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Acustica – Determinazione dell’immissione sonora con tecnica del manichino

Lo scorso 6 maggio è entrata in vigore la nuova normativa UNI EN ISO 11904-2:2021 dal titolo “Acustica – Determinazione dell’immissione sonora dovuta a sorgenti sonore poste in prossimità dell’orecchio – Parte 2: Tecnica con manichino”.

La normativa va a specificare il quadro di base delle metodologie di misurazione atte alla valutazione dell’immissione del suono da sorgenti sonore vicine all’apparato uditivo dell’utilizzatore.

Il campo di applicazione di tale normativa è relativo a tutte le attività ove si verifichi l’esposizione a sorgenti rumorose molto vicine, come ad esempio durante le prove dell’attrezzatura sul posto di lavoro relativamente al suono da auricolari o protezioni acustiche con dispositivi di comunicazione audio.

La tecnologia utilizzata è quella definita “Con Manichino”, nella quale è appunto utilizzato un manichino dotato di simulatori auricolari comprensivi di microfoni. I valori misurati sono poi convertiti nei corrispettivi livelli di campo libero o di campo diffuso. Tali livelli vengono forniti nella UNI EN ISO 11904-2:2021 come livelli di pressione sonora continui equivalenti ponderati.

Il documento di questa normativa uni è applicabile a tutta la gamma di frequenze udibili dai 20 Hz fino ai 10kHz, per frequenze maggiori a tale soglia è possibile fare riferimento alla prima parte della normativa, pubblicata nel 2006 la quale tiene conto di ulteriori 6 kHz.

 

Obbligo aggiornamento corsi di formazione sicurezza : DPCM 2/3/2021 e Nuovo Protocollo 2021

Con il DPCM 2/3/2021 e con il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, sono cessati i termini della sospensione dell’aggiornamento dei corsi formazione sicurezza.

Nel DPCM 2/3/2021, è acconsentita la formazione in presenza, anche nelle zone rosse, con la sola limitazione di formare solo i lavoratori dell’azienda stessa, venendo a decadere la sospensione (che era entrata in vigore a causa dell’emergenza covid) dei rinnovi dei corsi di formazione.

Nel nuovo protocollo viene eliminata la previsione (che era presente nella versione precedente del 24/4/2020) in base alla quale il mancato completamento dell’aggiornamento dei corsi di formazione sicurezza non comporta la decadenza del ruolo.

Dal 6/4/2021, dunque, è obbligatorio effettuare regolarmente gli aggiornamenti della formazione in ambito sicurezza e salute sul lavoro (primo soccorso, antincendio, carrelli elevatori ecc.) pena la decadenza dell’abilitazione.

 

Quando formare i nuovi assunti?

Da un punto di vista logico, prima si forma e addestra il lavoratore, e poi può essere utilizzato nell’attività lavorativa. Questo vale in generale. Vale a maggior ragione in ambito sicurezza e salute sul lavoro, dove la formazione e l’addestramento costituiscono una misura di prevenzione e protezione contro infortuni e malattie professionali. Pertanto un lavoratore non formato e addestrato non può essere adibito ad attività lavorative.

Per questo motivo bisogna stare molto attenti ad utilizzare i 60 giorni di ritardo che l’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 consente per la conclusione della formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti.

A nostro avviso tale ritardo di 60 giorni può andare bene solamente per attività a basso rischio infortunistico, come per esempio la mansione degli impiegati.

Non è a nostro avviso accettabile che lavoratori inquadrati in mansioni ad elevato rischio specifico, o utilizzatori di attrezzature pericolose, inizino la loro attività senza una specifica e adeguata formazione e addestramento. In caso di infortunio grave difficilmente potremmo utilizzare a nostra discolpa il ritardo concesso dall’accordo Stato Regioni.

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Cresco
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