La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 28 aprile, ha approvato le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” (elaborate con il supporto degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica delle Regioni e delle Province autonome).
Con il DPCM 2/3/2021 e con il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, sono cessati i termini della sospensione dell’aggiornamento dei corsi formazione sicurezza.
Nel DPCM 2/3/2021, è acconsentita la formazione in presenza, anche nelle zone rosse, con la sola limitazione di formare solo i lavoratori dell’azienda stessa, venendo a decadere la sospensione (che era entrata in vigore a causa dell’emergenza covid) dei rinnovi dei corsi di formazione.
Nel nuovo protocollo viene eliminata la previsione (che era presente nella versione precedente del 24/4/2020) in base alla quale il mancato completamento dell’aggiornamento dei corsi di formazione sicurezza non comporta la decadenza del ruolo.
Dal 6/4/2021, dunque, è obbligatorio effettuare regolarmente gli aggiornamenti della formazione in ambito sicurezza e salute sul lavoro (primo soccorso, antincendio, carrelli elevatori ecc.) pena la decadenza dell’abilitazione.
Da un punto di vista logico, prima si forma e addestra il lavoratore, e poi può essere utilizzato nell’attività lavorativa. Questo vale in generale. Vale a maggior ragione in ambito sicurezza e salute sul lavoro, dove la formazione e l’addestramento costituiscono una misura di prevenzione e protezione contro infortuni e malattie professionali. Pertanto un lavoratore non formato e addestrato non può essere adibito ad attività lavorative.
Per questo motivo bisogna stare molto attenti ad utilizzare i 60 giorni di ritardo che l’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 consente per la conclusione della formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti.
A nostro avviso tale ritardo di 60 giorni può andare bene solamente per attività a basso rischio infortunistico, come per esempio la mansione degli impiegati.
Non è a nostro avviso accettabile che lavoratori inquadrati in mansioni ad elevato rischio specifico, o utilizzatori di attrezzature pericolose, inizino la loro attività senza una specifica e adeguata formazione e addestramento. In caso di infortunio grave difficilmente potremmo utilizzare a nostra discolpa il ritardo concesso dall’accordo Stato Regioni.
In periodio di pandemia Covid, in tanti ci chiedete se è possibile seguire un corso carrellisti o anticendio on line.
Ma i corsi che hanno una componente pratica di addestramento, non possono essere effettuati on line.
Sul mercato si trovano dei soggetti che propongono corsi di questo tipo on line e alcune aziende, ignare dell’inganno, li acquistano.
Una volta finito il corso ricevono anche un attestato di formazione. Ma se si va a leggere nelle parti in piccolo c’è scritto che è un attestato relativo alla sola parte teorica ed è responsabilità del datore di lavoro organizzare la parte pratica. Di fatto sono attestati che non hanno validità e possono esporre a rischi penali chi li acquista.





