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Formazione Sicurezza Sul Lavoro: La formazione dovrà essere aggiornata finito lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19

Come ormai ben sappiamo, la pandemia da virus SARS-Cov-2 ha richiesto l’adozione di misure anti contagio tra cui il distanziamento sociale e il divieto di aggregazione. Questo ha bloccato la formazione in presenza, proprio in un momento in cui era necessario erogare formazione proprio sul virus e le misure da adottare. In relazione a quanto indicato dalla lettura coordinata del decreto legge 125/2020, della legge di conversione 159/2020 e del decreto legge 18/2020, tutti gli attestati relativi ai corsi di formazione in scadenza durante il periodo di emergenza conservano la loro validità fino ai novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con la Delib. P.C.M. 21/04/2021, pubblicata nella G.U. 30/04/2021, n. 103, è stato prorogato fino al 31/07/2021 lo stato di emergenza, di conseguenza, tutti gli attestati relativi ai corsi di formazione in scadenza durante il periodo di emergenza, conservano la loro validità fino al 29/10/2021.

 

Fondimpresa: Revoca della sospensione delle attività in presenza

Il Consiglio di Amministrazione, alla luce del miglioramento della situazione sanitaria relativa al COVID-19, ha deliberato nella seduta del 15 giugno 2021:

  • la revoca, a partire dalla giornata del 5 luglio 2021della sospensione della realizzazione delle attività formative in presenza.

Resta ferma la possibilità di convertire fino al 31 dicembre 2021, per i piani presentati e/o finanziati entro il 30 settembre 2021, le attività formative previste in modalità di aula frontale, di coaching e di action learning in modalità videoconferenza come da delibera CdA del 24 marzo 2021 e la possibilità di convertire le attività formative previste in modalità affiancamento nella modalità training on the job come da delibera CdA del 20 gennaio 2021.

Covid 19: Nuove aree bianche

Con l’avanzare della campagna vaccinale relativa al virus SARS-CoV-2, aumentano sempre di più le Regioni in “area bianca”.

Il 14 giugno 2021, è entrata infatti in vigore, la nuova ordinanza che dispone il passaggio delle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e la Provincia Autonoma di Trento in area bianca.

Come riportato nelle “Indicazioni comuni per le riaperture delle attività economiche e sociali nelle zone bianche da inserire nelle ordinanze regionali” – documento deliberato e approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 28 maggio – ‘fermo restando l’applicazione delle misure di prevenzione sanitaria di cui alla normativa nazionale e alle linee guida ex art. 12 del d.l. 65/2021, è prevista l’anticipazione delle date di riapertura, rispetto a quelle previste dal decreto-legge n.52/2021 e dal decreto-legge n.65/2021, per le seguenti attività:

  • parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d’intrattenimento per famiglie);
  • piscine e centri natatori in impianti coperti;
  • centri benessere e termali;
  • feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all’aperto e al chiuso;
  • fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni;
  • eventi sportivi aperti al pubblico, diversi da quelli di cui all’art. 5 del d.l. 52/2021, che si svolgono al chiuso;
  • sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò;
  • centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  • corsi di formazione”.

 

Quindi, non essendo più in vigore le restrizioni previste dal citato Capo III del DPCM del 2 marzo 2021, le attività di formazione possono svolgersi in presenza, nel rispetto di tutte le misure anti contagio previste dalla normativa nazionale e regionale vigente e da Linee guida e Protocolli per la sicurezza approvati per i singoli settori.

La formazione è legata all’ATECO?

Quando è uscito l’accordo Stato Regioni del 2011 che stabiliva gli obblighi formativi e le durate in funzione del settore Ateco di appartenenza ci siamo subito accorti dell’errore.

L’ATECO è una suddivisione delle attività economiche per fini statistici, non per “tipologie” di rischio.

L’accordo Stato Regioni del 2011 riporta un allegato con un elenco di codici Ateco, cui corrispondono dei diversi livelli di rischio dell’attività.

Ci sono 3 livelli di rischio (basso, medio ed elevato) cui corrisponde una diversa lunghezza della formazione sui rischi specifici (4, 8 e 12 ore minime rispettivamente).

Quindi in pratica la quantità di formazione sui rischi specifici necessaria, dipende dal codice Ateco.

Dopo alcuni mesi di discussioni è emerso che una organizzazione, può appartenere a un codice Ateco ad alto rischio (ad esempio le aziende manifatturiere), ma al loro interno ci sono mansioni a basso rischio, come per esempio gli impiegati. Che senso ha costringere gli impiegati ad fare un corso da 12 ore?

E’ anche emerso che alcuni settori apparentemente a basso rischio (come per esempio attività commerciali) proprio a basso rischio non sono, come per esempio la commercializzazione di prodotti chimici o cancerogeni per alcuni settori, o addirittura aziende che rientrano nelle aziende a rischio di incidente rilevante di cui alla direttiva Seveso.

Il 25 Luglio del 2012 è uscito un accordo Stato Regioni “interpretativo” che di fatto ha modificato quelli precedenti del 2011 che ha sancito un principio che bisogna tenere bene a mente:

La formazione sui rischi specifici non va fatta basandosi sul codice Ateco, ma sui rischi realmente presenti: le mansioni a basso rischio possono fare solo 4 ore; le mansioni con rischi elevati e variegati devono fare una formazione che dipende dall’esito della valutazione dei rischi.

Sempre per tale motivo è opportuno che l’attestato della formazione riporti gli argomenti della formazione effettuata.

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