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Author Archives: Cresco S.r.l.

Controlli sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro

Il Decreto Legge 146/2021 ha ridisegnato il quadro normativo dei controlli sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro: oggi la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta in tutti i settori produttivi anche dall’Ispettorato del Lavoro, al fianco della Azienda Sanitaria Locale.

Il potere ispettivo è orientato alla prevenzione e alla regolarizzazione attraverso l’utilizzo della prescrizione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 758/1994 e del rinvigorito potere di sospensione dell’attività imprenditoriale. Il decreto fiscale ha infatti riscritto la disciplina del provvedimento di sospensione dell’attività d’impresa. Il provvedimento di sospensione serve a far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori: lo scopo, quindi, è non consentire la prosecuzione delle lavorazioni in un luogo di lavoro considerato altamente a rischio.

Corsi di Aggiornamento Preposti – 6 Ore (programmazione biennale)

Come già anticipato nei precedenti articoli pubblicati sul nostro sito, nella nuova versione del D.Lgs. 81/08 trova spazio una modifica importante riguardo l’obbligo della formazione, che interessa non solo lavoratori e preposti, ma anche Datori di Lavoro e Dirigenti.

L’articolo 37, nel comma 7, prevede che il Datore di Lavoro, i Dirigenti e i Preposti ricevano un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nel comma 7-ter dello stesso articolo 37 viene  riportato che per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione, nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente in presenza (in questo specifico periodo di pandemia è possibile fare la formazione o l’aggiornamento dei preposti anche da remoto, in modalità sincrona; NON è invece possibile ottemperare all’obbligo formativo o di aggiornamento con la frequenza a corsi in e-learning).

L’aggiornamento dei preposti, poi, dovrà essere ripetuto con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

Da parte nostra c’è l’invito a programmare, fin da subito, gli aggiornamenti di 6 ore per i corsi preposti effettuati negli anni 2017-2018-2019 (e quindi scaduti), in base alla nuova programmazione biennale.

FORMAZIONE DATORI DI LAVORO: Le modifiche al Testo Unico Sicurezza

Il decreto legge 146/2021 ha comportato diverse importanti modifiche nel D. Lgs. 81/08; di interesse le novità introdotte riguardo la formazione dei datori di lavoro.

La modifica all’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 comporterà che, entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotti un accordo nel quale provveda all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del D.Lgs. 81/08 in materia di formazione, in modo da garantire:

  1.  L’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  2.  L’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Al comma 5 si introduce l “l’obbligo di tracciamento in apposito registro, anche informatizzato, degli interventi di addestramento effettuati, definiti come prove pratiche per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale.

Al comma 7 dell’articolo, ora sostituito, il Datore di Lavoro va ad aggiungersi alle figure dei dirigenti e preposti, quale soggetto di un’adeguata e specifica formazione e dell’aggiornamento periodico con cadenza almeno biennale (questo valido solo per i preposti (art. 37 comma 7-ter) in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro; formazione e aggiornamento dei preposti dovranno essere svolti in presenza.

Clicca qui per consultare il testo del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 coordinato con le modifiche apportate dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215  

 

 

 

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