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Yearly Archives: 2021

Quali sono le differenze tra on line ed E-learning?

Le tipologie di corsi di formazione in ambito sicurezza si possono sinteticamente suddividere tra:

– corsi in presenza (in aula, o campo prove o outdoor): ove docente e allievi sono presenti nello stesso spazio fisico e contemporaneamente.

– corsi a distanza sincroni (mediante una piattaforma elettronica che mette in collegamento il docente e gli allievi tra di loro): ove docente e allievi sono presenti in spazi fisici diversi (a distanza) ma contemporaneamente. Il concetto di sincrono significa che docente e allievi possono interagire tramite audio e video e chat tra di loro nello stesso istante; la formazione a distanza sincrona poiché permette l’interazione diretta tra docente e allievi è equivalente alla formazione in presenza. In periodo Covid si sono espressi a favore dell’equivalenza sia la Conferenza Stato Regioni, che il Ministero del Lavoro tramite le FAQ.

In realtà a nostro avviso le due modalità sono sempre state equivalenti purché:

  • vi sia un ottimo collegamento telematico tra tutti i soggetti che partecipano al corso;
  • vi sia la possibilità di tracciare la presenza degli allievi nel corso (alcune piattaforme registrano in automatico sia la connessione che disconnessione dell’allievo, monitorano l’attenzione);
  • gli allievi abbiano la webcam e microfono attivati in modo da poter essere facilmente identificati.

– formazione a distanza asincrona (e-learning): il corso viene memorizzato in una piattaforma elettronica, tramite una sequenza di LO (learning objects, cioè oggetti di apprendimento come video, slides, test ecc) e reso fruibile in un secondo momento agli allievi. Docente e allievi operano in tempi diversi, quindi l’interazione diretta non è possibile. Con questa tecnologia vi è il rischio che il corso erogato diventi obsoleto in quando sono passati mesi o anni dalla sua realizzazione, rispetto alla fruizione. E’ sostanzialmente simile alla visione di un film in DVD.

Va posta particolare attenzione ai requisiti degli enti che erogano corsi in modalità e-learning, requisiti sconosciuti alla maggior parte delle aziende e anche ad alcuni enti di formazione:

  • l’ente deve possedere il requisito dell’accreditamento;
  • l’ente deve possedere delle figure specifiche (responsabile/coordinatore scientifico del corso/mentor tutor di contenuto/tutor di processo/Sviluppatore della piattaforma);
  • la piattaforma deve essere conforme allo Standard Scorm o equivalente;
  • ci deve essere un fascicolo con il progetto del corso.

Per concludere, affinchè la formazione sia efficace per entrambe è necessario, disporre di:

  • Connessione Internet a banda larga stabile;
  • Computer o tablet;
  • Smartphone recenti;
  • Scheda Audio + casse (O CUFFIE);
  • Web Bowser aggiornato (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera);
  • E’ necessario disporre di microfono e webcam (solo per la sincrona) e potranno essere attivati dal soggetto organizzatore in qualunque momento anche per monitorare il livello di attenzione del partecipante.

 

Clicca qui per consultare l’informativa riguardante l’ innovativa piattaforma e-learning di Cresco Srl

DPCM 2 MARZO 2021: Protocolli anticontagio, corsi di formazione e lavoro agile

Nel DPCM 2 marzo 2021 viene confermata, come nei precedenti DPCM, la validità dei protocolli condivisi anticontagio.

L’articolo 4 recante “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali” indica che “sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14”.

Non ci sono cambiamenti in materia di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Con riferimento all’articolo 25, comma 7 del DPCM, si conferma la possibilità di svolgere in presenza i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza.

In particolare il comma 7 indica che sono “altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al « Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL”.

L’articolo 6 recante “Misure relative allo svolgimento della prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro pubblici e privati sull’intero territorio nazionale” in cui si indica che “nel predisporre, anche attraverso l’adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità”. Le pubbliche amministrazioni “assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

Infine l’articolo 6, comma 5 – “è fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto” (i protocolli condivisi).

Clicca qui per consultare il Decreto.

ISO/PAS 45005, Sicurezza Sul Lavoro durante la pandemia Covid-19: Disponibile la traduzione in italiano

E’ stata pubblicata di recente la norma ISO/PAS 45005, “General guidelines for safe working during the COVID-19 pandemic”, con lo scopo di fornire indicazioni in materia di salute e sicurezza durante la pandemia. La ISO/PAS 45005  fornisce linee guida per le organizzazioni su come gestire i rischi derivanti da COVID-19 per proteggere la salute, la sicurezza e il benessere legati al lavoro.

Tale documento è ora disponibile anche in lingua italiana ed in formato gratuito, grazie a UILM.

La guida include raccomandazioni pratiche alle organizzazioni e ai lavoratori su come gestire questi rischi ed è adatta per le organizzazioni che riprendono le operazioni,quelle che sono state operative durante la pandemia e quelle che stanno iniziando le operazioni. La guida è generica e applicabile alle organizzazioni indipendentemente dalla natura dell’attività, dalla fornitura di servizi, dalle dimensioni o dalla complessità. Riconosce che molte organizzazioni più piccole non hanno dipartimenti dedicati per funzioni come salute e sicurezza sul lavoro(OH&S),gestione delle strutture o risorse umane.Informazioni più dettagliate perfunzioni specifiche sono disponibili presso gli organismi professionali eun’ampia gamma di standard nazionali e internazionali.

La PAS (“Publicly Available Specification”) è attribuibile alle organizzazioni di tutte le dimensioni e ambiti che:

  • hanno operato in pandemia;
  • riprendono o prevedono di riprendere l’operatività dopo chiusura totale o parziale;
  • stanno tornando a luoghi di lavoro che sono stati chiusi;
  • sono nuove aziende e prevedono di operare per la prima volta.

Clicca qui per scaricare l’opuscolo dal sito UILM

Fonte UILM

Formazione scaduta? Cosa fare?

Questo accade molto spesso, anche perché in aziende con molti dipendenti, non ben organizzate con idonei strumenti di gestione della formazione (come ad esempio il software gestionale Calver di Cresco Formazione & Consulenza), può capitare che qualche lavoratore non venga aggiornato.

L’accordo Stato Regioni del 7/7/2016 punto 10 indica che i corsi che sono “abilitanti” come corsi per addetti antincendio, primo soccorso, conducenti di attrezzature pericolose (carrelli, gru, trattori, PLE, macchine movimento terra ecc.), RSPP, Coordinatori per la sicurezza CSP/CSE, operatori addetti al montaggio di ponteggi o addetti alla posa di segnaletica stradale ecc, non aggiornati, fanno perdere al soggetto l’abilitazione fino al momento in cui lo stesso soggetto acquisce un attestato di aggiornamento del corso scaduto.

Non è necessario rifare il corso scaduto per intero. Deve fare solo l’aggiornamento.

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