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Author Archives: Cresco S.r.l.

Relazione EU-OSHA: Partecipazione dei lavoratori alla prevenzione dei DMS

Pubblicata da Eu-Osha una nuova relazione sui disturbi muscolo scheletrici per la campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2020-22 Alleggeriamo il carico.

I disturbi muscolo-scheletrici (DMS) lavoro-correlati hanno ripercussioni negative sulla salute di milioni di lavoratori europei, oltre che sulla produttività e sul bilancio delle imprese di tutti i settori. L’apporto dei lavoratori è indispensabile per risolvere queste importanti criticità. La relazione pubblicata da EU-OSHA, propone metodi per coinvolgere attivamente i lavoratori nella prevenzione dei DMS. Essa propone esempi pratici e studi di casi di luoghi di lavoro in cui i lavoratori hanno contribuito a risolvere con successo i rischi di DMS. Presenta altresì i fattori e le condizioni necessari per una partecipazione effettiva ed efficace dei lavoratori.

Rivolgendosi alle organizzazioni, comprese le piccole imprese, e ai responsabili politici, la relazione offre suggerimenti e orientamenti per gestire i rischi e mettere a punto interventi partecipativi nel settore dei DMS.

Clicca qui per consultare la relazione EU-OSHA.

REACH: Modifiche agli allegati da VI a X per la registrazione delle sostanze chimiche

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea del 25/03 il Regolamento (UE) 2022/477 della Commissione del 24 marzo 2022, che modifica agli allegati da VI a X del Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Il regolamento (CE) n. 1907/2006 impone specifici obblighi di registrazione ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori a valle affinché producano dati sulle sostanze che fabbricano, importano o utilizzano al fine di valutare i rischi che queste comportano e definire e raccomandare misure appropriate di gestione dei rischi. L’allegato VI del regolamento (CE) n. 1907/2006 stabilisce le prescrizioni in materia di informazioni, mentre gli allegati da VII a X fissano le prescrizioni in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori, rispettivamente, a una tonnellata, 10 tonnellate, 100 tonnellate o 1 000 tonnellate.

Le modifiche sono elaborate al fine di allineare la terminologia della classificazione delle sostanze pericolose a quella utilizzata nel Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP) e fornire istruzioni comprensibili in riferimento in particolare alla mutagenicità, alla tossicità acquatica, per la riproduzione o per lo sviluppo e in riferimento alle informazioni ecotossicologiche.

Il regolamento entra il vigore 20 giorni dopo la pubblicazione, il 14/04/2022 e si applica in ogni stato membro dal 14/10/2022.

Clicca qui per consultare il REGOLAMENTO (UE) 2022/477 DELLA COMMISSIONE del 24 marzo 2022.

Covid -19: Ordinanza Ministero della Salute e Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali

Con l’Ordinanza del 1° aprile 2022, pubblicata nella G.U. n.79, del 4 aprile, il Ministero della Salute ha provveduto all’adozione delle nuove linee guida approvate il 31 marzo 2022 dalla Conferenza delle Regioni e valide fino al 31 dicembre 2022.
“Gli indirizzi operativi contenuti nel precedente documento “Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” (prima versione maggio 2020) si sono dimostrati efficaci per favorire l’applicazione delle misure di prevenzione e contenimento nei diversi settori economici trattati, consentendo una ripresa delle attività economiche e sociali compatibile con la tutela della salute pubblica. In continuità con le prime Linee Guida, è stata mantenuta l’impostazione quale strumento sintetico e di immediata applicazione. Invece, gli indirizzi in esse contenuti sono stati progressivamente integrati, anche in un’ottica di semplificazione, con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati all’evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, tra cui la vaccinazione anti-COVID19 e l’introduzione progressiva della certificazione verde COVID-19. In particolare, si è ritenuto più utile rimarcare di volta in volta le misure di prevenzione sicuramente efficaci, in luogo di misure che, pur diffusamente adottate, non aggiungono elementi di maggiore sicurezza. Nel presente aggiornamento, le misure di prevenzione sono state ulteriormente semplificate e rese coerenti con l’attuale scenario epidemiologico, caratterizzato da una graduale riduzione complessiva dell’impatto sui sistemi ospedalieri e dalla verosimile evoluzione verso una fase di transizione rispetto all’attuale emergenza pandemica, in considerazione dell’immunizzazione conseguente alla campagna vaccinale e a quella determinata dalla guarigione.”
Le linee guida riportano alcune misure specifiche per i singoli settori di attività e per quanto concerne i corsi di formazione vengono riportate alcune misure integrative di maggiore dettaglio :

Privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.
Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni.
Gli spazi destinati all’attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), anche in relazione alle specificità del corso.
Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi delle singole attività.
La postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri dalla prima fila dei discenti.
Dovrà essere garantita la regolare igienizzazione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).
Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l’utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla igienizzazione frequente delle mani o dei guanti (se previsti).
Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l’allievo, il responsabile dell’azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.
CLICCA QUI per consultare il testo integrale delle Linee Guida per tutti i settori di attività.

 

Fine dello Stato di emergenza : Cosa cambia dal Primo Aprile 2022

Da Venerdì 1 Aprile rimane l’obbligo di indossare le mascherine tipologia FFP2 negli ambienti chiusi e luoghi con spettacoli aperti al pubblico, almeno sino al prossimo 30 aprile. Per quanto concerne i luoghi di lavoro, invece, sarà necessario indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie non necessariamente FFP2.

Altre novità introdotte con il nuovo Decreto :

  • Cessa la colorazione delle regioni per l’individuazione delle zone a rischio;
  • La capienza degli impianti sportivi viene riportata al 100% all’aperto e al chiuso;
  • Verranno introdotti nuovi protocolli e nuove linee guida con un’ordinanza del Ministero della Salute;
  • Gradualmente si passerà ad un superamento del Green Pass;
  • Eliminazione delle quarantene precauzionali.

Per quanto concerne strettamente l’accesso ai luoghi di lavoro, sempre dal 1° Aprile tutti, compresi gli over 50, potranno accedere al luogo di lavoro con il Green Pass Base e dal successivo 1° Maggio, anche questo verrà eliminato.

Resta però attivo, fino al 31 Dicembre 2022 l’obbligo vaccinale con relativa sospensione dal lavoro per esercenti di professioni sanitarie e lavoratori ospedalieri ed RSA che non si sottopongono alla vaccinazione.

Le disposizioni relative al lavoro agile semplificato o emergenziale sono prorogate fino al 30 giugno 2022 così come le disposizioni inerente ai lavoratori fragili, così come disposto da una Nota di Confindustria dello scorso 18 marzo relativa proprio alle prime indicazioni sul Decreto-legge Covid.

Per approfondire

LEGGI il Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n. 67  

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