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L’OMS riconosce il burnout come sindrome legata allo stress da lavoro

L’OMS ha riconosciuto la sindrome del burn out come fenomeno di origine occupazionale ed è incluso nell’11a revisione della classificazione internazionale delle malattie (ICD-11) come fenomeno professionale.

È descritto nel capitolo: “Fattori che influenzano lo stato di salute o il contatto con i servizi sanitari” – che include le ragioni per cui le persone contattano i servizi sanitari ma che non sono classificate come malattie o condizioni di salute.

 

Il burn-out è definito in ICD-11 come segue:

“Il burn-out è una sindrome concettualizzata come conseguenza dello stress cronico sul posto di lavoro che non è stato gestito con successo. È caratterizzato da tre dimensioni:

– sentimenti di esaurimento o esaurimento energetico;

– maggiore distanza mentale dal proprio lavoro, o sentimenti di negativismo o cinismo relativi al proprio lavoro;

– ridotta efficacia professionale.

 

Il burn out si riferisce specificamente ai fenomeni nel contesto occupazionale e non dovrebbe essere applicato per descrivere esperienze in altri ambiti della vita.

Il burn-out è stato incluso anche nell’ICD-10, nella stessa categoria dell’ICD-11, ma la definizione è ora più dettagliata. L’Organizzazione Mondiale della Sanità sta per intraprendere lo sviluppo di linee guida basate sull’evidenza sul benessere mentale nei luoghi di lavoro.

 

Fonte : OMS

Il futuro ruolo dei big data e dell’intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro in Europa

Big data e intelligenza artificiale, sono i temi trattati da due recenti pubblicazioni Eu-Osha sull’impatto delle nuove tecnologie nella gestione del lavoro e sulla sicurezza.

Due nuovi documenti di discussione prospettici esaminano i benefici e i potenziali rischi connessi all’utilizzo di tali sviluppi digitali per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Il primo articolo, The future role of big data and machine learning in health and safety inspection efficiency verte sull’uso dei big data per l’efficienza delle ispezioni, esamina gli obiettivi delle ispezioni nel settore della salute e sicurezza sul luogo di lavoro (SSL).

Il secondo articolo Osh and the future of work: benefits and risks of artificial intelligence tools in workplaces  descrive gli ambiti e le modalità di applicazione dell’intelligenza artificiale (IA), ad esempio i processi decisionali sul luogo di lavoro nel settore delle risorse umane (analisi dei dati relativi agli individui, procedure di assunzione), la robotica con IA aumentata, i bot di chat nei centri di assistenza o le tecnologie indossabili nella linea di assemblaggio di una produzione.

Entrambi gli autori concludono che la soluzione migliore consiste nel coniugare l’intervento umano e l’IA.

Info: Eu-Osha big data e intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro 

Fonte: Quotidiano Sicurezza

 

Corsi per addetti al primo soccorso: attenzione ai corsi farlocchi

Fra gli obblighi che un’azienda deve rispettare per essere in regola con la legge c’è quello di nominare gli addetti al primo soccorso. Nello specifico le norme di riferimento sono gli artt.18-43-45 del D.Lgs. 81/08 e il DM 388/03.

 

Il compito principale dell’addetto al primo soccorso è quello di intervenire in caso di necessità, prima dell’arrivo dei soccorsi specializzati. Deve perciò conoscere i fondamenti del primo soccorso e saper interagire con il 118, per comunicare la necessità di un intervento.

 

corsi per addetti al primo soccorso si dividono in tre gruppi, a seconda della classificazione stabilita dal DM 388/03, e prevedono dei corsi di aggiornamento ogni tre anni:

– imprese del gruppo A: 16 ore di formazione obbligatoria, 6 per l’aggiornamento
– imprese del gruppo B: 12 ore di formazione obbligatoria, 4 per l’aggiornamento
– imprese del gruppo C: 12 ore di formazione obbligatoria, 4 per l’aggiornamento

 

Purtroppo la piaga dei corsi farlocchi non risparmia neppure le pratiche di primo soccorso.

