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Author Archives: Cresco S.r.l.

Quali sono le sanzioni per mancata formazione?

Uno dei cardini della legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, è il concetto di formazione e informazione di tutti coloro i quali partecipano al processo produttivo. Il legislatore ha previsto l’obbligo di seguire dei corsi di formazione perché è di fondamentale importanza essere a conoscenza di eventuali rischi e norme che tutelano la salute del lavoratore. Allo scopo di promuovere l’informazione tra lavoratori e datori di lavoro, la legge prevede l’obbligo di seguire corsi di formazione per la sicurezza per entrambe le categorie. Il non rispetto di tale obbligo, comporta delle sanzioni per entrambe le categorie interessate, con multe fino all’arresto. Nel caso in cui l’assenza di formazione, si riferisca a più persone le sanzioni possono duplicare o addirittura triplicare.

Esempio pratico : nel caso in cui a non essere formati siano più di 10 lavoratori si rischia una sanzione massima di oltre 18.000 €. In caso di infortunio gravissimo o mortale, l’assenza di formazione e addestramento contribuisce a costituire la colpa del datore di lavoro e dirigente con una condanna ai sensi art 590 o 589 del codice penale. Quindi per non incappare in questo problema è necessario in fase di audit verificare a fondo la situazione della formazione.

Stop allo smart working : si torna in presenza!

Addio allo Smart Working, a partire dal 15 ottobre 2021 si torna in ufficio!

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il DPCM con cui stabilisce il ritorno a lavoro in ufficio per i dipendenti pubblici.

Le PA devono però assicurare il rispetto delle misure anti Covid-19 per il ritorno in presenza.

Il DPCM è stato siglato il 24 Settembre 2021  ma vediamo più nel dettaglio che cosa prevede !!

Innanzitutto, per amministrazioni pubbliche si intendono :

  • tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
  •  le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo;
  • Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
  • le istituzioni universitarie;
  • gli Istituti autonomi case popolari;
  • le Camere di commercioindustria, artigianato e agricoltura e loro associazioni quali :
  •  tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
  •  le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Resta lo Smart Working nella PA a Enti quali :

  • gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale;
  •  le autorità amministrative indipendenti, comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

Inoltre, ha  aggiunto il Ministro Brunetta che la modalità ordinaria di lavoro nelle PA tornerà ad essere nuovamente in presenza in maniera graduale. Infatti, entrerà in ufficio prima chi lavora gli sportelli, poi chi lavora nel back office. In parallelo, il ritorno in ufficio interesserà le amministrazioni centrali e periferiche.

Entro il 15 ottobre saranno poi indicati gli strumenti tecnologici necessari all’implementazione delle piattaforme digitali per verificare il Green Pass ai dipendenti.

Chi non rispetta l’obbligo potrà avere sanzioni fino a 1500 euro.

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/SchemaRientro_0.PDF

Defibrillatori automatici e semiautomatici : dove sono obbligatori?

In Gazzetta Ufficiale del 13/08/2021 è stata pubblicata la legge n.116 del 4 Agosto 2021 riguardante l’obbligo di installazione dei defibrillatori automatici e semiautomatici nelle sedi delle PA con i servizi aperti al pubblico e negli aeroporti, stazioni ferroviarie e porti, ma anche a bordo dei mezzi di trasporto con percorrenza continuata di almeno due ore.

Nello specifico, è possibile trovarli:

  • Presso le sedi delle Pubbliche Amministrazioni di cui siano impiegati almeno 15 dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico;
  • Negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte a lunga percorrenza senza soste intermittenti.

Nel caso in cui, si è in assenza di personale sanitario, è comunque consentito l’utilizzo del DAE in attività di rianimazione cardiopolmonare da parte di soggetti non specificamente formati, con tutela dell’art.54 del codice penale.

Viene inoltre rimesso ad un DPCM da emanare, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, la definizione del programma pluriennale per favorire la progressiva diffusione ed utilizzazione dei DAE nei luoghi e nei mezzi indicati, con priorità per le scuole di ogni ordine e grado comprese le università, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Clicca qui per consultare l’approfondimento.

FONTE: Camera.it

Cassazione Penale sentenza n. 44301 del 5 ottobre 2018 – Incendio provocato da una smerigliatrice

La Corte di appello di Brescia il 5 ottobre 2018, ha confermato la condanna del datore di lavoro E.M.P., in qualità di amministratore unico della s.r.l., responsabile del delitto ascrittogli di lesioni gravi al dipendente A.M.

L’imputato, quale datore di lavoro, è stato così ritenuto responsabile delle lesioni gravi subite dal dipendente A.M. (ustioni agli arti inferiori con inabilità di 105 giorni), a titolo di colpa per la sottovalutazione del rischio specifico di incendio provocato dall’utilizzo di sostanze infiammabili e per la mancata adozione di adeguate misure organizzative e procedurali, con il divieto di utilizzo del solvente Frekote 44 NC in prossimità della zona di lavoro ove veniva utilizzata la smerigliatrice, e dell’art.37, comma 1, d.lgs.81/2008 per l’inadempimento agli obblighi di informazione, formazione e addestramento in tema del rischio specifico di incendio provocato dall’utilizzo di sostanze infiammabili nell’ambito delle mansioni svolte.

Inoltre, nel corso impartito al A.M. non era stato affrontato il tema dei profili di rischio connessi all’uso del solvente in questione e su questo accertamento (la Corte d’Appello, n.d.r.) ha eretto la propria valutazione in termini di colpa di tale omissione dell’imprenditore.

 

Per  consultare l’approfondimento clicca qui.

FONTE : Corte di Cassazione

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