Cosa succede quando su un lavoratore si sovrappongono due o più ruoli a cui corrispondono corsi diversi? Cosa dice la normativa vigente a riguardo?
L’Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016, definisce quali sono gli esoneri previsti per la formazione obbligatoria sulla sicurezza. L’allegato III contiene,infatti, le tabelle dei crediti formativi dei corsi sicurezza relative sia alla formazione base sia agli aggiornamenti.
Le tabelle indicano gli esoneri per i soggetti formati ai sensi del D.Lgs 81/08 che devono frequentare i corsi pervisti per altre figure, quali:
RSPP/ASPP (Responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione);
CSP/CSE (Coordinatori per la sicurezza);
DL SPP (Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione) ;
RLS (Responsabili dei lavoratori per la sicurezza);
LAVORATORI;
DIRIGENTI;
PREPOSTI.
Per ciascun corso di formazione/aggiornamento viene indicata una delle seguenti voci:
Esonero Totale | in caso di corsi perfettamente sovrapponibili per numero di ore e contenuti che non necessitano integrazioni. |
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Esonero Parziale | in caso di corsi in parte corrispondenti per cui è richiesta l’integrazione per le ore o i contenuti mancanti. |
Frequenza | quando tra i due corsi non c’è corrispondenza ed è necessaria la frequenza totale. |
Clicca qui e consulta le tabelle per verificare il riconoscimento dei crediti formativi.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti telefonando al numero 0776 18151 oppure scrivendo un’e-mail a segreteria@crescosrl.net