Con il DPCM 2/3/2021 e con il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, sono cessati i termini della sospensione dell’aggiornamento dei corsi formazione sicurezza.
Nel DPCM 2/3/2021, è acconsentita la formazione in presenza, anche nelle zone rosse, con la sola limitazione di formare solo i lavoratori dell’azienda stessa, venendo a decadere la sospensione (che era entrata in vigore a causa dell’emergenza covid) dei rinnovi dei corsi di formazione.
Nel nuovo protocollo viene eliminata la previsione (che era presente nella versione precedente del 24/4/2020) in base alla quale il mancato completamento dell’aggiornamento dei corsi di formazione sicurezza non comporta la decadenza del ruolo.
Dal 6/4/2021, dunque, è obbligatorio effettuare regolarmente gli aggiornamenti della formazione in ambito sicurezza e salute sul lavoro (primo soccorso, antincendio, carrelli elevatori ecc.) pena la decadenza dell’abilitazione.