Open

Blog

Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: Cosa cambia dal 24 Maggio 2026?

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Accordo Stato-Regioni, entrato in vigore il 24 maggio 2025, è stato concesso alle aziende,  un periodo transitorio di 12 mesi per adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dal 24 maggio 2026 tutte le aziende dovranno essere pienamente conformi alle nuove disposizioni.

L’Accordo aggiorna in modo significativo la disciplina relativa alle figure aziendali della sicurezza, alla formazione per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro; alle modalità di erogazione dei corsi. L’obiettivo è chiaro: rendere la formazione più concreta, verificabile ed efficace, attraverso casi pratici, aggiornamenti più frequenti e una maggiore attenzione alla reale applicazione delle procedure di sicurezza.

Di seguito i principali cambiamenti dal 24 maggio 2026:

 Preposto

  • Durata del corso base da 8 a 12 ore;
  • L’aggiornamento ogni 2 anni, minimo 6 ore.
  • La formazione può essere svolta solo in presenza o in videoconferenza sincrona (vietato e-learning).

Per le scadenze:

  • Preposti formati tra maggio 2023 e maggio 2025 → aggiornamento entro 24 maggio 2027
  • Preposti formati prima del 23 maggio 2023 → aggiornamento entro 24 maggio 2026

Dirigente 

  • La durata del corso passa da 16 a 12 ore;
  • Aggiornamento ogni 5 anni di 6 ore;
  • Possibilità di e-learning per tutti i moduli;
  • Per i dirigenti che operano nei cantieri, è previsto modulo aggiuntivo cantieri della durata di 6 ore.

Datore di Lavoro

  • Corso base: durata 16 ore
  • Per il settore edile, i datori di lavoro delle imprese affidatarie, dovranno frequentare il modulo aggiuntivo “cantieri” della durata di 6 ore
  • Corso aggiornamento: durata 6 ore
  • Periodicità: ogni 5 anni

Proprio per il fatto che l’obbligo di formazione è stato introdotto con il nuovo accordo, i datori di lavoro che non hanno mai effettuato corsi, avranno tempo 24 mesi per svolgere la formazione, ovvero entro il 24/05/2027.

Datore di Lavoro/RSPP

In questo caso le novità riguardano le durate dei corsi, nello specifico:

  • Corso base: 16 ore come datore di lavoro + 8 ore di modulo comune. Per alcuni settori il corso dovrà essere completato con un modulo integrativo, come di seguito:
    • Modulo integrativo 1: A – Agricoltura, silvicoltura, zootecnia: 16 ore
    • Modulo integrativo 2: A – Pesca: 12 ore
    • Modulo integrativo 3: F – Costruzioni: 16 ore
    • Modulo integrativo 4: C – Chimico, petrolchimico: 16 ore
  • Corso aggiornamento: durata 8 ore
  • Periodicità: ogni 5 anni (dalla data di conclusione del modulo comune)

Tutti i corsi effettuati in vigenza del vecchio accordo sono riconosciuti.

Lavoratore

Non sono state introdotte variazioni né nelle durate né nelle periodicità degli aggiornamenti. La novità più rilevante riguarda invece l’eliminazione della formulazione presente nel precedente accordo che consentiva di completare la formazione dei lavoratori entro 60 giorni dall’assunzione. Tale previsione aveva dato luogo a diverse interpretazioni non corrette; in ogni caso, questa possibilità è stata rimossa e, pertanto, secondo il legislatore, la formazione deve essere svolta prima dell’effettivo inserimento del lavoratore nell’attività lavorativa.

Tutti i corsi svolti con il vecchio accordo restano validi. I lavoratori dovranno effettuare gli aggiornamenti mantenendo la periodicità già prevista, pari a cinque anni.

Addetti che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

A partire dal 24 maggio 2026 i corsi relativi agli spazi confinati devono essere progettati ed erogati secondo le disposizioni del nuovo accordo:

  • Solo formazione in presenza (data l’elevata pericolosità delle attività e la necessità di acquisire nuove competenze)
  • Corso base: 12 ore (4 teoria + 8 pratica)
  • Aggiornamento: 4 ore ogni 5 anni

Chi non è ancora formato deve completare il corso entro 12 mesi dall’entrata in vigore, quindi entro il 24 maggio 2026.

I corsi già svolti restano validi se conformi ai nuovi contenuti, altrimenti la formazione deve essere ripetuta entro il 24 maggio 2026.

