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La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione

Oggi proponiamo un importante documento redatto dall’Istituto che riguarda le diverse problematiche associate alla manutenzione, gli adempimenti e le tecniche ingegneristiche talvolta applicate per la loro gestione.

Il documento “La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione” può essere un utile riferimento per i lavoratori della manutenzione nonché per i loro datori di lavoro e committenti, responsabili dei contratti, responsabili della gestione di appaltatori e fornitori, RSPP e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Il volume prende in considerazione tre aspetti fondamentali:

  • la manutenzione dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle attrezzature di lavoro;
  • l’esternalizzazione della manutenzione;
  • i rischi dovuti alle interferenze nell’ambiente lavorativo.

Scarica la guida

Per maggiori informazioni: www.inail.it

Nessuna prescrizione del reato se il datore non adempie alla formazione dopo l’infortunio

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 26271 pubblicata il 14 giugno 2019, afferma che non si può invocare l’estinzione del reato se il datore di lavoro, inadempiente sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro, non si attiva per regolarizzare il difetto di informativa ai dipendenti. L’omissione sulla formazione dei dipendenti in tema di sicurezza sul lavoro è un reato permanente che si estingue solo con l’adempimento e la fine del rapporto. Pertanto, il datore di lavoro che non ottempera all’obbligo formativo dopo l’infortunio del dipendente non può beneficiare del decorso del tempo: il reato non si estingue finché il datore non si mettere in regola e a nulla rileva che l’infortunato non rientrerà sul posto di lavoro.

 

Cassazione Penale, Sez. 3, 14 giugno 2019, n. 26271 – Infortunio e omessa formazione. Reato permanente

 

Fatto

  1. Il Tribunale di Torino con sentenza del 7 giugno 2018, ha condannato R.A. alla pena di € 3.000,00 di ammenda relativamente ai reati di cui agli art, 55, comma 5, lettera C, in relazione all’art. 36, comma 1 lettera A – capo C -, 55, comma 5, lettera C, in relazione al 36, comma 2 lettera A – capo D -, 55, comma 5, lettera C, in relazione al 37 comma 1, lettera B del d. lgs. n. 81/2008 – capo E reati accertati il 2 aprile 2013. Per i reati di cui ai capi A e B dell’imputazione (art. 159, comma 1 in relazione al 96, 87, comma 2 lettera C in relazione al 71, comma 1, d. lgs. 81/2008) è stata dichiarato di non doversi procedere per estinzione degli stessi per prescrizione.
    2. L’imputato ha proposto appello trasmesso a questa Corte di Cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
    2. 1. Violazione di legge, art. 159, cod. proc. pen. e art. 81 cod. pen. e vizio della motivazione per omessa dichiarazione della prescrizione anche per i reati di cui ai capi C, D ed E dell’imputazione e per l’omessa unificazione degli stessi, comunque, con la continuazione.
    Sin dall’aprile del 2013 erano adempiuti gli obblighi imposti per l’eliminazione delle violazioni di cui ai capi A e B dell’imputazione, come evidenziato nella stessa sentenza impugnata.
    Anche i restanti reati per i quali è intervenuta la condanna avrebbero dovuto essere dichiarati estinti per prescrizione poiché il lavoratore S.R. al quale dovevano essere impartite le istruzioni per la sicurezza sul lavoro non aveva mai ripreso il servizio dopo l’infortunio, con cessazione dell’attività al 10 aprile 2015.
    In via subordinata in considerazione del fatto che con una sola azione l’imputato aveva violato più disposizioni di legge si prospettava l’applicazione dell’art. 81, comma 1, cod. pen. o del comma 2.
    Ha chiesto quindi l’annullamento della decisione impugnata.

 

