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Author Archives: Cresco S.r.l.

SENTENZA 28 SETTEMBRE 2020 N. 26813 : Attestato di formazione datato 2008 e mancanza aggiornamento formativo

La formazione inerente la sicurezza sul lavoro è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza di tutti i dipendenti nell’ambiente di lavoro.
La sicurezza sul lavoro è, infatti, un obbligo di legge e non basta solamente seguire il corso e prendere il relativo attestato, ma la legge prevede che vengano seguiti dei corsi di aggiornamento, necessari ad integrare le conoscenze acquisite durante il corso.

Vi riportiamo di seguito una sentenza datata settembre 2020, dove il datore di lavoro è stato sanzionato, in quanto ritenuto colpevole della mancata formazione di una sua dipendente.

Durante l’ispezione, era emerso che la dipendente, assunta come addetto al magazzino e carrellista e il cui attestato risaliva al 2008,  non avrebbe ricevuto un’adeguata formazione sui compiti da svolgere.
L’obbligo del aggiornamento formativo era stato dunque violato e il fatto che il datore di lavoro avesse assegnato dei compiti diversi alla dipendente, non ne escludeva le responsabilità.
Riscontrata la violazione degli obblighi formativi, è stato imposto al datore di lavoro un periodo di 10 giorni per poter garantire alla dipendente una formazione adeguata in rapporto ai compiti da svolgere, chiarendo che la cancellazione delle violazioni accertate sarebbe stato presupposto per l’ammissione di una sanzione amministrativa che avrebbe poi condotto alla cancellazione della contravvenzione.
Il datore di lavoro, però, avrebbe adempiuto all’obbligo in ritardo rispetto alle tempistiche concesse. Ne è derivato l’avvio di un’azione penale.

Clicca qui per consultare la sentenza
Fonte: Olympus ( Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza sul lavoro)

DPCM 3 NOVEMBRE 2020: La formazione in materia di salute e sicurezza rimane tra le attività consentite

IL DPCM del 3 Novembre 2020 ha sospeso le attività formative in presenza dal 5 novembre al 3 dicembre 2020, ad eccezione dei corsi di salute e sicurezza sul lavoro. 

Ai sensi dell’ art. 1 lettera s) si specifica quanto segue:
“..Sono altresi’ consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, nonche’ i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL…”

Clicca qui per consultare il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione

Clicca qui per consultare le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, relative alla formazione professionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020

Tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza presso la ns sede continueranno ad essere svolti nel pieno rispetto delle norme anticovid (distanziamento e igienizzazione dei locali sempre garantiti).

Cosa si intende per contatto stretto?

In piena emergenza Covid una delle parole più ricorrenti è Contatto Stretto. Facciamo così un po’ di chiarezza, facendo riferimento a fonti ufficiali.

Il Ministero della Salute all’interno della sezione FAQ del proprio sito web specifica che:

Il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

  • una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
  • una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un’esposizione ad alto rischio.

Fonte : Ministero della Salute 

Covid-19: Indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena

La Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020 aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena, in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l’11 ottobre 2020.

La circolare chiarisce che:

  • l’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.
  • La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

Esistono poi quattro differenti modalità di gestione a seconda dei seguenti casi:

1. Positivo asintomatico: Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

2. Positivo sintomatico: Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

3. Positivo a lungo termine: Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

4. Contatti stretti asintomatici: I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

 

Fonte: Ministero della Salute

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