Attrezzature da Lavoro

Da maggio 2026 anche la formazione relativa alle attrezzature di lavoro deve essere conforme al Nuovo Accordo 2025. Formazione in presenza, Durate e aggiornamenti restano invariati, ma vengono introdotte nuove attrezzatture non comprese nei precedenti accordi:

Carro Raccoglifrutta

  • Corso base: 8 ore
  • Corso aggiornamento: 4 ore
  • Periodicità: 5 anni

Caricatori per movimentazione materiali (CMM)

  • Corso base: 8 ore
  • Corso aggiornamento: 4 ore
  • Periodicità: 5 anni

Carroponte

  • Corso base: 10 ore per attrezzature con comando in cabina
  • Corso base: 10 ore per attrezzature con comando pensile/radiocomando
  • Corso base: 11 ore per attrezzature con comando in cabina e/o comando pensile/radiocomando
  • Corso aggiornamento: 4 ore
  • Periodicità: 5 anni

Per chi ha svolto i corsi per queste attrezzature prima di maggio 2025 , i corsi rimangono validi solo se conformi ai contenuti previsti dal nuovo accordo, altrimenti la formazione deve essere ripetuta entro il 24 maggio 2026.

Chi può organizzare i corsi di formazione dal 24 maggio 2026?

  • Soggetti formatori istituzionali;
  • Soggetti formatori accreditati presso le Regini o Province autonome;
  • Altri soggetti formatori, quali i fondi interprofessionali, Organismi Paritetici e associazioni sindacali;
  • Datore di lavoro per la formazione interna dei propri lavoratori, preposti, dirigenti, nel rispetto dei requisiti previsti.

Per ciascun corso, il numero massimo di partecipanti è di 30 discenti, eccetto i corsi in modalità e-learning; Nei corsi in videoconferenza sincrona ogni discente deve essere collegato tramite pc o tablet. Non è più consentito l’utilizzo degli smartphone.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni segna un’evoluzione significativa nel campo della formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
Le imprese saranno chiamate a uno sforzo organizzativo più rilevante, in particolare per ruoli come preposti e datori di lavoro, ma con un vantaggio tangibile: rafforzare la sicurezza effettiva negli ambienti lavorativi e contenere il rischio di infortuni.

Scopri i corsi disponibili oppure Contattaci per maggiori informazioni !

Corsi E-learning sicurezza sul lavoro: la formazione Cresco si rinnova

La formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro si rinnova. Cresco Formazione presenta i nuovi corsi e-learning multimediali, progettati per rendere l’apprendimento più chiaro, coinvolgente ed efficace per tutti i lavoratori.

Grazie all’utilizzo di video animati, contenuti interattivi e una struttura didattica moderna, i nuovi corsi superano i limiti della formazione tradizionale, favorendo una comprensione immediata dei concetti chiave e una maggiore attenzione durante tutto il percorso formativo.

Formazione accessibile e multilingua

Per garantire una reale efficacia della formazione sulla sicurezza, i corsi sono disponibili sia in italiano sia in inglese. Comprendere correttamente procedure, rischi e comportamenti sicuri è un elemento fondamentale per la tutela della salute dei lavoratori e per la prevenzione degli infortuni. Offrire contenuti formativi nella lingua più comprensibile ai partecipanti consente alle aziende con team internazionali di assicurare  maggiore consapevolezza e piena conformità normativa, contribuendo concretamente a creare ambienti di lavoro più sicuri.

Conformità normativa

La piattaforma e-Cresco è progettata nel pieno rispetto dei requisiti del Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 e assicura una formazione strutturata, monitorata, tracciabile, valida ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Qualità della formazione

I corsi sono realizzati da docenti esperti nel settore della salute e sicurezza sul lavoro e includono:

  • materiali didattici scaricabili
  • test di verifica intermedi e finali
  • contenuti aggiornati e facilmente comprensibili

L’obiettivo è garantire una formazione completa, efficace e realmente utile nella pratica lavorativa quotidiana.

Controllo e tracciabilità del percorso formativo

La piattaforma e-learning di Cresco Formazione integra sistemi avanzati di monitoraggio, che permettono di:

  • controllare la partecipazione dei corsisti
  • verificare i tempi di fruizione
  • tracciare l’avanzamento dei corsi

Un supporto fondamentale per aziende e responsabili della formazione.

Supporto dedicato e attestati riconosciuti

Durante tutto il percorso formativo, gli utenti possono contare su tutor esperti sempre disponibili e assistenza tecnica dedicata. Al termine del corso vengono rilasciati attestati di frequenza riconosciuti a livello nazionale, scaricabili direttamente dalla piattaforma.