Diritto

  1. Il ricorso risulta inammissibile, in quanto generico ed in fatto, non si confronta con le motivazioni della sentenza e non prospetta vizi di legittimità avverso le motivazioni della decisione del Tribunale.
    Il lavoratore infortunato, S.R., non aveva mal ricevuto formazione specifica sui rischi per gli infortuni sul lavoro. Mentre per il P.O.S. e per la scala il datore di lavoro immediatamente ottemperava, predisponendo il P.O.S. e sostituendo la scala con un idoneo ponteggio, con la cessazione della permanenza del reati; per la formazione del lavoratore, invece, niente era stato effettuato. Il datore di lavoro aveva ottenuto delle proroghe fino al 10 aprile 2015; conseguentemente come evidenziato dalla sentenza impugnata la cessazione della permanenza del reati in oggetto è avvenuta solo alla data del marzo 2015, con la cessazione dell’attività.
    Infatti, il reato in oggetto deve ritenersi permanente (vedi per la permanenza già Cass. Sez. 3, 18 giugno 2012, n. 24085, Macovei, incidentalmente, Cass. Sez. 3A 4.10.2007 n. 4063, Franzoni, Rv. 238540; v. anche Cass. Sez. 4, 8.6.2010 n. 34771, Orazzini) in quanto gli obblighi inerenti l’informazione e la formazione del lavoratore sono da ritenersi di durata poiché il pericolo per l’Incolumità del lavoratore permane nel tempo, e continua in capo al datore di lavoro l’obbligo all’Informazione e alla corretta formazione. L’obbligo di formazione del resto non è limitato solo al momento dell’assunzione ma perdura nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro; la cessazione della permanenza conseguentemente si verifica o alla concreta formazione o all’interruzione del rapporto di lavoro (eliminazione concreta del rischio).
    I reati, quindi, non risultavano prescritti alla data della sentenza.
    4. Del tutto generico il motivo sull’applicazione dell’art. 81, cod. pen.
    Era onere del ricorrente specificare in fatto ed allegare davanti al giudice di merito gli elementi utili per la sussistenza del medesimo disegno criminoso o del concorso formale: « Ai fini del riconoscimento della continuazione in sede di cognizione, incombe sull’interessato l’onere di indicazione e allegazione degli specifici elementi dai quali possa desumersi l’identità del disegno criminoso. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di appello di disattendere la richiesta volta al riconoscimento della continuazione non avendo l’appellante né prodotto la sentenza, né articolato alcun argomento circa la sussistenza di un unico disegno criminoso, limitandosi a richiedere l’acquisizione della pronunzia al collegio)» (Sez. 2, n. 2224 del 05/12/2017 – dep. 19/01/2018, Pellicoro, Rv. 27176801).
    Il ricorrente si è limitato alla richiesta dell’applicazione dell’art. 81, cod. pen., in sede di legittimità.
    5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma deH’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.

 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna pagamento delle spese processuali e della somma di € 2 della Cassa delle ammende. Così deciso il 7/05/2019

 

Il Ministero del lavoro ha pubblicato l’interpello n. 5 dell’11 luglio 2019

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’interpello n. 5 dell’11 luglio 2019, con il quale risponde ad un quesito dell’UNISIN (Unità Sindacale FALCRI-SILCEA-SINFUB), in merito alla procedura di esodo incentivato con riscatto diretto a carico del datore di lavoro dei periodi contributivi aggiunti idonei al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, ai sensi dell’art. 1, commi 234 e 237, della legge n. 232/2016.

 

La risposta del Ministero del Lavoro

“In termini generali occorre considerare che il riscatto ai fini pensionistici è un istituto attivabile a discrezione del diretto interessato, con onere a proprio carico, per valorizzare ai fini pensionistici determinati periodi espressamente previsti dalla legge e scoperti da contribuzione.

Il riscatto, in quanto tale, ha dunque natura di vero e proprio negozio bilaterale, i cui effetti giuridici discendono dalla volontà di entrambe le parti (ente previdenziale e assicurato).

Tale operazione è attivata previa presentazione di apposita domanda del lavoratore interessato, da cui prende avvio il procedimento amministrativo rivolto all’accertamento dei requisiti di legge e che si conclude con una proposta di riscatto da parte dell’Istituto previdenziale. La successiva accettazione dell’interessato è rimessa alla preventiva valutazione da parte di quest’ultimo in ordine alla convenienza dell’operazione, anche in ragione dell’entità dell’onere quantificato….

….Dagli elementi innanzi esposti si evince che la disciplina oggetto del presente interpello ha inteso riconoscere al datore di lavoro la facoltà di attivare la relativa procedura, la cui concreta attuazione trova tuttavia nell’accordo (collettivo) di esodo lo strumento con cui individuare, sulla base di appositi criteri, i lavoratori interessati.

Sussiste invece l’obbligo per il datore di lavoro, una volta completata tale procedura, di eseguire il pagamento dei relativi oneri ai fini del riconoscimento dell’assegno straordinario in concomitanza con la risoluzione del rapporto di lavoro”.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

Interpello 5/2019

 

 

TRANSPALLET CARRELLI ELEVATORI: DALL’INAIL LE INDICAZIONI PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Pubblicato dall’INAIL un opuscolo informativo sui Transpallet manuali. ll prodotto si propone di approfondire le principali misure di prevenzione atte ad impedire il verificarsi di infortuni e/o incidenti che vedano il coinvolgimento di transpallet manuali, dunque un prezioso strumento per chi si occupa di sicurezza.

