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Nuove modifiche al decreto 81/08 : Convertito il D.L. n. 146/2021, quali sono le novità in materia sicurezza sul lavoro?

Il 20 dicembre 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 17 dicembre 2021, n. 215 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 146/ 2021, con importanti novità per datori di lavoro, sottoposti all’obbligo formativo, e lavoratori, tendenzialmente più tutelati.

Legge 17 dicembre 2021, n. 215 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro [modifica D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro] e per esigenze indifferibili.
(GU Serie Gen. n.301 – 20-12-2021)

Quali sono le novità in materia sicurezza sul lavoro?

La legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro definisce una “miniriforma” del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro. L’intervento, volto a migliorare le tutele prevenzionistiche, prevede l’implementazione delle attività formative e di addestramento, la riformulazione complessiva del potere di sospensione dell’impresa per lavoro sommerso e per gravi violazioni di sicurezza, l’individuazione più stringente delle funzioni di vigilanza e controllo del preposto, l’estensione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro delle stesse competenze di vigilanza e ispezione riconosciute alle Aziende Sanitarie Locali ed infine il rilancio del ruolo degli organismi paritetici. Per garantire l’osservanza delle nuove disposizioni è prevista l’applicazione di pesanti sanzioni a carico dei datori di lavoro.

La definitiva conversione in legge del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021), consegna un quadro regolatorio di rilievo innovatore in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, attraverso modifiche su ben 14 articoli (artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99) del D.Lgs. n. 81/08, di cui viene integralmente sostituito anche l’Allegato I.
L’ampiezza dell’intervento normativo, può leggersi come una “miniriforma” del Testo Unico, con precipuo riferimento al Titolo I, volto a rilevare l’urgenza di un miglioramento delle evidenze prevenzionistiche.

Le modifiche riguardano:

  • una implementazione delle attività formative e di addestramento;
  • l’individuazione più stringente delle funzioni di vigilanza e controllo e delle correlate responsabilità del preposto;
  • l’estensione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro delle stesse competenze di vigilanza e ispezione in precedenza riconosciute soltanto alle Aziende Sanitarie Locali;
  • la riformulazione complessiva del potere di sospensione dell’impresa per lavoro sommerso e per gravi violazioni di sicurezza;
  •  il rilancio del ruolo degli organismi paritetici.

In particolare, in riferimento alla formazione,  L’art. 37 comma 7 del decreto 81/08 stabilisce l’obbligo al datore di lavoro, in aggiunta ai dirigenti e ai preposti, di un’adeguata e specifica formazione e dell’aggiornamento periodico con cadenza almeno biennale in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza. La formazione e l’aggiornamento devono essere effettuati in presenza. Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza Stato – Regioni individuerà la durata , i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, ma anche le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza.

Consulta qui il decreto legge – GAZZETTA UFFICIALE

Nuovo Decreto sulla Sicurezza Antincendio 2/9/2021: Come Cambia la Formazione | SCARICA LA GUIDA GRATUITA

Il 25 settembre 2021 è stato pubblicato il decreto 2 Settembre 2021 che aggiorna i criteri per la gestione delle emergenze, le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione e che entrerà in vigore il 4 ottobre 2022, un anno dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

In particolare il nuovo decreto:

  • aggiorna le tipologie delle attività per le quali, il datore di lavoro deve predisporre un piano di emergenza;
  • aggiorna le misure da adottare nella gestione della sicurezza antincendio in caso di emergenza;
  • aggiorna le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio;
  • aggiorna i programmi di formazione degli addetti al servizio antincendio introducendo la necessità di prevedere un aggiornamento di questa formazione ogni cinque anni;
  • definisce i requisiti per i docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio.

Il nuovo D.M. 2/9/21 non va a sostituire il D.M. 10/3/98, ma solo alcuni articoli e i corrispondenti allegati.

 

Vuoi conoscere le novità sui corsi antincendio? Quali effetti avrà questo decreto sulla formazione? E sui docenti che se ne occupano? 

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Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali : Versione 2 Dicembre 2021

Il Ministro della Salute, con ordinanza del 2 dicembre 2021, ha adottato una nuova versione delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, revisionate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome alla luce del parere e delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico.

Di seguito, le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” in riferimento alla voce CORSI DI FORMAZIONE (PAGG. 32/33) :


Le presenti indicazioni si applicano alle attività formative, diverse dalle attività scolastiche, educative, formative  e universitarie di cui al decretolegge 52/2021 e s.m.i., da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali.


Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.

Rendere disponibile prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all’attività, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l’utilizzo frequente.

Mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.

Privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.

Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni.

Gli spazi destinati all’attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio).

E’ necessario assicurare l’uso della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi delle singole attività.

La postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri dalla prima fila dei discenti.

Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).

Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l’utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti (se previsti).

E’ obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli  impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore,
garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.

Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà
essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l’allievo, il responsabile dell’azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

 

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Decreto Green Pass sul lavoro: è Legge il DL 127, ecco le novità per i lavoratori

Nella Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la conversione in legge (con alcune modifiche) del Decreto Legislativo n. 127 del 2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” all’interno del quale vi sono alcune novità, tra cui quella sulla gestione dei controlli del Green Pass.

Una delle principali modifiche riguarda  la possibilità per i lavoratori di richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro la copia della propria certificazione verde COVID-19 in modo da essere esonerati dai controlli all’ingresso del proprio posto di lavoro per tutta la durata della relativa validità.

Questa possibilità faciliterà sicuramente la gestione dei controlli Green Pass, ma allo stesso tempo porterà ad ulteriori adempimenti da parte dei datori di lavoro, evidenziando in particolar modo problematiche relative alla privacy. Il Garante della Privacy si è già mobilitato segnalando agli organi governativi alcuni punti critici relativi proprio alla conservazione del Green Pass da parte del datore di lavoro, così come il trattamento degli stessi dati contenuti nella certificazione verde.

Consulta qui il DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 

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