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Sicurezza sul lavoro: Cos’è la delega di funzioni?

La normativa riguardo la delega di funzioni è contenuta all’interno del Testo Unico sulla sicurezza e indica le modalità per effettuarla, ma anche quegli obblighi che il datore di lavoro non può delegare. Il D.Lgs. 81/08, ha previsto la possibilità di delega di funzioni, per conferire le competenze organizzative e gestionali a un terzo soggetto che sia in azienda o esterno.

La delega viene definita come: “l’atto organizzativo interno all’impresa,  con il quale un soggetto a ciò abilitato, il delegante – in presenza di determinati requisiti  oggettivi e soggettivi, positivi e negativi trasferisce ad un altro soggetto, il delegato, doveri originariamente gravanti su di lui, il cui omesso o negligente impedimento può dare luogo a responsabilità penale”.

La delega è possibile e legittima in base alle dimensioni aziendali, all’effettivo trasferimento dei poteri, alle effettive capacità del soggetto delegato.

Il Datore di lavoro può incaricare, con delega, dirigenti, preposti, responsabili del servizio, tecnici, consulenti ad attuare gli obblighi previsti dalla normativa della sicurezza sul lavoro.

La validità della delega

La delega deve essere specifica, redatta in forma scritta ed accettata. Il soggetto delegato non può trasmettere la delega ad altri soggetti.

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

  1. che essa risulti da atto scritto recante data certa;
  2. che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  3. che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  4. che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  5. che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Vi sono, tuttavia, delle attività che non possono essere delegate dal Datore di Lavoro, come specificato all’articolo 17. Esse sono:

  • Valutazione dei rischi (con conseguente elaborazione del DVR);
  • Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Sub Delega

Il Dgs. 81/2008 prevede e disciplina la “subdelega”, la quale consente che il soggetto delegato, previa intesa col datore di lavoro possa a sua volta subdelegare i propri compiti parzialmente o integralmente, rispettando però le condizioni di validità ed efficacia della delega, compreso l’obbligo di vigilanza. Quest’ultimo tuttavia non potrà effettuare alcuna ulteriore subdelega.

Per maggiori informazioni scrivi a segreteria@crescosrl.net o contattaci al numero 0776 18151

 

 

Formazione Sicurezza: Bozza Nuovo Accordo Stato-Regioni

E’ stata pubblicata la bozza del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Formazione, in attesa di approvazione.

La bozza introduce alcune novità e modifiche rispetto all’Accordo vigente, che saranno oggetto di discussione e confronto nei prossimi giorni. Di seguito, le principali novità e criticità che EFEI Organismo intende sottoporre:

NOVITA’

  • Associazioni datoriali e sindacali autorizzate a fare formazione: solo quelle che compongono Organismi Paritetici (OP) inseriti nel repertorio di cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/08.

  • Corso lavoratori: scompare la classificazione basso/medio/alto. La formazione specifica ha una durata minima di 6 ore per tutti e deve essere commisurata ai rischi effettivi e mansione.

  • Corso preposti: durata minima di 12 ore e non più di 8.

  • Corso dirigenti: durata minima di 12 ore e non più di 16, con un modulo aggiuntivo “Cantieri” di 6 ore.

  • Corso datori di lavoro: durata minima di 16 ore, con un modulo aggiuntivo “Cantieri” di 6 ore, anche se non svolgono direttamente i compiti di RSPP.

  • Corso RSPP per datori di lavoro: scompare la classificazione basso/medio/alto. La formazione si articola su vari moduli di cui uno comune e 4 integrativi in base alle Macrotipologie Ateco, analogamente a quanto già in vigore per RSPP/ASPP.

  • Ambienti confinati: vengono regolamentati corso (durata minima di 12 ore) e requisiti docenti.

  • Attrezzature di lavoro: vengono inserite nuove attrezzature relativi corsi (Carri raccoglifrutta 8 ore, Caricatori per la movimentazione materiali, Carriponte durata variabile in base alla conformazione).

CRITICITA’

  • La limitazione delle associazioni datoriali e sindacali autorizzate a fare formazione: potrebbe limitare la scelta dei soggetti formatori con il rischio di aumento dei costi per le imprese.

  • La riduzione della durata del corso per i preposti: potrebbe non essere sufficiente per garantire una formazione adeguata.

  • La durata del corso per i datori di lavoro non RSPP: potrebbe essere eccessiva per le piccole imprese.

EFEI Organismo ritiene che le novità introdotte dalla bozza siano positive, in particolare la regolamentazione del corso per i preposti e la nuova struttura del corso RSPP per datori di lavoro. Inoltre, si ritiene che la limitazione delle associazioni datoriali e sindacali autorizzate a fare formazione avrà senz’altro un impatto importante sulla scelta dei soggetti formatori e sui costi per le imprese.

Cliccando qui  è possibile visionare in anteprima la bozza in revisione del Nuovo Accordo Stato Regioni.

 

Fonte EFEI – ente paritetico bilaterale nazionale per la formazione

Riunione periodica: Cosa è e perchè è così importante?

Un momento importante di comunicazione tra i soggetti aziendali è la Riunione Periodica, che ha la funzione di monitorare costantemente i comportamenti dei lavoratori per prevenire i rischi di infortuni e malattie professionali ed individuare le azioni che conducono ad un miglioramento complessivo della sicurezza aziendale.

Come si svolge la riunione periodica?

Il datore di lavoro ha l’obbligo di indire una riunione periodica almeno una volta l’anno, nelle unità produttive che hanno più di 15 lavoratori. Nella riunione periodica vengono riesaminati il Documento di Valutazione dei Rischi, l’andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della Sorveglianza Sanitaria, considerando le variazioni di esposizione al rischio a cui sono stati sottoposti i lavoratori nel periodo esaminato o quelle che potranno esserci nell’immediato futuro.

