Open

Daily Archives: 10 Gennaio 2022

Finanziamento delle attività di formazione continua dei Dirigenti delle aziende aderenti al Fondo FonARCom

Sono finanziabili con contributo a fondo perduto (importo massimo concedibile per singolo dirigente € 15.000,00) i piani formativi rivolti ai dirigenti aziendali e sviluppati sulle seguenti tematiche prioritarie di intervento:

  • Formazione continua per la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione alla salvaguardia psico-fisica del lavoratore nel rispetto delle sue mansioni e dell’incarico contrattuale assunto. La tematica tiene conto, in particolare, di tutte quelle realtà che per loro natura sono più esposte ai fattori di rischio e pertanto necessitano di determinate procedure di sicurezza anche ad impatto ambientale;
  • Formazione continua per l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore in generale e con particolare attenzione al tema di innovazione ed impiego di tecnologie moderne, all’introduzione di tecniche e pratiche dell’organizzazione e della produttività tali da consentire un giusto equilibrio tra performance ed investimenti;
  • Formazione continua per l’allineamento delle competenze aziendali in tema di internazionalizzazione, con particolare attenzione ad una visione europeistica del mercato del lavoro e degli ambienti produttivi tali da garantire un’effettiva capacità di posizionamento nei più ampi contesti internazionali.

Le domande possono essere presentate dalle ore 09.00 del 10/01/2022 rispettando le seguenti scadenze:

  • 30/09/2022 ore 16.00 – Termine ultimo di invio telematico dei PF alle Parti Sociali per la condivisione;
  • 31/10/2022 ore 16.00 – Termine ultimo di invio telematico al Fondo dei PF condivisi positivamente dalle Parti Sociali.

Contattaci per maggiori informazioni :

E-mail: segreteria@crescosrl.net – Tel : 0776 18151

Il ruolo del preposto: novità in materia di formazione e aggiornamento (le modifiche al D.Lgs.81/08)

La Legge 215/2021 di conversione del D.L.146/2021, ha così modificato il D.Lgs.81/08, con importanti novità che riguardano la figura del preposto:

1) Ha introdotto il seguente obbligo : nell’art.18 c.1 (obblighi del datore di lavoro e dirigente):
«Individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività».

2) Ha sostituito la lettera a) dell’art.19 c.1 (obblighi del preposto) con la seguente:
«a) Sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti». Inoltre ha introdotto nell’art.19 c.1 il seguente obbligo: «In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate».

3) Ha introdotto nell’art.26 il seguente comma 8-bis:
«Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto».

Per quanto concerne le novità in materia di formazione e aggiornamento:

4) Ha sostituito il comma 7 dell’art.37 con il seguente:
«Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo».

5) Ha introdotto nell’art.37 il comma 7-ter:
«Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi al fine di assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti. ».

Novità anche in materia di addestramento: l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato. 

Sono previste inoltre nuove sanzioni per il Datore di lavoro e il Dirigente: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro in caso di omessa individuazione del preposto o dei preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19 del D.lgs. 81/2008.
Nuove sanzioni per il preposto: l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 446,72 a 1.340,18 euro per la violazione da parte del preposto dei nuovi obblighi di vigilanza e di intervento sopra descritti.

X