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Author Archives: Cresco S.r.l.

Obbligo aggiornamento corsi di formazione sicurezza : DPCM 2/3/2021 e Nuovo Protocollo 2021

Con il DPCM 2/3/2021 e con il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, sono cessati i termini della sospensione dell’aggiornamento dei corsi formazione sicurezza.

Nel DPCM 2/3/2021, è acconsentita la formazione in presenza, anche nelle zone rosse, con la sola limitazione di formare solo i lavoratori dell’azienda stessa, venendo a decadere la sospensione (che era entrata in vigore a causa dell’emergenza covid) dei rinnovi dei corsi di formazione.

Nel nuovo protocollo viene eliminata la previsione (che era presente nella versione precedente del 24/4/2020) in base alla quale il mancato completamento dell’aggiornamento dei corsi di formazione sicurezza non comporta la decadenza del ruolo.

Dal 6/4/2021, dunque, è obbligatorio effettuare regolarmente gli aggiornamenti della formazione in ambito sicurezza e salute sul lavoro (primo soccorso, antincendio, carrelli elevatori ecc.) pena la decadenza dell’abilitazione.

 

Quando formare i nuovi assunti?

Da un punto di vista logico, prima si forma e addestra il lavoratore, e poi può essere utilizzato nell’attività lavorativa. Questo vale in generale. Vale a maggior ragione in ambito sicurezza e salute sul lavoro, dove la formazione e l’addestramento costituiscono una misura di prevenzione e protezione contro infortuni e malattie professionali. Pertanto un lavoratore non formato e addestrato non può essere adibito ad attività lavorative.

Per questo motivo bisogna stare molto attenti ad utilizzare i 60 giorni di ritardo che l’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 consente per la conclusione della formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti.

A nostro avviso tale ritardo di 60 giorni può andare bene solamente per attività a basso rischio infortunistico, come per esempio la mansione degli impiegati.

Non è a nostro avviso accettabile che lavoratori inquadrati in mansioni ad elevato rischio specifico, o utilizzatori di attrezzature pericolose, inizino la loro attività senza una specifica e adeguata formazione e addestramento. In caso di infortunio grave difficilmente potremmo utilizzare a nostra discolpa il ritardo concesso dall’accordo Stato Regioni.

Si può seguire un corso carrellisti o anticendio on line?

In periodio di pandemia Covid, in tanti ci chiedete se è possibile seguire un corso carrellisti o anticendio on line.

Ma i corsi che hanno una componente pratica di addestramento, non possono essere effettuati on line. 

Sul mercato si trovano dei soggetti che propongono corsi di questo tipo on line e alcune aziende, ignare dell’inganno, li acquistano.

Una volta finito il corso ricevono anche un attestato di formazione. Ma se si va a leggere nelle parti in piccolo c’è scritto che è un attestato relativo alla sola parte teorica ed è responsabilità del datore di lavoro organizzare la parte pratica. Di fatto sono attestati che non hanno validità e possono esporre a rischi penali chi li acquista.

Dubbi sull’obbligo di aggiornamento per docenti formatori?

Molti dei nostri clienti ci chiedono spesso informazioni sull’obbligo di aggiornamento per docenti formatori.

Vi rispondiamo brevemente in questo articolo in cui chiariamo che la norma a cui bisogna far riferimento è il DM 6/3/2013, che stabilisce che l’aggiornamento triennale del docente formatore può avvenire mediante :

  • Docenza di almeno 8 ore/anno;

o in alternativa

  • Frequenza a un corso di aggiornamento per formatori.

 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito contattaci via mail scrivendo a segreteria@crescosrl.net oppure chiamaci direttamente in sede allo 0776 18151.

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