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Monthly Archives: Maggio 2025

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Formazione

È stato ufficialmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 , che introduce importanti novità per la formazione in ambito salute e sicurezza sul lavoro.

Il provvedimento definisce i criteri relativi a durata, contenuti minimi e modalità di erogazione dei percorsi formativi destinati a tutte le figure coinvolte nella sicurezza: lavoratori, dirigenti, preposti, datori di lavoro, RSPP, coordinatori, operatori su attrezzature e lavoratori che operano in ambienti confinati,  ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.

Il nuovo Accordo sostituisce e supera i precedenti accordi del 2011, 2012 e 2016, integrando le disposizioni in un unico quadro normativo.

Come già anticipato nei precedenti articoli riassumiamo di seguito le principali novità introdotte:

  • Criteri più stringenti per l’accreditamento degli enti formatori;
  • Requisiti obbligatori per i docenti dei corsi;
  • Obbligo di verifica finale dell’apprendimento e valutazione dell’efficacia durante la prestazione lavorativa;
  • Norme specifiche per l’uso della formazione a distanza (FAD) e videoconferenza sincrona (non è più ammessa la combinazione aula/videoconferenza);
  • Nuovi obblighi per le imprese affidatarie nei cantieri (art. 97 del D.Lgs. 81/2008);
  • Obbligo di formazione specifica come previsto dal D.P.R. 177/2011.

Con l’entrata in vigore del nuovo Accordo, la formazione generica e standardizzata non è più consentita. I percorsi formativi devono essere progettati in base al contesto operativo e al settore di appartenenza. La progettazione formativa diventa un elemento strategico del sistema di prevenzione aziendale: ogni corso dovrà essere documentato, tracciabile e coerente con i rischi specifici delle mansioni effettivamente svolte.

Consulta qui il testo ufficiale in Gazzetta Ufficiale.

Consulta qui l’Allegato A del testo definitivo

 

Nuovo Accordo Stato Regioni 17 Aprile 2025: Quando deve essere formato il Neoassunto?

Negli ultimi anni si è spesso discusso su quando debba essere svolta la formazione in materia sicurezza per i nuovi assunti. A generare confusione è stata una disposizione dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, secondo cui il percorso formativo doveva concludersi “entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione”. Tale formulazione è stata frequentemente fraintesa.

È importante precisare che il termine indicato nell’accordo del 2011 non costituiva un’autorizzazione a posticipare la formazione in sicurezza. La normativa, in particolare l’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, ha sempre stabilito che la formazione debba precedere l’inizio delle attività lavorative, soprattutto se queste comportano rischi specifici.

Dunque, i 60 giorni rappresentavano un limite massimo per concludere l’intero percorso formativo, ma non consentivano in alcun modo di impiegare un lavoratore senza prima averlo formato in modo adeguato.

IL NUOVO ACCORDO DEL 17 APRILE 2025 CHIARISCE DEFINITIVAMENTE LA QUESTIONE

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha eliminato ogni ambiguità. Il documento aggiorna le disposizioni precedenti e afferma in modo chiaro che la formazione deve avvenire prima che il lavoratore inizi a operare.

Tale aggiornamento è perfettamente in linea con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e riafferma un principio cardine della prevenzione: nessun lavoratore può essere esposto a rischi professionali senza aver prima ricevuto la formazione necessaria per affrontarli in sicurezza.

Per maggiori informazioni sui corsi inerenti la formazione generale e specifica contattaci!

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