Il 20 dicembre 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 17 dicembre 2021, n. 215 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 146/ 2021, con importanti novità per datori di lavoro, sottoposti all’obbligo formativo, e lavoratori, tendenzialmente più tutelati.
Legge 17 dicembre 2021, n. 215 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro [modifica D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro] e per esigenze indifferibili.
(GU Serie Gen. n.301 – 20-12-2021)
Quali sono le novità in materia sicurezza sul lavoro?
La legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro definisce una “miniriforma” del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro. L’intervento, volto a migliorare le tutele prevenzionistiche, prevede l’implementazione delle attività formative e di addestramento, la riformulazione complessiva del potere di sospensione dell’impresa per lavoro sommerso e per gravi violazioni di sicurezza, l’individuazione più stringente delle funzioni di vigilanza e controllo del preposto, l’estensione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro delle stesse competenze di vigilanza e ispezione riconosciute alle Aziende Sanitarie Locali ed infine il rilancio del ruolo degli organismi paritetici. Per garantire l’osservanza delle nuove disposizioni è prevista l’applicazione di pesanti sanzioni a carico dei datori di lavoro.
La definitiva conversione in legge del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021), consegna un quadro regolatorio di rilievo innovatore in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, attraverso modifiche su ben 14 articoli (artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99) del D.Lgs. n. 81/08, di cui viene integralmente sostituito anche l’Allegato I.
L’ampiezza dell’intervento normativo, può leggersi come una “miniriforma” del Testo Unico, con precipuo riferimento al Titolo I, volto a rilevare l’urgenza di un miglioramento delle evidenze prevenzionistiche.
Le modifiche riguardano:
- una implementazione delle attività formative e di addestramento;
- l’individuazione più stringente delle funzioni di vigilanza e controllo e delle correlate responsabilità del preposto;
- l’estensione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro delle stesse competenze di vigilanza e ispezione in precedenza riconosciute soltanto alle Aziende Sanitarie Locali;
- la riformulazione complessiva del potere di sospensione dell’impresa per lavoro sommerso e per gravi violazioni di sicurezza;
- il rilancio del ruolo degli organismi paritetici.
In particolare, in riferimento alla formazione, L’art. 37 comma 7 del decreto 81/08 stabilisce l’obbligo al datore di lavoro, in aggiunta ai dirigenti e ai preposti, di un’adeguata e specifica formazione e dell’aggiornamento periodico con cadenza almeno biennale in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza. La formazione e l’aggiornamento devono essere effettuati in presenza. Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza Stato – Regioni individuerà la durata , i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, ma anche le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza.
Consulta qui il decreto legge – GAZZETTA UFFICIALE