Open

Blog

D.M. 2 Settembre 2021 : Quali sono i requisiti di qualificazione dei docenti antincendio ?

Il D.M. 2 Settembre 2021 stabilisce i requisiti teorici e pratici per i docenti dei corsi antincendio, che riportiamo di seguito :

Formazione teorica e pratica :

Oltre che una formazione scolastica almeno di scuola superiore di secondo grado, bisogna essere in possesso di uno dei seguenti requisiti :

  • esperienza documentata di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio sia teorica che pratica;
  • avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato da parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco secondo quanto previsto dall’ALLEGATO V;
  • essere iscritto nell’elenco ex 818 (D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139) e aver frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
  • rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti, direttivi, ispettori antincendio nonché dei corrispondenti ruoli speciali.

Formazione teorica:


I docenti devono aver conseguito il diploma di scuola superiore di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • esperienza documentata di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio teorica;
  • avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo B erogato da parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo quanto previsto dall’ALLEGATO V;
  • essere iscritto nell’elenco ex 818 (D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139);
  • rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti, direttivi, ispettori antincendio nonché dei corrispondenti ruoli speciali.

Alla data di entrata in vigore del decreto si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni, con almeno quattrocento ore di docenza.

Per quanto riguarda l’ aggiornamento dei formatori: i docenti devono seguire specifici corsi di aggiornamento con cadenza quinquennale secondo quanto previsto dall’ALLEGATO V.

 

I nostri docenti sono in possesso dei nuovi requisiti previsti dalla normativa e sono professionisti con comprovata esperienza in materia formazione antincendio.
Organizziamo ed eroghiamo corsi di formazione validi per tutti i livelli di rischio.

Per maggiori chiarimenti : segreteria@crescosrl.net

Dai VVF : Nuove indicazioni applicative su formazione antincendio

Sono state pubblicate dai Vigili del Fuoco le indicazioni applicative del Decreto “GSA” – Decreto del Ministero dell’Interno del 2 settembre 2021 dal titolo “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81″.

Il Documento raccoglie indicazioni per una corretta applicazione di quanto previsto dal decreto ed è articolato in due parti che riguardano:

  • Prima parte – i formatori degli addetti antincendio, requisiti, formazione, abilitazione e aggiornamento;
  • Seconda parte – la designazione, la formazione, l’abilitazione e l’aggiornamento degli addetti antincendio.

Nella prima parte si fa particolare riferimento a :

  • organizzazione dei corsi per gli aspiranti formatori;
  • argomenti da trattare nei moduli teorici (da 1 a 8);
  • argomenti da trattare nel modulo 9 (che collega la parte teorica con quella pratica);
  • argomenti da trattare nel modulo 10 riguardo l’utilizzo dei presidi anticendio (estintori, reti idranti, attrezzature di protezione individuale);
  • modalità di abilitazione dei formatori addetti antincendio (commissioni e prove d’esame),
  • attestazione dei requisiti dei formatori degli addetti antincendio ed il loro aggiornamento.

 

Nella seconda parte, invece, si fa riferimento alla formazione degli addetti antincendio, in particolare riguardo:

– la designazione e la formazione degli addetti antincendio;

– l’ individuazione delle tipologie di corso (di seguito indicate) :

  • 1-FOR – Conoscenza delle varie tipologie di estintori + Prova pratica di utilizzo di estintore;
  • 2-FOR – Conoscenza delle varie tipologie di estintore + Conoscenza delle reti idranti e dei componenti + Prova pratica di utilizzo di estintore + Prova pratica di utilizzo di componenti delle reti idranti;
  • 3-FOR – Conoscenza delle varie tipologie di estintore + Conoscenza delle reti idranti e dei componenti + Prova pratica di utilizzo di estintore + Prova pratica di utilizzo di componenti delle reti idranti + Conoscenza delle attrezzature di protezione individuale.

Vengono descritte le procedure amministrative per lo svolgimento dei corsi da parte delle strutture periferiche dei CNVVF, nello specifico le modalità di presentazione delle domande e le relative tariffe; l’articolazione delle prove d’esame, e le indicazioni riguardo l’aggiornamento degli addetti antincendio.