 

Transpallet, cosa sono

Il transpallet è un mezzo meccanico comunemente definito come un carrello elevatore con guidatore a piedi o a bordo (in genere su una pedana) munito di forche; è utilizzato solo per lo spostamento delle merci presenti sui pallet (chiamate tradizionalmente in lingua italiana, come pedane o bancali), sia all’interno di magazzini che sui piazzali esterni.

Al riguardo si segnala l’opuscolo Inail che si sofferma sulle misure per la prevenzione del rischio di investimento con i carrelli a conduzione manuale, a trazione umana o elettrica.

 

Opuscolo Inail

Nella pubblicazione Inail vengono individuate le criticità più rilevanti alla base degli infortuni durante l’uso degli transpallet e sulle misure preventive da adottare.

L’obiettivo è quello di analizzare le principali modalità di accadimento degli infortuni mortali riportando, per la tematica analizzata, le principali caratteristiche descrittive, l’analisi puntuale delle dinamiche infortunistiche e, a partire dai fattori di rischio evidenziati, alcune delle possibili misure preventive da adottare per ridurre il rischio di infortuni.

 

Tipologie

Nel documento vengono, innanzitutto, individuate le due principali tipologie di transpallet:

– di tipo manuale, la cui movimentazione e innalzamento/abbassamento delle forche avviene esclusivamente grazie allo sforzo fisico dell’operatore, e in cui c’è un timone preposto sia alla trazione che alla manovra

– di tipo elettrico, in cui invece un motore elettrico (comandato in genere da appositi tasti posti sul timone) è di ausilio alle operazioni di sollevamento e traslazione.

 

Esempi di dinamiche infortunistiche

L’Inail riporta due casi di infortunio, uno con esito mortale e ad una con esito grave, emblematici di alcune delle tipologie infortunistiche più comuni durante l’uso dei  transpallet e le relative criticità individuate:

– nel primo caso, il lavoratore non era stato formato all’uso corretto dell’attrezzatura, per la quale il manuale d’uso e manutenzione vietava l’uso su superfici in pendenza

– nel secondo caso,  i percorsi non adeguatamente segnalati.

 

I fattori di rischio

Gran parte degli infortuni avviene a causa dei seguenti possibili fattori di rischio:

– caduta del carico movimentato

– contatto tra il manovratore del TP e qualche altro mezzo,  spesso un muletto

– contatto tra parti del corpo del lavoratore (quasi sempre i piedi) e parti del TP

– transpallet posizionato sul cassone di un camion che, per qualche errore nella movimentazione, si ribalta coinvolgendo il lavoratore.

 

Misure preventive

Tra le misure preventive l’Inail ricorda che:

– i lavoratori sono tenuti alla frequenza obbligatoria di corsi di formazione ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012; devono comunque essere correttamente informati, formati e addestrati sulle caratteristiche tecniche dell’attrezzatura da utilizzare, sui limiti d’uso in relazione al carico da trasportare, nonché sulle tecniche di guida e di accatastamento, ai sensi dell’art. 71, commi 3 e 7, e dell’art. 73 del dlgs 81/2008 e s.m.i.

– la lettura del libretto d’uso e manutenzione

– il TP deve essere utilizzato solo su superfici lisce e piane, onde evitare che avvallamenti e ondulazioni possano favorire uno sbilanciamento con successiva caduta del carico

– i percorsi su cui i TP possono muoversi devono essere opportunamente segnalati e, nel caso di presenza di altre persone sul percorso, andrebbe utilizzato preventivamente il segnalatore acustico (laddove presente)

– è necessario evitare che i materiali pericolosi (ad es. di tipo chimico) siano stoccati in zone in cui possono venire a contatto con TP, in zone di transito e di passaggio, privilegiando zone non facilmente accessibili

– l’utilizzo di scarpe antinfortunistiche

– l’avvicinarsi frontalmente al carico e guidarlo in avanti; laddove questo non sia possibile e la presenza di spazi stretti di manovra imponga di procedere all’indietro, assicurarsi che vi sia spazio sufficiente tra il timone e le pareti

– i carichi trasportati non devono superare un’altezza tale da impedire la visuale completa al conducente.

Per quanto riguarda, invece, le caratteristiche che il transpallet deve avere si ha:

– il timone deve essere lungo a sufficienza da impedire che il telaio urti i piedi dell’operatore e l’impugnatura del timone deve trovarsi ad almeno 50 cm dal telaio

– nel caso di transpallet elettrico, va sempre verificato all’inizio del turno di lavoro il corretto funzionamento dei dispositivi presenti a bordo e in particolare della chiave di accensione, – – dell’avvisatore acustico e dell’interruttore di direzione di marcia.

 

Clicca qui per scaricare l’opuscolo Inail

Fonte: Inail

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