Durante la riunione periodica vengono programmati tutti gli interventi necessari a ridurre il rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori, derivante da eventuali nuove condizioni di lavoro o dall’introduzione di nuove attrezzature da lavoro o tecnologie da utilizzare. Viene quindi operata una revisione di tutti i rischi e tutti i dispositivi di protezione collettivi e individuali presenti e definito se necessario comprarne di nuovi. Dalla riunione periodica, infine, deve essere redatto un verbale, firmato da tutti i partecipanti e messo loro a disposizione per la consultazione.

Chi partecipa alla riunione periodica?

Partecipano il datore di lavoro o suo delegato, l’RSPP, il Medico competente e i Rappresentanti deli lavoratori per la sicurezza (RLS).

Ogni quanto si deve effettuare la riunione periodica?

L’art.35 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che la riunione periodica è obbligatoria per le unità produttive che occupano più di 15 lavoratori e deve essere indetta almeno una volta l’anno, ma vista la sua efficacia nella gestione dei rischi aziendali , può essere indetta anche più volte nell’arco di un anno o comunque ogni qualvolta esistano significativi cambiamenti strutturali, organizzativi, tecnologici, che possano esporre i lavoratori a nuovi rischi. Per lo stesso motivo le unità produttive con meno di 15 lavoratori anche se non sono obbligate a farlo, possono indire una riunione periodica; in genere è il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza che la richiede al datore di lavoro, se lo ritiene necessario.

Corsi Antincendio: Classificazioni, modalità formative e aggiornamento

Secondo il D.Lgs. 81/08, le aziende devono nominare obbligatoriamente almeno un dipendente interno o collaboratore, responsabile del servizio antincendio. 

Quale formazione deve svolgere l’addetto antincendio?

Le persone nominate a ricoprire il ruolo di Addetto Antincendio, devono seguire dei corsi di formazione e di aggiornamento, la cui durata varia in base alla classificazione del rischio incendio dell’azienda. Vengono infatti individuate attività con livello 3 (ex rischio alto), livello 2 (ex rischio medio), livello 1 (ex rischio basso).

Il rischio incendio dipende dalla tipologia dell’attività svolta, dalla presenza di persone/affollamento, dal fabbricato o attività soggetta a controlli di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 (ex DM 16 febbraio 1982).

Il DM 02/09/2021 – Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è il Decreto che sostituisce il precedente D.M. 10 marzo 1998 sulla gestione e formazione antincendio sui luoghi di lavoro (sono abrogati l’art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del D.M. 10 marzo 1998), entrato in vigore il 4 ottobre 2022 (un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Come posso classificare il rischio incendio della mia azienda?

Come evidenziato in un precedente articolo, con il nuovo decreto ministeriale sono state introdotte nuove denominazioni per i percorsi formativi, suddividendoli in tre gruppi in base al livello di rischio dell’attività. Nel dettaglio rientrano nel livello 3 le seguenti attività:

  • stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
  • fabbriche e depositi di esplosivi;
  • centrali termoelettriche;
  • impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  • impianti e laboratori nucleari;
  • depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
  • attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
  • aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
  • interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
  • alberghi con oltre 200 posti letto;
  • strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
  • scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
  • uffici con oltre 1.000 persone presenti;
  • cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
  • cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
  • stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36

Rientrano nel livello 2 le seguenti attività:

  • i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I del DPR n. 151/2011, con esclusione delle attività di livello 3;
  • i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

Rientrano nel livello 1 le attività non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

Quali sono le modalità formative previste per i corsi di formazione antincendio livello 1?

I lavoratori incaricati di svolgere la funzione di Addetti Antincendio in aziende di Livello 1 (ex Rischio Basso) devono frequentare un corso di formazione della durata minima pari a 4 ore:

2 ore di modulo teorico e 2 ore di modulo pratico.

Quali sono le modalità formative previste per i corsi di formazione antincendio livello 2 ?

La durata minima del corso di formazione per Addetti Antincendio delle aziende di Livello 2 (ex Rischio Medio) è pari a 8 ore:

5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico.

Quali sono le modalità formative previste per i corsi di formazione antincendio livello 3 ?

Secondo quanto previsto dalla normativa, il corso di formazione per Addetti Antincendio per aziende di Livello 3 (ex Rischio Alto) deve avere durata minima pari a 16 ore:

12 ore di modulo teorico e 4 ore di modulo pratico.

La formazione può essere erogata on line?

Per quanto rigaurda la parte teorica, quest’ultima può essere erogata sia in presenza sia on line (videoconferenza – FAD Sincrona), con il ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, no assoultamente in e-learning.

La parte pratica, invece, deve essere svolta esclusivamente in presenza.

Qual è la durata dell’aggiornamento per gli addetti antincendio?

Secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021, per tutti gli addetti antincendio formati prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto (cioè prima del 04/10/2022), il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima formazione. Se, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, dovessero essere trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultimo corso, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato frequentando un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso (quindi entro il 04/10/2023).

La durata dei corsi di aggiornamento per Addetti Antincendio è stabilita dal Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 e varia in base al rischio dell’azienda:

  • Aggiornamento addetto antincendio in aziende di Livello 1 (ex Rischio Basso): 2 ore (formazione pratica);
  • Aggiornamento addetto antincendio in aziende di Livello 2 (ex Rischio Medio): 5 ore (2 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico);
  • Aggiornamento addetto antincendio in aziende di Livello 3 (ex Rischio Alto): 8 ore (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico).

Contattaci per scoprire nostri corsi antincendio tenuti da docenti qualificati ai sensi del DM 02/09/2021

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