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Circolare INL : Obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L’art. 13 del decreto fiscale e a tutela del lavoro (decreto-legge n. 146/2021, come convertito dalla legge n. 215/2021 ) ha introdotto importanti modifiche all’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato una circolare nel quale vengono fornite le prime indicazioni, già condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con espresso riferimento alle novità in campo formativo di stretto interesse per datori di lavoro, dirigenti e preposti.

Clicca qui per consultare la circolare

Fonte : INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro

Infortuni in edilizia: Analisi e prevenzione in uno studio INAIL

Tra il 2014 ed il 2018 nelle costruzioni sono stati riconosciuti dall’Inail mediamente 32 mila infortuni in occasione di lavoro all’anno (cioè il 10% dei casi), con un trend del periodo decrescente, più di quanto avvenuto per il totale dei settori.

Tramite una scheda pubblicata da INAIL vengono analizzati gli infortuni avvenuti nel settore delle Costruzioni in termini di caratteristiche, dinamiche di accadimento e fattori causali registrati nella banca dati del sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi Informo. 

Nel dettaglio, oltre a presentare indicatori di incidenza e gravità, vengono esaminate le caratteristiche dei fattori di rischio degli infortuni trattati, anche con riferimento alle più frequenti modalità di accadimento degli stessi. Sono poi indicate le principali misure di prevenzione e protezione da attuare per il contenimento e la riduzione del rischio infortunistico.

La Tabella indica, i principali incidenti avvenuti nelle Costruzioni. In particolare, nelle cadute di operatori dall’alto sono più rilevanti, rispetto agli altri incidenti, le criticità legate ai DPI (18,5%), ovvia conseguenza di fasi lavorative che richiedono l’impiego di determinate procedure e dispositivi di protezione per il contenimento del rischio.

Maggiori informazioni sul sito Inail: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-informo-infortuni-edilizia-caratt-fattori-misure-prev.html

Controlli sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro

Il Decreto Legge 146/2021 ha ridisegnato il quadro normativo dei controlli sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro: oggi la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta in tutti i settori produttivi anche dall’Ispettorato del Lavoro, al fianco della Azienda Sanitaria Locale.

Il potere ispettivo è orientato alla prevenzione e alla regolarizzazione attraverso l’utilizzo della prescrizione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 758/1994 e del rinvigorito potere di sospensione dell’attività imprenditoriale. Il decreto fiscale ha infatti riscritto la disciplina del provvedimento di sospensione dell’attività d’impresa. Il provvedimento di sospensione serve a far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori: lo scopo, quindi, è non consentire la prosecuzione delle lavorazioni in un luogo di lavoro considerato altamente a rischio.

Corsi di Aggiornamento Preposti – 6 Ore (programmazione biennale)

Come già anticipato nei precedenti articoli pubblicati sul nostro sito, nella nuova versione del D.Lgs. 81/08 trova spazio una modifica importante riguardo l’obbligo della formazione, che interessa non solo lavoratori e preposti, ma anche Datori di Lavoro e Dirigenti.

L’articolo 37, nel comma 7, prevede che il Datore di Lavoro, i Dirigenti e i Preposti ricevano un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nel comma 7-ter dello stesso articolo 37 viene  riportato che per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione, nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente in presenza (in questo specifico periodo di pandemia è possibile fare la formazione o l’aggiornamento dei preposti anche da remoto, in modalità sincrona; NON è invece possibile ottemperare all’obbligo formativo o di aggiornamento con la frequenza a corsi in e-learning).

L’aggiornamento dei preposti, poi, dovrà essere ripetuto con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

Da parte nostra c’è l’invito a programmare, fin da subito, gli aggiornamenti di 6 ore per i corsi preposti effettuati negli anni 2017-2018-2019 (e quindi scaduti), in base alla nuova programmazione biennale.

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