Per quanto riguarda la formazione pratica per i corsi di tipo 1FOR, 2FOR, 3FOR, quest’ultima deve prevedere i contenuti minimi riportati nelle omologhe tabelle dell’allegato III al decreto. A tale proposito si evidenzia che il D.M. 2 settembre 2021 ha introdotto la formazione pratica anche per i corsi di livello più basso (1FOR), limitatamente alla conoscenza e all’uso degli estintori portatili. (La prova non era prevista nel corso rischio basso nel D.M. 10/3/98).

Le indicazioni dei VVF sulla formazione pratica nei corsi antincendio inoltre specificano che:

  • potranno essere previste prove di spegnimento su appositi focolari, anche con l’utilizzo di simulacri, privilegiando per lo spegnimento l’uso di estintori ad acqua;
  • tutti i partecipanti alle prove pratiche dovranno indossare casco, protezione degli occhi (visiera o occhiali specifici), guanti da lavoro (conformi almeno UNI EN 388), questi ultimi
    portati dal discente
     e calzature chiuse con buona aderenza al suolo;
  • l’intervento formativo pratico prevederà una fase di introduzione alle attrezzature, che rafforzerà l’apprendimento già svolto in fase teorica, e una fase pratica, con utilizzo delle attrezzature previste dai programmi indicati nel D.M. 2/9/21;
  • le prove con idranti, laddove previste, dovranno comprendere l’erogazione dell’acqua.

Per quanto riguarda le attrezzature da utilizzare durante le prove pratiche dei corsi antincendio, di seguito quanto previsto dal D.M. 2/9/21:

Tipologia di corso Attrezzature da utilizzare nella prova pratica
Corso tipo 1-FOR Estintori, preferibilmente a base d’acqua
Corso tipo 2-FOR Estintori Idranti a cassetta UNI 45 Naspi
Corso tipo 3-FOR Estintori Idranti a cassetta UNI45 Naspi Idranti soprasuolo con corredo UNI70 Idranti sottosuolo con corredo UNI70

Infine, la formazione e l’esame sui componenti delle reti idranti, laddove previsti, potranno avvenire utilizzando le dotazioni presenti nelle aziende, che ordinariamente sono sedi di formazione, ovvero, in particolare presso le sedi VF, attraverso le attrezzature predisposte a scopo didattico.

Quando entra in vigore?

Il DM 2/9/2021 sarà in vigore dal prossimo 4 ottobre 2022, un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Clicca qui per consultare il documento

Nuovo Accordo per la formazione : Sarà pronto per il 30 Giugno?

La Legge 215/2021 specifica che “entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

  1. L’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  2. L’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.

Ad oggi, non ci sono garanzie che saranno rispettati i termini per l’emanazione del nuovo Accordo Stato-Regioni entro la data del 30 giugno 2022.

In assenza, quindi, di una nuova versione, sarà da ritenersi valido l’attuale Accordo Quadro sulla formazione così come stabilito anche dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, il quale, con la circolare n.1/2022 sottolinea che nel caso l’Accordo Stato Regioni non fosse stato presentato entro la data del 30 giugno 2022, per quanto concerne la formazione per i dirigenti e i preposti dovrà essere effettuata secondo i dettami stabiliti dall’Accordo vigente n.221 del 21 dicembre 2021. Quindi, il mancato aggiornamento biennale (richiesto dal D.Lgs 81/08), non verrà sanzionato in quanto, come detto, rimarrà in vigore l’attuale periodicità, così come i contenuti, degli attuali accordi.

Inoltre, specifichiamo che la formazione base del preposto o il suo ultimo aggiornamento fatto prima del 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della Legge di conversione) è valida fino al 21 dicembre 2023 in quanto la normativa non può essere retroattiva per Costituzione.

Clicca qui per consultare la circolare n.1/2022 – INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro)

Formazione in materia di sicurezza : Equiparata la formazione in videoconferenza alla formazione in presenza

E’ stato approvato in via definitiva la conversione in legge con modificazioni del DL 24/2022, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Al suo interno, l’Articolo 9-bis (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro) che consente, ai fini della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro l’erogazione della formazione con la modalità in presenza e la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona. Sono da escludersi quelle attività formative per le quali sono previste un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.

Di seguito il testo dell’articolo:

Articolo 9-bis.

(Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

“Nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.”

X