di Privacy previsti nel GDPR, quanto a tutela dei propri interessi aziendali.

È fondamentale pertanto che il lavoratore sia formato non solo in materia di salute e sicurezza del lavoro, ma anche che riceva una solida informazione e formazione sulla sicurezza informatica (cybersecurity), così da tenere comportamenti che riducano drasticamente il rischio da attacchi informatici sulla rete aziendale e di accesso o perdita di dati presenti nell’archivio aziendale.

FONTE : CNI

Vaccinazioni nelle aziende: protocollo nazionale

Sul tema delle possibili vaccinazioni nelle aziende si è discusso molto. Le associazioni datoriali nella speranza di velocizzare il processo di vaccinazione e quindi di anticipare l’uscita dalla crisi economica, hanno subito manifestato la loro disponibilità a mettere a disposizione organizzazione e strutture per le vaccinazioni dei lavoratori nelle loro aziende, sostenendone il costo.

Per organizzare le vaccinazioni nelle aziende, è stato siglato il 6/4/2021 un protocollo nazionale per le vaccinazioni tra le parti sociali

Scarica il protocollo

Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2

Martedì 6 aprile 2021, è stato sottoscritto, all’esito di un approfondito confronto in videoconferenza, il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro”.

Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali, in attuazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che, in relazione alle attività professionali e alle attività produttive, raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Per scaricare il protocollo condiviso aggiornato clicca sul link

Il Ruolo del Datore di Lavoro come RSPP : Approfondimento Cresco Srl

L’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) è un ruolo fondamentale all’interno di un’azienda.

Questo ruolo, spesso,  può essere affidato anche ad un consulente esterno, in possesso dei requisiti indicati dal D.Lgs. 81/08, che può affiancare il Datore di Lavoro.

Altre volte invece il RSPP può essere svolto direttamente dal Datore di Lavoro e, anche in questo caso, deve essere obbligatoriamente formato secondo le normative vigenti.

Chi nomina l’RSPP? 

In entrambi i casi, il Datore di Lavoro, decide in totale autonomia se nominare un RSPP esterno oppure autonominarsi come responsabile della sicurezza.

Quali sono gli obblighi dell’RSPP?

Gli obblighi dell’RSPP vengono indicati nel D.Lgs. 81/08, in particolare nell’art. 33:

  • Individuazione dei fattori di rischio;
  • Valutazione dei rischi;
  • Individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro;
  • Elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle misure adottate;
  • Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • Proposta di programmi di formazione e informazione per i lavoratori;
  • Partecipazione alle riunione periodiche di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La formazione del Datore di Lavoro come RSPP

Il Datore di lavoro, in base  a quelli che sono i rischi legati alle attività svolte all’interno dell’ azienda (identificati tramite la classificazione di rischio legata al codice ATECO), dovrà svolgere un corso di formazione di diverse ore definito in base al rischio (Basso 16 ore, Medio 32 ore, Alto 48 ore).

Secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 i RSPP devono frequentare poi, un corso di aggiornamento quinquennale della durata minima di 40 ore.

L’aggiornamento dovrà essere effettuato sulle seguenti tematiche:

  • aspetti giuridici-normativi e tecnico-organizzativi;
  • sistemi di gestione e processi organizzativi;
  • fonti di rischio specifiche dell’attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress lavoro correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
  • tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
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