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Monthly Archives: Novembre 2021

Decreto Green Pass sul lavoro: è Legge il DL 127, ecco le novità per i lavoratori

Nella Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la conversione in legge (con alcune modifiche) del Decreto Legislativo n. 127 del 2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” all’interno del quale vi sono alcune novità, tra cui quella sulla gestione dei controlli del Green Pass.

Una delle principali modifiche riguarda  la possibilità per i lavoratori di richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro la copia della propria certificazione verde COVID-19 in modo da essere esonerati dai controlli all’ingresso del proprio posto di lavoro per tutta la durata della relativa validità.

Questa possibilità faciliterà sicuramente la gestione dei controlli Green Pass, ma allo stesso tempo porterà ad ulteriori adempimenti da parte dei datori di lavoro, evidenziando in particolar modo problematiche relative alla privacy. Il Garante della Privacy si è già mobilitato segnalando agli organi governativi alcuni punti critici relativi proprio alla conservazione del Green Pass da parte del datore di lavoro, così come il trattamento degli stessi dati contenuti nella certificazione verde.

Consulta qui il DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 

Decreto controlli antincendio per i luoghi di lavoro

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto contenente “criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.”

Il decreto entrerà ufficialmente in vigore a un anno dalla sua pubblicazione (avvenuta il 29 Ottobre 2021), stabilendo i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, ma anche le misure precauzionali di esercizio. Esso si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti nell’art. 62 del D.Lgs. 81/2008 ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili. La principale novità dell’emissione del decreto è l’introduzione della figura di tecnico manutentore qualificato, cioè la persona fisica, la quale è in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’Allegato 2 “Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio” dello stesso decreto. Questi devono eseguire gli interventi di manutenzione e controllo secondo i criteri indicati nell’Allegato I “Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio”.

Misure urgenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro : Decreto 146/2021

Lo scorso 22/10/2021 è stato emanato il decreto 146/2021 contenente le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare si è sottolineata l’importanza delle troppi morti bianche che purtroppo hanno caratterizzato questo 2021.

In merito a ciò, il Governo, ha ritenuto importante porre maggiore attenzione a questo problema apportando diverse modifiche al precedente decreto:

  • Rafforzamento dell’attività di coordinamento ed ispettiva, tesa a prevenire le situazioni di illegalità e di pericolo;
  • Inasprimento delle sanzioni nei confronti delle imprese inadempienti, sia di quelle che non abbiano posto in essere le misure previste dal D.lgs. 81/2008, sia quelle in cui sono individuati lavoratori irregolarmente assunti o addirittura “al nero”.
  • Per prevenire questo rischio, il decreto appena emanato prevede un rafforzamento del ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Particolarmente importante è stata la decisione del personale dell’Ispettorato in materia, che va a integrare un apposito capitolo dell’INL stesso, finalizzato a finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro oltre all’aumento dell’organico. Infatti è prevista l’assunzione di 1.024 unità e un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione idonea per poter svolgere l’attività di vigilanza. Vengono anche  definiti gli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi e per i quali non sarà più richiesta alcuna “recidiva” ai fini dell’ adozione del provvedimento che  scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche .

Nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare, il soggetto sospeso, deve pagare una somma pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari ed a 5.000 euro se sono impiegati più di cinque lavoratori irregolari. Finora, la sanzione era pari a euro 2.000, a prescindere dal numero dei lavoratori. A tal fine sono state individuate tre soglie: euro 3.000, euro 2.500 oppure euro 300 per ciascun lavoratore interessato, anche qui con un notevole aggravio rispetto alla situazione precedente, quando la sanzione era pari a euro 3.200 a prescindere dal tipo di violazione accertata.

L’imprenditore sospeso che non chieda la revoca e non rispetti la sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro oppure con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

FONTE : GAZZETTA UFFICIALE

Aggiornamento formazione addetti lavori elettrici : Cosa prevede la nuova CEI 11 – 27 : 2021

Tra gli aggiornamenti introdotti attraverso la nuova norma CEI 11-27 nella sua edizione 2021, prevede che gli addetti ai lavori elettrici svolgano un aggiornamento della formazione di almeno 4 ore ogni 5 anni.

La norma precisa quindi un obbligo che era già precedentemente prevista dal D. Lgs. 81/08, dando indicazioni allineate alle periodicità dell’aggiornamento della Formazione sulla Sicurezza previsto per i lavoratori dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.

La nuova norma CEI 11 – 27 fornisce gli elementi essenziali per la formazione degli addetti ai lavori elettrici (PES PAV PEI), che sulla base di competenze, formazione ed esperienza, il datore di lavoro conferisca ai lavoratori addetti ai lavori elettrici la qualifica per operare sugli impianti elettrici come persona esperta (PES), persona avvertita (PAV), e idonea ai lavori elettrici sotto tensione (PEI).

Oltre alla formazione per gli addetti ai lavori elettrici PES PAV PEI, la norma CEI 11 – 27 prevede anche una specifica organizzazione dei “lavori elettrici” e “non elettrici con rischio elettrico” prevedendo delle ulteriori figure, con figure di Preposto e Responsabile cioè:

– la persona o unità responsabile dell’impianto elettrico;

– la persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico durante i lavori elettrici;

– la persona o unità responsabile della realizzazione del lavoro ;

– la persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa.

FONTE : INAIL

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