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Category Archives: News

Corsi di formazione: Obbligo di conservazione del fascicolo per 10 anni

Nei vari accordi Stato Regioni viene ribadito il concetto che la documentazione del corso deve essere raccolta in un fascicolo, il quale deve essere conservato per almeno 10 anni.

Presso il soggetto formatore, deve essere conservato per almeno 10 anni il “Fascicolo del corso” contenente:

  • dati anagrafici del partecipante;
  • registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativo e firma del docente o, se più di uno, dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, documentazione relativa alla verifica di apprendimento.

Gli enti di formazione sono organizzati per assolvere a questo requisito. Quando i corsi sono organizzati direttamente dalle aziende, magari utilizzando come docenti personale interno come RSPP o ASPP può capitare che la gestione amministrativa del corso non ne tenga conto. Questo requisito però è importante, soprattutto in caso di infortunio o malattia professionale, che si concretizza con la possibilità, a distanza di tempo, di poter dimostrare che la formazione che era stata fatta, era di qualità e correttamente documentata.

Noi di Cresco Srl, tramite nostra piattaforma dedicata, vi facilitiamo nell’ archiviazione dei dati e dei documenti relativi al percorso formativo compiuto dall’utente,  rendendo accessibili in qualsiasi momento gli attestati di formazione direttamente dall’anagrafica del singolo dipendente.

Scopri la nostra piattaforma CALVER 

Formazione Sicurezza Sul Lavoro: La formazione dovrà essere aggiornata finito lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19

Come ormai ben sappiamo, la pandemia da virus SARS-Cov-2 ha richiesto l’adozione di misure anti contagio tra cui il distanziamento sociale e il divieto di aggregazione. Questo ha bloccato la formazione in presenza, proprio in un momento in cui era necessario erogare formazione proprio sul virus e le misure da adottare. In relazione a quanto indicato dalla lettura coordinata del decreto legge 125/2020, della legge di conversione 159/2020 e del decreto legge 18/2020, tutti gli attestati relativi ai corsi di formazione in scadenza durante il periodo di emergenza conservano la loro validità fino ai novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con la Delib. P.C.M. 21/04/2021, pubblicata nella G.U. 30/04/2021, n. 103, è stato prorogato fino al 31/07/2021 lo stato di emergenza, di conseguenza, tutti gli attestati relativi ai corsi di formazione in scadenza durante il periodo di emergenza, conservano la loro validità fino al 29/10/2021.

 

Fondimpresa: Revoca della sospensione delle attività in presenza

Il Consiglio di Amministrazione, alla luce del miglioramento della situazione sanitaria relativa al COVID-19, ha deliberato nella seduta del 15 giugno 2021:

  • la revoca, a partire dalla giornata del 5 luglio 2021della sospensione della realizzazione delle attività formative in presenza.

Resta ferma la possibilità di convertire fino al 31 dicembre 2021, per i piani presentati e/o finanziati entro il 30 settembre 2021, le attività formative previste in modalità di aula frontale, di coaching e di action learning in modalità videoconferenza come da delibera CdA del 24 marzo 2021 e la possibilità di convertire le attività formative previste in modalità affiancamento nella modalità training on the job come da delibera CdA del 20 gennaio 2021.

Covid 19: Nuove aree bianche

Con l’avanzare della campagna vaccinale relativa al virus SARS-CoV-2, aumentano sempre di più le Regioni in “area bianca”.

Il 14 giugno 2021, è entrata infatti in vigore, la nuova ordinanza che dispone il passaggio delle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e la Provincia Autonoma di Trento in area bianca.

Come riportato nelle “Indicazioni comuni per le riaperture delle attività economiche e sociali nelle zone bianche da inserire nelle ordinanze regionali” – documento deliberato e approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 28 maggio – ‘fermo restando l’applicazione delle misure di prevenzione sanitaria di cui alla normativa nazionale e alle linee guida ex art. 12 del d.l. 65/2021, è prevista l’anticipazione delle date di riapertura, rispetto a quelle previste dal decreto-legge n.52/2021 e dal decreto-legge n.65/2021, per le seguenti attività:

  • parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d’intrattenimento per famiglie);
  • piscine e centri natatori in impianti coperti;
  • centri benessere e termali;
  • feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all’aperto e al chiuso;
  • fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni;
  • eventi sportivi aperti al pubblico, diversi da quelli di cui all’art. 5 del d.l. 52/2021, che si svolgono al chiuso;
  • sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò;
  • centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  • corsi di formazione”.

 

Quindi, non essendo più in vigore le restrizioni previste dal citato Capo III del DPCM del 2 marzo 2021, le attività di formazione possono svolgersi in presenza, nel rispetto di tutte le misure anti contagio previste dalla normativa nazionale e regionale vigente e da Linee guida e Protocolli per la sicurezza approvati per i singoli settori.

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