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Monthly Archives: Settembre 2022

Sicurezza Antincendio : Pubblicate le modifiche al D.M. 1° Settembre 2021

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’interno 15 settembre 2022 Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

Il decreto all’art. 1 proroga di un anno, al 25 settembre 2023, l’entrata in vigore delle disposizioni previste all’art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori.

Altre modifiche sono contenute negli allegati (A e B) , dove vengono aggiunte correzioni ai contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato SENFC; Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF); e l’allegato B con i contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato sistemi a polvere.

Clicca qui per consultare il testo del decreto

In attesa del Nuovo Accordo Stato – Regioni …

Con la legge di conversione del decreto-legge 146/2021 al comma 2 dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 è stato aggiunto che “entro il 30 giugno 2022 attraverso un accordo stato regioni sarebbe stata ridefinita la formazione in termini di:

a) Individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) Individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi; modalità di aggiornamento obbligatorie in materia di salute e sicurezza sul lavoro; modalità di verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.

Ad oggi però il nuovo accordo non è stato ancora emanato.

IN ATTESA DEL NUOVO ACCORDO COME CI SI COMPORTERA’?

La data del 30 Giugno 2022, che era stata fissata come termine ultimo per l’approvazione del nuovo accordo è stata superata senza avere a disposizione il nuovo regolamento, pertanto fino alla pubblicazione del nuovo accordo continueranno ad applicarsi i contenuti dei previgenti accordi per tutti i percorsi formativi e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

SENZA IL NUOVO IN ACCORDO RESTA IN VIGORE LA FORMAZIONE IN E-LEARNING E VIDEOCONFERENZA?

Anche qui rimane tutto invariato, ricordando tra l’altro che recentemente, l’art. 9-bis del Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 ha riconosciuto l’equiparazione tra formazione in aula e Videoconferenza (FAD sincrona).  La formazione sulla sicurezza infatti,  secondo l’art. 9-bis del Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza” e non stabilisce che “deve essere erogata o in modalità in presenza, o in modalità in aula”, determinando quindi la possibilità, ma non esclusività, di erogare la formazione in tali modalità.

Per la formazione in E-Learning, invece, resta in vigore quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/11 che prevede la possibilità di erogare la formazione in modalità elearning (FAD asincrona). Pertanto il nuovo accordo non vieta la formazione in materia di salute e sicurezza in altre modalità, quali appunto elearning (FAD asincrona), né fa decadere gli Accordi Stato Regioni del 21/12/11 che prevedono, appunto, la possibilità di erogare la formazione in modalità elearning (FAD asincrona).

COVID 19: Ridotta la quarantena da 7 a 5 giorni per i positivi asintomatici

Con la Circolare n. 0037615 del 31 agosto 2022 il Ministero della Salute ha aggiornato le modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso Covid-19.

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARSCoV2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:

  • Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga
    effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento.
  • In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.

Per i contatti stretti di caso di infezione da SARSCoV2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022 Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19”.

Consulta qui la Circolare n. 0037615 del 31 agosto 2022

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