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Formazione in materia di sicurezza : Equiparata la formazione in videoconferenza alla formazione in presenza

E’ stato approvato in via definitiva la conversione in legge con modificazioni del DL 24/2022, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Al suo interno, l’Articolo 9-bis (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro) che consente, ai fini della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro l’erogazione della formazione con la modalità in presenza e la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona. Sono da escludersi quelle attività formative per le quali sono previste un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.

Di seguito il testo dell’articolo:

Articolo 9-bis.

(Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

“Nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.”

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