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Obbligo aggiornamento corsi di formazione sicurezza : DPCM 2/3/2021 e Nuovo Protocollo 2021

Con il DPCM 2/3/2021 e con il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, sono cessati i termini della sospensione dell’aggiornamento dei corsi formazione sicurezza.

Nel DPCM 2/3/2021, è acconsentita la formazione in presenza, anche nelle zone rosse, con la sola limitazione di formare solo i lavoratori dell’azienda stessa, venendo a decadere la sospensione (che era entrata in vigore a causa dell’emergenza covid) dei rinnovi dei corsi di formazione.

Nel nuovo protocollo viene eliminata la previsione (che era presente nella versione precedente del 24/4/2020) in base alla quale il mancato completamento dell’aggiornamento dei corsi di formazione sicurezza non comporta la decadenza del ruolo.

Dal 6/4/2021, dunque, è obbligatorio effettuare regolarmente gli aggiornamenti della formazione in ambito sicurezza e salute sul lavoro (primo soccorso, antincendio, carrelli elevatori ecc.) pena la decadenza dell’abilitazione.

 

Quando formare i nuovi assunti?

Da un punto di vista logico, prima si forma e addestra il lavoratore, e poi può essere utilizzato nell’attività lavorativa. Questo vale in generale. Vale a maggior ragione in ambito sicurezza e salute sul lavoro, dove la formazione e l’addestramento costituiscono una misura di prevenzione e protezione contro infortuni e malattie professionali. Pertanto un lavoratore non formato e addestrato non può essere adibito ad attività lavorative.

Per questo motivo bisogna stare molto attenti ad utilizzare i 60 giorni di ritardo che l’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 consente per la conclusione della formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti.

A nostro avviso tale ritardo di 60 giorni può andare bene solamente per attività a basso rischio infortunistico, come per esempio la mansione degli impiegati.

Non è a nostro avviso accettabile che lavoratori inquadrati in mansioni ad elevato rischio specifico, o utilizzatori di attrezzature pericolose, inizino la loro attività senza una specifica e adeguata formazione e addestramento. In caso di infortunio grave difficilmente potremmo utilizzare a nostra discolpa il ritardo concesso dall’accordo Stato Regioni.

Vaccinazioni nelle aziende: protocollo nazionale

Sul tema delle possibili vaccinazioni nelle aziende si è discusso molto. Le associazioni datoriali nella speranza di velocizzare il processo di vaccinazione e quindi di anticipare l’uscita dalla crisi economica, hanno subito manifestato la loro disponibilità a mettere a disposizione organizzazione e strutture per le vaccinazioni dei lavoratori nelle loro aziende, sostenendone il costo.

Per organizzare le vaccinazioni nelle aziende, è stato siglato il 6/4/2021 un protocollo nazionale per le vaccinazioni tra le parti sociali

Scarica il protocollo

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