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Monthly Archives: Luglio 2021

Rientro post COVID-19: guida Eu-OSHA dirigenti

Da EU-OSHA  un’interessante guida per i dirigenti su tutte le misure da adottare per agevolare i propri dipendenti al rientro sul luogo di lavoro dopo aver contratto la Covid-19 e garantire la continuità dell’impiego.

La  guida affronta vari aspetti, quali contattare il dipendente, concordare un rientro graduale ed eventuali adeguamenti delle mansioni e degli orari di lavoro di tale dipendente per gestire al meglio il rientro. La guida presenta altresì il sostegno messo a disposizione dei dirigenti dai servizi sanitari aziendali e dalle risorse umane.

Per ciascun lavoratore è necessario fornire un diverso tipo di sostegno a seconda della posizione ricoperta e dei sintomi ancora eventualmente presenti, pertanto è fondamentale ascoltare le esigenze di ciascuno e monitorare l’evoluzione della situazione.

Clicca qui per scaricare la guida

Fonte: EU-OSHA

Formatore per la sicurezza: Quali sono i requisiti per tenere i corsi?

A seconda del tipo di corso cambiano i requisiti del soggetto formatore.

Semplificando al massimo possiamo dire che vi sono due tipologie di corsi:

  • Corsi per i quali il soggetto formatore può essere chiunque (l’azienda, un docente, un ente di formazione). Questi sono la maggior parte dei corsi per lavoratori, dirigenti, preposti, RLS, addetti antincendio e primo soccorso, lavori in quota ecc.

In questo caso  il soggetto formatore, oltre a garantire la regolarità del corso alla normativa, deve assicurare anche il mantenimento del fascicolo del corso per 10 anni.

  • Corsi normati per i quali il soggetto formatore deve avere dei requisiti particolari. Si tratta di corsi per RSPP, Datori di Lavoro RSPP, corsi per addetti all’uso di attrezzature pericolose di cui all’art 73 comma 5, Coordinatori per la sicurezza CSE/CSP, addetti al traffico veicolare, addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi. Questi corsi sono normati da specifici Accordi Stato Regioni o dal D.lgs 81/08 o da decreti legge.

In questo caso il soggetto formatore deve essere necessariamente una persona giuridica (associazione datoriale, sindacale, organismo paritetico, soggetti istituzionali o professionali), o una società o una cooperativa. Non può essere una persona fisica.

 

Corsi di formazione: Obbligo di conservazione del fascicolo per 10 anni

Nei vari accordi Stato Regioni viene ribadito il concetto che la documentazione del corso deve essere raccolta in un fascicolo, il quale deve essere conservato per almeno 10 anni.

Presso il soggetto formatore, deve essere conservato per almeno 10 anni il “Fascicolo del corso” contenente:

  • dati anagrafici del partecipante;
  • registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativo e firma del docente o, se più di uno, dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, documentazione relativa alla verifica di apprendimento.

Gli enti di formazione sono organizzati per assolvere a questo requisito. Quando i corsi sono organizzati direttamente dalle aziende, magari utilizzando come docenti personale interno come RSPP o ASPP può capitare che la gestione amministrativa del corso non ne tenga conto. Questo requisito però è importante, soprattutto in caso di infortunio o malattia professionale, che si concretizza con la possibilità, a distanza di tempo, di poter dimostrare che la formazione che era stata fatta, era di qualità e correttamente documentata.

Noi di Cresco Srl, tramite nostra piattaforma dedicata, vi facilitiamo nell’ archiviazione dei dati e dei documenti relativi al percorso formativo compiuto dall’utente,  rendendo accessibili in qualsiasi momento gli attestati di formazione direttamente dall’anagrafica del singolo dipendente.

Scopri la nostra piattaforma CALVER 

Formazione Sicurezza Sul Lavoro: La formazione dovrà essere aggiornata finito lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19

Come ormai ben sappiamo, la pandemia da virus SARS-Cov-2 ha richiesto l’adozione di misure anti contagio tra cui il distanziamento sociale e il divieto di aggregazione. Questo ha bloccato la formazione in presenza, proprio in un momento in cui era necessario erogare formazione proprio sul virus e le misure da adottare. In relazione a quanto indicato dalla lettura coordinata del decreto legge 125/2020, della legge di conversione 159/2020 e del decreto legge 18/2020, tutti gli attestati relativi ai corsi di formazione in scadenza durante il periodo di emergenza conservano la loro validità fino ai novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con la Delib. P.C.M. 21/04/2021, pubblicata nella G.U. 30/04/2021, n. 103, è stato prorogato fino al 31/07/2021 lo stato di emergenza, di conseguenza, tutti gli attestati relativi ai corsi di formazione in scadenza durante il periodo di emergenza, conservano la loro validità fino al 29/10/2021.

 

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