Formazione flessibile: e-learning, aula e videoconferenza

Grazie alla collaborazione con docenti qualificati, Cresco Formazione offre corsi non solo in e-learning, ma anche in aula e in videoconferenza, garantendo la massima flessibilità organizzativa e didattica per ogni realtà aziendale.

I nuovi corsi multimediali di Cresco mettono al centro la sicurezza sul lavoro come strumento di prevenzione e tutela, rendendo la formazione più comprensibile, accessibile ed efficace per tutti.

Scopri i nuovi corsi in e-learning!

Nuovo Decreto Sicurezza sul Lavoro: le novità introdotte dal DL 159/2025

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025 (n. 301), è entrata in vigore dal 31 dicembre 2025 la Legge 29 dicembre 2025, n. 198, che converte il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159.
Il provvedimento, noto come Decreto Sicurezza, introduce un ampio pacchetto di interventi per rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e migliorare la prevenzione degli infortuni in tutti i settori produttivi.

Di seguito una sintesi delle principali novità:

Incentivi e nuove aliquote INAIL (dal 1° gennaio 2026)

Il sistema contributivo INAIL viene rivisto con l’obiettivo di premiare le aziende più virtuose. Sono previste riduzioni dei premi per le imprese che dimostrano buoni risultati in materia di sicurezza, mentre restano esclusi dai benefici coloro che hanno riportato violazioni negli ultimi tre anni.

Patente a crediti per i cantieri

Viene rafforzato il meccanismo della “patente a punti” nei cantieri, con la decurtazione dei crediti in caso di infrazioni e la sospensione dell’attività al di sotto della soglia dei 15 punti. Sono previste sanzioni raddoppiate per chi opera senza patente o con un punteggio insufficiente, mentre vengono potenziati i controlli e gli organici dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell’INAIL e dell’Arma dei Carabinieri.

Formazione obbligatoria per gli RLS

La formazione degli RLS viene ulteriormente rafforzata, rendendo obbligatorio l’aggiornamento periodico anche per le aziende con meno di 15 dipendenti. Con il nuovo Accordo Stato-Regioni vengono definiti criteri più rigorosi per l’accreditamento degli enti formatori oltre ad essere innalzati gli standard qualitativi dei corsi, con l’obiettivo di garantire una preparazione più omogenea ed efficace su tutto il territorio nazionale.

Vigilanza rafforzata su appalti e subappalti

Sul fronte della vigilanza in materia di appalti e subappalti, il decreto introduce strumenti per aumentare la trasparenza e la tracciabilità nei cantieri, come il badge digitale. La notifica preliminare dovrà indicare tutte le imprese coinvolte e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro concentrerà i controlli in modo mirato sui datori di lavoro operanti in regime di subappalto.

Sorveglianza sanitaria potenziata

La sorveglianza sanitaria viene potenziata valorizzando il ruolo del medico competente. Sono previste visite mediche straordinarie nei settori ad alto rischio, la possibilità di effettuare verifiche sull’uso di alcol e il riconoscimento delle visite di sorveglianza come orario di lavoro a tutti gli effetti, rafforzando così la tutela della salute dei lavoratori.

Tutela di studenti e tirocinanti

Maggiore attenzione viene riservata anche a studenti e tirocinanti, con l’estensione della copertura INAIL agli infortuni in itinere e un rafforzamento delle tutele nei percorsi di alternanza scuola-lavoro. È prevista inoltre l’istituzione di borse di studio INAIL per i superstiti delle vittime di infortuni sul lavoro.

Prevenzione di molestie e violenze sul lavoro

Il decreto introduce misure specifiche per la prevenzione di molestie e violenze nei luoghi di lavoro, con l’inserimento della nuova lettera z-bis all’articolo 15 del D.Lgs. 81/08. Le aziende sono ora tenute a programmare interventi mirati contro comportamenti violenti, in linea con gli standard europei sulla sicurezza psicologica.

Tracciamento Near miss

Viene promossa una cultura della prevenzione più proattiva attraverso l’adozione di linee guida per l’analisi dei cosiddetti “near miss”, ovvero i mancati infortuni. Sono previsti incentivi economici per le aziende con più di 15 dipendenti che adottano sistemi di monitoraggio avanzati e modelli organizzativi evoluti.

Norme UNI

Sul piano dei sistemi di gestione, il decreto sancisce il superamento della OHSAS 18001:2007 a favore della nuova UNI EN ISO 45001:2023 + A1:2024. Le norme UNI diventano inoltre consultabili gratuitamente, favorendo un accesso più semplice e inclusivo alla cultura della sicurezza.

