Approvato nella seduta del 17 aprile 2025 della Conferenza Stato Regioni l’Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta ordinaria del 17 aprile 2025 ha approvato l’Accordo finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza.
Il report della seduta riporta l’approvazione al punto 9: “Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. ACCORDO SANCITO“.
Fonte: Conferenza Stato Regioni
Cosa cambia?
Modifiche ai percorsi formativi
- Datori di lavoro: Corso obbligatorio di 16 ore, con un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore per le imprese operanti in cantieri temporanei e mobili. L’aggiornamento è previsto ogni 5 anni, con una durata minima di 6 ore.
- Preposti: La durata del corso aumenta da 8 a 12 ore. La formazione non può essere erogata in modalità e-learning. L’aggiornamento è biennale, con una durata minima di 6 ore.
- Dirigenti: Il corso passa da 16 a 12 ore, con un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore per dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili. L’aggiornamento è quinquennale, con una durata minima di 6 ore.
- Lavoratori: Eliminazione della suddivisione in rischio basso, medio o alto; la formazione avrà una durata minima di 6 ore, adeguata al rischio effettivo e alle mansioni svolte.
- Spazi confinati: Introdotto un corso di 12 ore (8 ore pratiche) per lavoratori, datori di lavoro e autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Nuove attrezzature con formazione obbligatoria
- Macchina agricola raccoglifrutta: 8 ore (4 ore di teoria + 4 ore di pratica).
- Caricatori per la movimentazione di materiali: 8 ore (4 ore di teoria + 4 ore di pratica).
- Carroponte: 4 ore di teoria e 6 ore di pratica per carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina; 6 ore di pratica per carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando; 7 ore di pratica per entrambe le tipologie di carroponti.
Requisiti dei soggetti formatori
- Definiti standard precisi per i soggetti erogatori dei corsi, inclusi enti istituzionali (Università, INAIL, INL, Vigili del Fuoco), enti accreditati dalla Regione con almeno 3 anni di esperienza nella sicurezza sul lavoro, organismi paritetici e associazioni sindacali.
Verifica dell’apprendimento e monitoraggio
- Introduzione di test finali obbligatori con almeno 30 domande per i corsi base (superamento con almeno il 70% di risposte corrette) e almeno 10 domande per i corsi di aggiornamento.
- Monitoraggio dell’efficacia della formazione durante l’attività lavorativa, con verifica dell’applicazione delle competenze acquisite.
Tempi di attuazione e disposizioni transitorie
- L’Accordo entrerà in vigore con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- I corsi previsti dagli accordi precedenti potranno essere avviati entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo.
- I datori di lavoro avranno un periodo massimo di 24 mesi per frequentare i nuovi corsi di formazione obbligatori.
Come anticipato, tutto ciò entrerà in vigore a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Si attende, dunque, il testo definitivo per una lettura completa e per un confronto puntuale con l’attuale assetto della formazione aziendale. Le imprese dovranno adeguare i propri programmi formativi alle nuove disposizioni, al fine di assicurare la conformità normativa e garantire elevati standard di sicurezza nei luoghi di lavoro.