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Quando formare i nuovi assunti?

Da un punto di vista logico, prima si forma e addestra il lavoratore, e poi può essere utilizzato nell’attività lavorativa. Questo vale in generale. Vale a maggior ragione in ambito sicurezza e salute sul lavoro, dove la formazione e l’addestramento costituiscono una misura di prevenzione e protezione contro infortuni e malattie professionali. Pertanto un lavoratore non formato e addestrato non può essere adibito ad attività lavorative.

Per questo motivo bisogna stare molto attenti ad utilizzare i 60 giorni di ritardo che l’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 consente per la conclusione della formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti.

A nostro avviso tale ritardo di 60 giorni può andare bene solamente per attività a basso rischio infortunistico, come per esempio la mansione degli impiegati.

Non è a nostro avviso accettabile che lavoratori inquadrati in mansioni ad elevato rischio specifico, o utilizzatori di attrezzature pericolose, inizino la loro attività senza una specifica e adeguata formazione e addestramento. In caso di infortunio grave difficilmente potremmo utilizzare a nostra discolpa il ritardo concesso dall’accordo Stato Regioni.

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