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Monthly Archives: Marzo 2021

Si può seguire un corso carrellisti o anticendio on line?

In periodio di pandemia Covid, in tanti ci chiedete se è possibile seguire un corso carrellisti o anticendio on line.

Ma i corsi che hanno una componente pratica di addestramento, non possono essere effettuati on line. 

Sul mercato si trovano dei soggetti che propongono corsi di questo tipo on line e alcune aziende, ignare dell’inganno, li acquistano.

Una volta finito il corso ricevono anche un attestato di formazione. Ma se si va a leggere nelle parti in piccolo c’è scritto che è un attestato relativo alla sola parte teorica ed è responsabilità del datore di lavoro organizzare la parte pratica. Di fatto sono attestati che non hanno validità e possono esporre a rischi penali chi li acquista.

Dubbi sull’obbligo di aggiornamento per docenti formatori?

Molti dei nostri clienti ci chiedono spesso informazioni sull’obbligo di aggiornamento per docenti formatori.

Vi rispondiamo brevemente in questo articolo in cui chiariamo che la norma a cui bisogna far riferimento è il DM 6/3/2013, che stabilisce che l’aggiornamento triennale del docente formatore può avvenire mediante :

  • Docenza di almeno 8 ore/anno;

o in alternativa

  • Frequenza a un corso di aggiornamento per formatori.

 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito contattaci via mail scrivendo a segreteria@crescosrl.net oppure chiamaci direttamente in sede allo 0776 18151.

Corsi Sicurezza sul lavoro in presenza o a distanza? Cosa prevede il nuovo DPCM 2 Marzo 2021

Qui di seguito vi rispondiamo ad alcune domande che in questi giorni ci sono state poste più di frequente dai nostri clienti, sulla possibilità di svolgere corsi di formazione in presenza, alla luce del nuovo DPCM 2/3/2021 e fare così un po’ di chiarezza :

Si può fare o no la formazione in presenza in ambito sicurezza sul lavoro?

Non ci sono cambiamenti in materia di formazione alla sicurezza. Con riferimento all’articolo 25, comma 7 del DPCM, si conferma la possibilità di svolgere in presenza i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza. In particolare il comma 7 indica che sono “altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al « Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL”.

Si applica il DPCM o la normativa Regionale?

La Legge 74/20 (conversione del DL 33/2020) stabilisce la supremazia dei protocolli Regionali a quelli Nazionali. Solo in assenza di questi si applicano le linee guida e protocolli applicati a livello Nazionale: “Le attivita’ economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei .., adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale”. Ricordiamo che le linee guida Regionali per la riapertura delle attività produttive fanno parte integrante dei DPCM in quanto inserite negli allegati.

Nel DPCM 2/3/2021 le troviamo all’allegato 9. La scheda “formazione professionale” si applica anche ai “percorsi formativi in ambito sicurezza e salute sul lavoro” e contiene il protocollo da applicare nei corsi di formazione in ambito sicurezza e salute sul lavoro.

In sintesi il protocollo per la formazione in presenza prevede:

  • Distanziamento tra allievi (1m) e docenti (2m);
  • Mascherine, igienizzazione locali e mani;
  • Igienizzazione attrezzature condivise;
  • Aerazione locali;
  • Misura temperatura ingresso (opzionale);
  • Registrazione partecipanti (Tracing);
  • Informativa sui comportamenti da adottare;
  • Gruppi omogenei se possibile;
  • Esercitazioni pratiche all’esterno.

E’ cambiato qualcosa del DPCM 2/3/2021 rispetto ai precedenti per quanto attiene la formazione?

Si, ma ben poco. E’ stato chiarito che la formazione in azienda è acconsentita, ma esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa (articolo 25 comma 7).

Quali sono le differenze tra on line ed E-learning?

Le tipologie di corsi di formazione in ambito sicurezza si possono sinteticamente suddividere tra:

– corsi in presenza (in aula, o campo prove o outdoor): ove docente e allievi sono presenti nello stesso spazio fisico e contemporaneamente.

– corsi a distanza sincroni (mediante una piattaforma elettronica che mette in collegamento il docente e gli allievi tra di loro): ove docente e allievi sono presenti in spazi fisici diversi (a distanza) ma contemporaneamente. Il concetto di sincrono significa che docente e allievi possono interagire tramite audio e video e chat tra di loro nello stesso istante; la formazione a distanza sincrona poiché permette l’interazione diretta tra docente e allievi è equivalente alla formazione in presenza. In periodo Covid si sono espressi a favore dell’equivalenza sia la Conferenza Stato Regioni, che il Ministero del Lavoro tramite le FAQ.

In realtà a nostro avviso le due modalità sono sempre state equivalenti purché:

  • vi sia un ottimo collegamento telematico tra tutti i soggetti che partecipano al corso;
  • vi sia la possibilità di tracciare la presenza degli allievi nel corso (alcune piattaforme registrano in automatico sia la connessione che disconnessione dell’allievo, monitorano l’attenzione);
  • gli allievi abbiano la webcam e microfono attivati in modo da poter essere facilmente identificati.

– formazione a distanza asincrona (e-learning): il corso viene memorizzato in una piattaforma elettronica, tramite una sequenza di LO (learning objects, cioè oggetti di apprendimento come video, slides, test ecc) e reso fruibile in un secondo momento agli allievi. Docente e allievi operano in tempi diversi, quindi l’interazione diretta non è possibile. Con questa tecnologia vi è il rischio che il corso erogato diventi obsoleto in quando sono passati mesi o anni dalla sua realizzazione, rispetto alla fruizione. E’ sostanzialmente simile alla visione di un film in DVD.

Va posta particolare attenzione ai requisiti degli enti che erogano corsi in modalità e-learning, requisiti sconosciuti alla maggior parte delle aziende e anche ad alcuni enti di formazione:

  • l’ente deve possedere il requisito dell’accreditamento;
  • l’ente deve possedere delle figure specifiche (responsabile/coordinatore scientifico del corso/mentor tutor di contenuto/tutor di processo/Sviluppatore della piattaforma);
  • la piattaforma deve essere conforme allo Standard Scorm o equivalente;
  • ci deve essere un fascicolo con il progetto del corso.

Per concludere, affinchè la formazione sia efficace per entrambe è necessario, disporre di:

  • Connessione Internet a banda larga stabile;
  • Computer o tablet;
  • Smartphone recenti;
  • Scheda Audio + casse (O CUFFIE);
  • Web Bowser aggiornato (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera);
  • E’ necessario disporre di microfono e webcam (solo per la sincrona) e potranno essere attivati dal soggetto organizzatore in qualunque momento anche per monitorare il livello di attenzione del partecipante.

 

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