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Author Archives: Cresco S.r.l.

Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali : Versione 2 Dicembre 2021

Il Ministro della Salute, con ordinanza del 2 dicembre 2021, ha adottato una nuova versione delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, revisionate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome alla luce del parere e delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico.

Di seguito, le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” in riferimento alla voce CORSI DI FORMAZIONE (PAGG. 32/33) :


Le presenti indicazioni si applicano alle attività formative, diverse dalle attività scolastiche, educative, formative  e universitarie di cui al decretolegge 52/2021 e s.m.i., da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali.


Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.

Rendere disponibile prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all’attività, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l’utilizzo frequente.

Mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.

Privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.

Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni.

Gli spazi destinati all’attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio).

E’ necessario assicurare l’uso della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi delle singole attività.

La postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri dalla prima fila dei discenti.

Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).

Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l’utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti (se previsti).

E’ obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli  impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore,
garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.

Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà
essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l’allievo, il responsabile dell’azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

 

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Decreto Green Pass sul lavoro: è Legge il DL 127, ecco le novità per i lavoratori

Nella Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la conversione in legge (con alcune modifiche) del Decreto Legislativo n. 127 del 2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” all’interno del quale vi sono alcune novità, tra cui quella sulla gestione dei controlli del Green Pass.

Una delle principali modifiche riguarda  la possibilità per i lavoratori di richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro la copia della propria certificazione verde COVID-19 in modo da essere esonerati dai controlli all’ingresso del proprio posto di lavoro per tutta la durata della relativa validità.

Questa possibilità faciliterà sicuramente la gestione dei controlli Green Pass, ma allo stesso tempo porterà ad ulteriori adempimenti da parte dei datori di lavoro, evidenziando in particolar modo problematiche relative alla privacy. Il Garante della Privacy si è già mobilitato segnalando agli organi governativi alcuni punti critici relativi proprio alla conservazione del Green Pass da parte del datore di lavoro, così come il trattamento degli stessi dati contenuti nella certificazione verde.

Consulta qui il DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 

Decreto controlli antincendio per i luoghi di lavoro

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto contenente “criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.”

Il decreto entrerà ufficialmente in vigore a un anno dalla sua pubblicazione (avvenuta il 29 Ottobre 2021), stabilendo i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, ma anche le misure precauzionali di esercizio. Esso si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti nell’art. 62 del D.Lgs. 81/2008 ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili. La principale novità dell’emissione del decreto è l’introduzione della figura di tecnico manutentore qualificato, cioè la persona fisica, la quale è in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’Allegato 2 “Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio” dello stesso decreto. Questi devono eseguire gli interventi di manutenzione e controllo secondo i criteri indicati nell’Allegato I “Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio”.

Misure urgenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro : Decreto 146/2021

Lo scorso 22/10/2021 è stato emanato il decreto 146/2021 contenente le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare si è sottolineata l’importanza delle troppi morti bianche che purtroppo hanno caratterizzato questo 2021.

In merito a ciò, il Governo, ha ritenuto importante porre maggiore attenzione a questo problema apportando diverse modifiche al precedente decreto:

  • Rafforzamento dell’attività di coordinamento ed ispettiva, tesa a prevenire le situazioni di illegalità e di pericolo;
  • Inasprimento delle sanzioni nei confronti delle imprese inadempienti, sia di quelle che non abbiano posto in essere le misure previste dal D.lgs. 81/2008, sia quelle in cui sono individuati lavoratori irregolarmente assunti o addirittura “al nero”.
  • Per prevenire questo rischio, il decreto appena emanato prevede un rafforzamento del ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Particolarmente importante è stata la decisione del personale dell’Ispettorato in materia, che va a integrare un apposito capitolo dell’INL stesso, finalizzato a finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro oltre all’aumento dell’organico. Infatti è prevista l’assunzione di 1.024 unità e un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione idonea per poter svolgere l’attività di vigilanza. Vengono anche  definiti gli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi e per i quali non sarà più richiesta alcuna “recidiva” ai fini dell’ adozione del provvedimento che  scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche .

Nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare, il soggetto sospeso, deve pagare una somma pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari ed a 5.000 euro se sono impiegati più di cinque lavoratori irregolari. Finora, la sanzione era pari a euro 2.000, a prescindere dal numero dei lavoratori. A tal fine sono state individuate tre soglie: euro 3.000, euro 2.500 oppure euro 300 per ciascun lavoratore interessato, anche qui con un notevole aggravio rispetto alla situazione precedente, quando la sanzione era pari a euro 3.200 a prescindere dal tipo di violazione accertata.

L’imprenditore sospeso che non chieda la revoca e non rispetti la sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro oppure con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

FONTE : GAZZETTA UFFICIALE

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