Il 17 aprile 2025 è stato pubblicato l’Accordo Stato-Regioni e la Conferenza delle Regioni ha pubblicato la risposta ad alcune FAQ.
Queste indicazioni ufficiali chiariscono dubbi rimasti aperti e introducono modifiche operative che impattano direttamente su aziende, datori di lavoro, formatori e lavoratori.
Di seguito una panoramica delle novità più importanti:
Formazione sicurezza prima dell’inizio dell’attività
FAQ 5 e 56 – Fine dei 60 giorni di tolleranza
Non sarà più possibile formare un nuovo assunto entro 60 giorni dall’assunzione.
L’articolo 37 del D.Lgs. 81/08 stabilisce ora l’obbligo di completare la formazione sulla sicurezza sul lavoro prima che il dipendente inizi qualsiasi mansione.
Obbligo di verifica della comprensione linguistica
FAQ 8 – Contenuti chiari e comprensibili per tutti
Il datore di lavoro e il formatore devono assicurarsi, che il lavoratore comprenda i contenuti formativi.
Se necessario, è possibile (e in alcuni casi obbligatorio) ricorrere a mediatori linguistici o traduttori.
In assenza di comprensione effettiva, il corso non è considerato valido.
Videoconferenza sincrona: quando è equiparata alla presenza
FAQ 10, 13 e 18 – Limiti e divieti
La formazione in videoconferenza sincrona è equiparata a quella in aula per i moduli teorici.
Restano esclusi:
- Moduli pratici
- Formazione in ambienti confinati
- Corsi per attrezzature (art. 73)
- Per i preposti, l’e-learning rimane vietato.
Formazione pregressa: criteri di validità
FAQ 12, 22, 33, 39 e 42 – No a integrazioni parziali
Un corso svolto in passato è valido solo se i contenuti formativi corrispondono in toto ai nuovi standard dell’ACSR 59/2025.
Non sono ammesse integrazioni parziali, il corso o è conforme o deve essere ripetuto interamente.
Modulo “Cantieri” obbligatorio per alcune figure
FAQ 44 e 45 – Scadenza entro 24 mesi
Il modulo “Cantieri” diventa obbligatorio per datori di lavoro e dirigenti delle imprese affidatarie, come previsto dall’art. 97, comma 3-ter.
Il corso dovrà essere completato entro 24 mesi.
E’ possibile consultare qui il testo integrale delle FAQ sul Nuovo Accordo Stato Regioni.
Per maggiori informazioni/chiarimenti scrivi a segreteria@crescosrl.net