Protezione Civile

Le disposizioni in materia di tutela vengono estese anche al mondo della Protezione Civile e del volontariato. Sono previsti obblighi di formazione, informazione e utilizzo dei DPI per i volontari, con l’innalzamento degli standard di sicurezza durante la gestione delle emergenze.

La conversione del DL 159/2025 segna un passo importante verso un sistema di sicurezza sul lavoro più efficace. Le nuove misure puntano a ridurre gli infortuni e a rafforzare prevenzione, controlli e formazione. Un cambiamento che coinvolge imprese, lavoratori e professionisti della sicurezza, chiamati ad adeguarsi a un quadro normativo in evoluzione.

Consulta qui il testo integrale della Gazzetta Ufficiale

Aggiornamento Professionale dei Tecnici in Acustica: cosa è cambiato con la Legge n. 18/2024

L’aggiornamento professionale dei Tecnici Competenti in Acustica (TCA) è un obbligo previsto dalla normativa per garantire il mantenimento delle competenze e l’allineamento con le evoluzioni tecniche e legislative in materia di acustica ambientale. Nel contesto attuale, la formazione continua è diventata uno strumento fondamentale per garantire la qualità e la sicurezza dei servizi tecnici offerti da professionisti iscritti agli albi. Con la Legge 23 febbraio 2024, n. 18, il legislatore è intervenuto in modo deciso sul tema, introducendo nuove regole più chiare e strutturate.

Questa riforma interessa da vicino sia i singoli tecnici, sia le aziende, che devono assicurarsi che il personale impiegato sia in regola con gli obblighi normativi.

Un aspetto che spesso genera dubbi riguarda la durata del primo ciclo formativo a partire dall’iscrizione in ENTECA (l’elenco nazionale dei TCA).

Il primo ciclo: 8 anni e non 5

Per tutti i TCA iscritti a partire dalla data di istituzione di ENTECA, il primo ciclo formativo ha una durata di 8 anni (e non 5).
In questo arco temporale è necessario svolgere 30 ore di formazione, distribuite in almeno tre corsi diversi e spalmate su almeno tre anni distinti.

Questo significa che non sarà più possibile concentrare tutto l’aggiornamento in un solo anno, ma sarà necessario dimostrare una continuità formativa nel tempo.

Esempio: un TCA iscritto ad ENTECA il 10 dicembre 2018 avrà tempo fino al 9 dicembre 2026 per completare le 30 ore richieste, rispettando il vincolo della distribuzione temporale.

Dal secondo ciclo in poi: quinquenni

Terminato il primo ciclo, l’aggiornamento entra in regime ordinario: ogni 5 anni il TCA dovrà completare un nuovo pacchetto di 30 ore, sempre con il vincolo di almeno tre anni coperti.

Possibilità di regolarizzazione

Chi, ad oggi, non ha ancora completato l’aggiornamento previsto, può comunque sanare la propria posizione sia per le ore mancanti sia per le annualità non rispettate. Questo consente ai tecnici di rimettersi in regola senza perdere l’iscrizione all’elenco ENTECA.

Per i tecnici già iscritti e che non avevano completato l’aggiornamento secondo le vecchie scadenze, la legge 18/2024 introduce una sorta di finestra di regolarizzazione:

  • Chi ha già svolto le 30 ore distribuite su almeno 3 anni è automaticamente in regola fino all’ottavo anno.
  • Chi ha svolto le ore ma su un solo anno o due, può ancora completare la formazione negli anni mancanti.
  • Chi non ha svolto o ha svolto parzialmente le 30 ore, ha tempo fino alla nuova scadenza (es. dicembre 2026) per mettersi in regola.

Per maggiori informazioni o per iscriverti ai nostri corsi di aggiornamento CONTATTACI

X
Cresco
Panoramica privacy

Questo sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi dei siti Internet fornito da Google Inc. («Google»). Google Analytics utilizza i «cookie», che sono file di testo inseriti nel vostro computer, per aiutare il sito Internet ad analizzare il modo in cui gli utenti navigano nel sito. Le informazioni generate dai cookie in merito al vostro utilizzo del sito vengono trasmesse e memorizzate da Google su server ubicati negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni, per conto del provider, allo scopo di valutare il vostro utilizzo del sito, di compilare rapporti sull'attività del sito destinati agli operatori del sito Internet e di fornire al provider altri servizi relativi all'attività del sito e all'utilizzo di Internet. Google non collegherà il vostro indirizzo IP con altri dati in suo possesso. Potete rifiutare il consenso all'utilizzo dei cookie impostando gli appositi parametri del vostro browser.