Nonostante la legge prevede chiaramente che a tenere i corsi debba essere un medico professionista ci si imbatte in titolari della società di consulenza che, senza alcuna preparazione medica specifica, tengono loro stessi lezioni sulle pratiche di primo soccorso.

Non solo: la legge riconosce esclusivamente i corsi erogati in aula perché i corsi online non sono validi in nessun modo, eppure purtroppo sono moltissime le realtà che li erogano su Internet!

In ultimo, fate attenzione ad un importante particolare il corso non può essere solo teorico, la normativa prescrive  che, al termine dei seminari deve essere svolta una prova sul campo, in cui i lavoratori devono dimostrare di saper effettuare correttamente un massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca.

 

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Truffe legate al tema della sicurezza sul lavoro: ecco alcune informazioni utili per evitare spiacevoli situazioni.

Nell’ampio scenario delle aziende che offrono corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro, vi sono purtroppo alcune realtà poco trasparenti.

C’è chi falsifica i registri e chi i registri non li redige neppure. C’è chi subappalta i corsi a enti non autorizzati e chi tiene lezioni di primo soccorso senza alcuna esperienza in campo medico.

Gli effetti risultano a dir poco negativi: spreco di denaro per attestati che poi si rivelano non idonei o addirittura falsi e sanzioni per non aver rispettato gli obblighi di legge sono solo alcune delle conseguenze.

 

Ecco, dunque, alcune informazioni utili per evitare spiacevoli situazioni:

Internet è un terreno fertile per queste speculazioni.

Frequentare corsi in modalità e-learning permette di seguire percorsi didattici specifici, in qualsiasi momento e da diversi dispositivi tuttavia però, per legge non tutti i corsi sulla sicurezza si possono fare online.

 

Dunque, vediamo innanzitutto quali sono i corsi online riconosciuti per legge:

i corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP;

– la formazione di base per RSPP e ASPP (Modulo A dei 3 previsti: A, B, C);

– la formazione generale per i Lavoratori;

– la formazione specifica per i Lavoratori (in attività a basso rischio);

– la formazione dei Preposti (punti da 1 a 5 di 8 complessivi del corso);

– la formazione dei Dirigenti;

– la formazione dei Datori di lavoro (modulo 1 e 2 di 4 previsti);

– i corsi di aggiornamento (tutte le figure);

– progetti formativi sperimentali regionali (formazione specifica dei Lavoratori e dei Preposti).

 

Invece per quanto riguarda i corsi che NON si possono frequentare in modalità e-learning troviamo:

RSPP datore di lavoro (moduli Tecnico e Relazionale, da 8, 24 o 48 ore a seconda della classe di rischio);

RSPP / ASPP (modulo B di 48 ore e C di 24 ore);

Preposti (i restanti 3 argomenti sugli 8 complessivi);

Antincendio (corsi completi, a seconda della classe di rischio, da 4, 8 o 16 ore).

Primo soccorso (corsi completi, da 12 o 16 ore);

 

LE TRUFFE NON SOLO ONLINE

In tema di corsi sulla sicurezza possiamo essere raggirati anche offline.

Purtroppo in Italia non sono poche le aziende che si spacciano per soggetti abilitati alla formazione sul lavoro pur non essendolo o che concedono certificazioni a pagamento senza far frequentare effettivamente l’iter formativo.

 

COSA RISCHIANO I DATORI DI LAVORO CHE ACCETTANO FALSI ATTESTATI?

Nella migliore delle ipotesi l’organo di vigilanza che fa finta di nulla ti sanziona per i corsi non fatti:

– Fino a 4 mesi di reclusione e 5699,20 euro di sanzione.

– Una denuncia penale per falso in atto pubblico.

– E se un tuo lavoratore ha un incidente: omicidio colposo.

Insomma, affidarsi a dei professionisti seri è effettivamente l’unica scelta da fare.

Cresco Formazione e Consulenza Srl quest’anno festeggia il 10° anno di attività e si è sempre adoperata per investire nei corsi di formazione.

Docenti qualificati, accreditamento alla Regione Lazio e importanti collaborazioni qualificate la rendono la scelta migliore per la formazione dei lavoratori.

 

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